CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p, I OSSERVA Ritenuto che il motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. riguarda questione che comporta una valutazione in fatto non devoluta in appello. Alla conclusione non osta la prodotta memoria difensiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] costanzo P\ DEPOE!'....'i7(:):',N C rsELLERIA .0 111022____ PERTO