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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08102/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 28562/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Amministratore unico e legalerappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guglielmo- Ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 3573/2022 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez.

V, in data 22/04/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamentocatastale n.

SAO29188/2019, relativo all’immobile con destinazionealberghiera, censito in cat.

D/2, sito in Maiori (SA), con il quale era stataaccertata una maggiore rendita catastale – da euro 52.510,64 a euroNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026148.000 – a seguito di procedura DOCFA, deducendo il difetto dimotivazione dell’avviso, l’errore di valutazione e di comparazione,l’infondatezza della stima eseguita dall’Ufficio.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accoglieva ilricorso, reputando fondate le censure con riferimento al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato.3.

Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissionetributaria regionale della Campania accoglieva il gravame e confermaval’atto impositivo impugnato, rilevando che l’avviso di accertamento eracompiutamente motivato sulla base della relazione di stima allegata almedesimo, dalla quale risultava comprensibile il criterio seguito dall’Ufficioper rettificare la rendita dell’immobile.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà contribuente, sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.36 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., sotto il profilo della motivazione apparente, che nonconsente di comprendere l’iter logico giuridico seguito dal Collegio al finedi considerare l’avviso di accertamento catastale come congruamentemotivato.

Afferma la ricorrente che la sentenza ha ritenuto legittimo ilprovvedimento impugnato senza alcun riferimento alle circostanze dedotteda entrambe le parti a sostegno della rendita rispettivamente proposta eaccertata, in violazione dei principi che riguardano l’obbligo di motivazionedegli avvisi di accertamento catastali, emessi a seguito di presentazionedella DOCFA da parte del contribuente.

Evidenzia, inoltre, che laCommissione tributaria regionale avrebbe dovuto, a fronte dellacontraddittorietà degli atti dell’Amministrazione finanziaria con riferimentoNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026ai presupposti della stima e della ulteriore motivazione fornita in appello,illustrare le ragioni per le quali la motivazione originaria dell’atto potevacomunque considerarsi sufficiente e non contraddittoria.

Deduce ancorache la Commissione, a fronte della chiara contestazione relativa ai criteriapplicati e ai dati di riferimento richiamati dall’Ufficio, avrebbe dovutodare contezza, in motivazione, delle ragioni per le quali i dati e i criteristessi dovevano reputarsi fondati.1.1.

La censura è destituita di fondamento.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa cortedi legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost.

Il che si verificanell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva lorodisamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Di recente è stato affermato (Cass., n. 34188/2025) che nel giudiziodi cassazione, il vizio motivazionale è configurabile soltanto quando lamotivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, ovveropresenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, sempre che tale anomaliaemerga dal testo del provvedimento impugnato, senza necessità diconfronto con le risultanze processuali.

Non integra, inoltre, violazione delNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026parametro costituzionale ex art. 111, comma 6, la mera insufficienza onon condivisibilità dell'iter argomentativo, atteso che l'art. 360, n. 5,c.p.c., nella formulazione vigente, circoscrive il sindacato di legittimità allesole anomalie motivazionali che si traducano in una lesione del canonecostituzionale di giustificazione della decisione.Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, reso unamotivazione che, per quanto sintetica, individua purtuttavia chiaramente ilfondamento del ragionamento decisorio seguito.

Ragionamento fondatosul rilievo secondo cui l’avviso di accertamento doveva ritenersicorrettamente motivato, sulla base della relazione di stima, allegata allostesso avviso e dunque conosciuta dalla contribuente, che dava contezzadella valutazione compiuta per considerare congruo il valore assegnato, esull’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, relativo alla motivazionedegli avvisi di accertamento in esito a procedure cd.

Docfa.Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certosufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridicanel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vagliodi legittimità.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronunzia.

Censura, inparticolare, la sentenza per avere esaminato esclusivamente i profili didoglianza relativi al denunciato difetto di motivazione, senza analizzaretutte le questioni di merito e le ragioni di contestazione prospettate conriguardo alla rendita accertata dall’Ufficio, riferite: a) alla rendita catastalein atti prima della DOCFA del 30.01.2019, da cui è scaturitol’accertamento; b) all’eventuale deprezzamento di valore dovuto allavetustà dell’immobile; c) all’applicabilità di un valore del cespite unitarioper tutte le diverse aree coperte che lo costituiscono, indipendentementeNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026dal fatto che siano camere o locali adibiti a servizi addossati alle pareterocciosa; d) all’erroneità dei valori assunti a riferimento ai fini delladeterminazione del valore a mq. dell’immobile.

La contribuente assumeche tali profili non sono stati analizzati dalla Commissione, nonostante lespecifiche censure formulate.2.1.

Il motivo è infondato.Giova ricordare che, in linea generale, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazionespecifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei qualil'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettate.

Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all'onere di indicarliprecisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., n. 12695/2025; Cass., n.28072/2021; Cass., n. 15367/2014; Cass., n. 6361/2007).2.2.

Nel caso di specie, la società contribuente non ha seguito irichiamati principi.2.3.

Quanto alla indicazione dei motivi posti a base del ricorsointroduttivo del giudizio e riguardanti il merito della stima eseguitadall’Ufficio, va osservato che risultano riportati solo per riassunto e per“stralci” taluni profili di doglianza attinenti alla fondatezza dei compiutiNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertamenti.2.4.

In ogni caso, dalla sentenza impugnata non risulta che l’odiernaricorrente abbia ritualmente e specificamente riproposto, in sede diappello, ai sensi degli artt. 346 c.p.c. e 56 d. lgs. n. 546/1992, leeccezioni dalla stessa formulate in prime cure con riguardo al merito dellafondatezza della stima.

Inoltre, secondo quanto dedotto dalla ricorrente(pag. 11 del ricorso) nel richiamare l’atto di costituzione nel giudiziod’appello, la società si è limitata a chiedere di «rigettare l’appelloavversario e, per l’effetto, confermare la Sentenza di CTP n. 993/6/2021accogliendo le motivazioni della società contribuente e, dichiarando lanullità del classamento attribuito dall’Ufficio all’immobile di che trattasi»sulla scorta di «tutto quanto già proposto, depositato ed evidenziato nelcorso del primo grado di giudizio» nonché «per le motivazioni giàampiamente espresse ai giudici di prime cure e per quanto all'uopo sarà inseguito riportato con opportune memorie».

Ha poi richiamato la nota e lamemoria successivamente depositate nel giudizio d’appello.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.,5/7/2025, n. 18363; Cass. 19/10/2012, n. 17950; Cass. 18/12/2014, n.26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass.05/09/2022, n. 26008), nel processo tributario la volontà dell'appellato,che sia risultato totalmente vittorioso in prime cure, di riproporre lequestioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazioneincidentale, deve essere espressa non solo in modo "specifico" comerichiede l'art. 56, D. Lgs. n. 546/1992 (Cass. 19/09/2024, n. 25239,secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule dimero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo alcomplessivo contenuto degli atti del primo grado), ma anchetempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzionida depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicchétale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un attoNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026successivo.

In favore di tale linea interpretativa possono richiamarsidiversi elementi.

In primo luogo, inducono in tale direzione la struttura ele finalità proprie del processo tributario, indubbiamente ispirato a criteridi speditezza e di concentrazione, essendo un processo di tipoimpugnatorio con ambito delimitato, oltre che dal contenuto dell'attoimpugnato, dai motivi specifici di censura formulati nel ricorso introduttivo- salva la possibilità, ma solo in casi particolari, di proporre motivi aggiunti- scandito da termini brevi e caratterizzato, di regola, dalla decisione dellacontroversia, su base essenzialmente documentale, in un'unica camera diconsiglio (o, su richiesta di parte, in udienza pubblica di trattazione),mentre non è neppure prevista la figura dell'udienza istruttoria.

Sotto taleprofilo, è pienamente coerente con il complessivo delineato contestonormativo e con le finalità acceleratorie poste a fondamento dellastruttura del processo tributario, esigere che l'ambito della materia delcontendere, devoluto al giudice del gravame, sia definito, da entrambe leparti, sin dal primo atto difensivo, con la conseguenza che anche lavolontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, cheindiscutibilmente concorre alla determinazione della portata del themadecidendum, deve essere espressa nell'atto di controdeduzioni, dadepositare nel termine prescritto, e non può essere manifestatasuccessivamente, a seguito di costituzione tardiva ovvero in un attosuccessivo, esclusivamente destinato, come previsto dall'art. 32, d.

Lgs.n. 546/1992, ad una funzione meramente "illustrativa", cioè esplicativa,delle questioni già poste all'esame dell'organo giudicante.

In questoambito, va osservato che la previsione di cui all'art. 32, comma 2, d.

Lgs.n. 546/1992 (anch'esso applicabile al giudizio di appello in base algenerale rinvio disposto dall'art. 61), stabilisce che fino a dieci giorni liberiprima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare"memorie illustrative", alle quali, solo nel caso di trattazione in camera diconsiglio, "sono consentite brevi repliche scritte".

Se ne deve inferire cheNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026tali ulteriori memorie non possono che contenere l'illustrazione di quantogià dedotto ed eccepito nella prima memoria di costituzione in giudizio,disciplinata dall'art. 54, ma non possono introdurre per la prima voltaquestioni non già tempestivamente in essa dedotte.Sarebbe stato quindi onere della società, nel giudizio d’appelloincardinato dalla odierna controricorrente e nelle controdeduzioni,riproporre specificamente le eccezioni ai sensi dell’art. 56 d. lgs. n.546/1992.

Di tanto però, non vi è menzione nel suo odierno ricorso,limitatosi a riportare un mero richiamo alle questioni poste in primogrado, oltre che nella decisione impugnata, sicché non può trovare seguitoin questa sede il suo motivo di ricorso, basato sull’omesso esame dellecensure assorbite.

Va richiamato infatti l’orientamento di questa Corte,secondo cui "La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi digravame formulato dal soccombente, pur non essendo tenuta aproporre appello incidentale, ha l'onere di riproporre espressamente nelgiudizio di impugnazione le proprie domande o eccezioni non accolte(perché superate o non esaminate in quanto assorbite), al fine di evitarela presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, nonessendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamoalle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio,siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporreuna determinata domanda o eccezione" (cfr., tra le più recenti, Cass, n.19755/2025 – RV 675313 – 01; Cass., nn. 15529 e 33649 del2023; Cass., n. 22808 del 2024).3.

Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, la contribuentecensura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c.

La società afferma che,ove si ritenesse che i giudici d’appello, nel confermare l’accertamentoabbiano inteso affermare anche la correttezza della rendita attribuitanell’avviso, sulla base della “Autotutela d’ufficio” prot. n. 204912 delNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/202619/9/2018 – verbale di commissione autotutela prot. 16926 del10/10/2018 - menzionato nell’atto quale presupposto della renditache regolano l’onere della prova, non avendo l’Ufficio mai dimostratol’esistenza dei presupposti del contestato accertamento.3.1.

La censura è destituita di fondamento.La disamina del motivo, formulato in via subordinata nei terminiinnanzi riportati, si palesa innanzitutto superflua in ragione della premessa– estranea alla valutazione di questa Corte – alla quale la censura stessaera condizionata.In ogni caso deve rilevarsi quanto segue, relativamente allequestioni poste.Come ripetutamente affermato da questa Corte, la violazione delprecetto di cui all'articolo 2697 del codice civile si configura nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'articolo 360, n. 5, del c.p.c. (Cass., n. 11925/2025).

Una censuradenunciante la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configuraeffettivamente e può, conseguentemente, essere scrutinata come talesolo se in essa risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato laregola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Viceversa, allorquando il motivodeducente la violazione del paradigma dell'art. 2697 cod. civ. non risultiargomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) cheNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito noncorretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo ai sensi del n. 4dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., n. 28182/2024).

Il motivo è dunquepalesemente infondato.4.

Con il quarto motivo, la società ricorrente censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo l’Agenzia delleEntrate introdotto, in sede di appello, nuovi e diversi elementi, rispettoall’avviso, che costituirebbero il presupposto della rendita attribuita.

Talielementi sono individuati dalla contribuente nelle affermazioni secondo lequali: I) “fra i vari metodi di stima diretta sarebbe stato privilegiato quello«dell’approccio di mercato, con procedimento sintetico-comparativobasato su uno studio per le strutture alberghiere (a partire dagli anni2006-2008) al fine di armonizzare per equità fiscale le rendite catastali ditali speciali categorie»”, a fronte delle indicazioni, contenute nell’avvisosecondo cui era stato invece seguito il metodo del costo su immobilisimilari riferito al biennio 1988/1989; II) “il valore al metro quadratoutilizzato dall’Ufficio per il calcolo della rendita del 23 ottobre 2018 conautotutela d’ufficio prot. n. 204912 del 19 settembre 2018 – verbalecommissione autotutela prot. n. 16926 del 10 ottobre 2018»”, a fronte diindicazioni diverse contenute nell’avviso, che faceva riferimento adun’autotutela con prot. n. 204912 del 19.09.2018.Il motivo è infondato.La censura presuppone che la sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale abbia deciso sulla base degli elementi richiamati, fattooggettivamente da escludere alla luce delle richiamate statuizioni delladecisione impugnata.5.

Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizioche liquida nella misura di euro 4.205,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data30.01.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 28562/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’Amministratore unico e legalerappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guglielmo- Ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 3573/2022 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Campania, sez. V, in data 22/04/2022 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’avviso di accertamentocatastale n. SAO29188/2019, relativo all’immobile con destinazionealberghiera, censito in cat. D/2, sito in Maiori (SA), con il quale era stataaccertata una maggiore rendita catastale – da euro 52.510,64 a euroNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026148.000 – a seguito di procedura DOCFA, deducendo il difetto dimotivazione dell’avviso, l’errore di valutazione e di comparazione,l’infondatezza della stima eseguita dall’Ufficio.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno accoglieva ilricorso, reputando fondate le censure con riferimento al difetto dimotivazione dell’avviso impugnato.3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissionetributaria regionale della Campania accoglieva il gravame e confermaval’atto impositivo impugnato, rilevando che l’avviso di accertamento eracompiutamente motivato sulla base della relazione di stima allegata almedesimo, dalla quale risultava comprensibile il criterio seguito dall’Ufficioper rettificare la rendita dell’immobile.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà contribuente, sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.36 del D. Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., sotto il profilo della motivazione apparente, che nonconsente di comprendere l’iter logico giuridico seguito dal Collegio al finedi considerare l’avviso di accertamento catastale come congruamentemotivato. Afferma la ricorrente che la sentenza ha ritenuto legittimo ilprovvedimento impugnato senza alcun riferimento alle circostanze dedotteda entrambe le parti a sostegno della rendita rispettivamente proposta eaccertata, in violazione dei principi che riguardano l’obbligo di motivazionedegli avvisi di accertamento catastali, emessi a seguito di presentazionedella DOCFA da parte del contribuente. Evidenzia, inoltre, che laCommissione tributaria regionale avrebbe dovuto, a fronte dellacontraddittorietà degli atti dell’Amministrazione finanziaria con riferimentoNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026ai presupposti della stima e della ulteriore motivazione fornita in appello,illustrare le ragioni per le quali la motivazione originaria dell’atto potevacomunque considerarsi sufficiente e non contraddittoria. Deduce ancorache la Commissione, a fronte della chiara contestazione relativa ai criteriapplicati e ai dati di riferimento richiamati dall’Ufficio, avrebbe dovutodare contezza, in motivazione, delle ragioni per le quali i dati e i criteristessi dovevano reputarsi fondati.1.1. La censura è destituita di fondamento.Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa cortedi legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso percassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancanteallorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudicedi merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimocostituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost. Il che si verificanell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva lorodisamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione delproprio convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).Di recente è stato affermato (Cass., n. 34188/2025) che nel giudiziodi cassazione, il vizio motivazionale è configurabile soltanto quando lamotivazione sia del tutto mancante o meramente apparente, ovveropresenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, sempre che tale anomaliaemerga dal testo del provvedimento impugnato, senza necessità diconfronto con le risultanze processuali. Non integra, inoltre, violazione delNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026parametro costituzionale ex art. 111, comma 6, la mera insufficienza onon condivisibilità dell'iter argomentativo, atteso che l'art. 360, n. 5,c.p.c., nella formulazione vigente, circoscrive il sindacato di legittimità allesole anomalie motivazionali che si traducano in una lesione del canonecostituzionale di giustificazione della decisione.Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, reso unamotivazione che, per quanto sintetica, individua purtuttavia chiaramente ilfondamento del ragionamento decisorio seguito. Ragionamento fondatosul rilievo secondo cui l’avviso di accertamento doveva ritenersicorrettamente motivato, sulla base della relazione di stima, allegata allostesso avviso e dunque conosciuta dalla contribuente, che dava contezzadella valutazione compiuta per considerare congruo il valore assegnato, esull’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, relativo alla motivazionedegli avvisi di accertamento in esito a procedure cd. Docfa.Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certosufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridicanel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vagliodi legittimità.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa pronunzia. Censura, inparticolare, la sentenza per avere esaminato esclusivamente i profili didoglianza relativi al denunciato difetto di motivazione, senza analizzaretutte le questioni di merito e le ragioni di contestazione prospettate conriguardo alla rendita accertata dall’Ufficio, riferite: a) alla rendita catastalein atti prima della DOCFA del 30.01.2019, da cui è scaturitol’accertamento; b) all’eventuale deprezzamento di valore dovuto allavetustà dell’immobile; c) all’applicabilità di un valore del cespite unitarioper tutte le diverse aree coperte che lo costituiscono, indipendentementeNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026dal fatto che siano camere o locali adibiti a servizi addossati alle pareterocciosa; d) all’erroneità dei valori assunti a riferimento ai fini delladeterminazione del valore a mq. dell’immobile. La contribuente assumeche tali profili non sono stati analizzati dalla Commissione, nonostante lespecifiche censure formulate.2.1. Il motivo è infondato.Giova ricordare che, in linea generale, la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate e, per altro verso, che tali istanze siano state puntualmenteriportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazionespecifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei qualil'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica,innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, delladecisività delle questioni prospettate. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali inquanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, ilricorrente abbia, a pena di inammissibilità, adempiuto all'onere di indicarliprecisamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonomaricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., n. 12695/2025; Cass., n.28072/2021; Cass., n. 15367/2014; Cass., n. 6361/2007).2.2. Nel caso di specie, la società contribuente non ha seguito irichiamati principi.2.3. Quanto alla indicazione dei motivi posti a base del ricorsointroduttivo del giudizio e riguardanti il merito della stima eseguitadall’Ufficio, va osservato che risultano riportati solo per riassunto e per“stralci” taluni profili di doglianza attinenti alla fondatezza dei compiutiNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertamenti.2.4. In ogni caso, dalla sentenza impugnata non risulta che l’odiernaricorrente abbia ritualmente e specificamente riproposto, in sede diappello, ai sensi degli artt. 346 c.p.c. e 56 d. lgs. n. 546/1992, leeccezioni dalla stessa formulate in prime cure con riguardo al merito dellafondatezza della stima. Inoltre, secondo quanto dedotto dalla ricorrente(pag. 11 del ricorso) nel richiamare l’atto di costituzione nel giudiziod’appello, la società si è limitata a chiedere di «rigettare l’appelloavversario e, per l’effetto, confermare la Sentenza di CTP n. 993/6/2021accogliendo le motivazioni della società contribuente e, dichiarando lanullità del classamento attribuito dall’Ufficio all’immobile di che trattasi»sulla scorta di «tutto quanto già proposto, depositato ed evidenziato nelcorso del primo grado di giudizio» nonché «per le motivazioni giàampiamente espresse ai giudici di prime cure e per quanto all'uopo sarà inseguito riportato con opportune memorie». Ha poi richiamato la nota e lamemoria successivamente depositate nel giudizio d’appello.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass.,5/7/2025, n. 18363; Cass. 19/10/2012, n. 17950; Cass. 18/12/2014, n.26830; Cass. 22/06/2016, n. 12937; Cass. 30/09/2020, n. 20815; Cass.05/09/2022, n. 26008), nel processo tributario la volontà dell'appellato,che sia risultato totalmente vittorioso in prime cure, di riproporre lequestioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazioneincidentale, deve essere espressa non solo in modo "specifico" comerichiede l'art. 56, D. Lgs. n. 546/1992 (Cass. 19/09/2024, n. 25239,secondo cui la riproposizione non può essere affidata a formule dimero stile o di contenuto generico, ad. es. mediante il richiamo alcomplessivo contenuto degli atti del primo grado), ma anchetempestivamente, ossia, a pena di decadenza, nell'atto di controdeduzionida depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, sicchétale volontà di riproposizione non può essere manifestata in un attoNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026successivo. In favore di tale linea interpretativa possono richiamarsidiversi elementi. In primo luogo, inducono in tale direzione la struttura ele finalità proprie del processo tributario, indubbiamente ispirato a criteridi speditezza e di concentrazione, essendo un processo di tipoimpugnatorio con ambito delimitato, oltre che dal contenuto dell'attoimpugnato, dai motivi specifici di censura formulati nel ricorso introduttivo- salva la possibilità, ma solo in casi particolari, di proporre motivi aggiunti- scandito da termini brevi e caratterizzato, di regola, dalla decisione dellacontroversia, su base essenzialmente documentale, in un'unica camera diconsiglio (o, su richiesta di parte, in udienza pubblica di trattazione),mentre non è neppure prevista la figura dell'udienza istruttoria. Sotto taleprofilo, è pienamente coerente con il complessivo delineato contestonormativo e con le finalità acceleratorie poste a fondamento dellastruttura del processo tributario, esigere che l'ambito della materia delcontendere, devoluto al giudice del gravame, sia definito, da entrambe leparti, sin dal primo atto difensivo, con la conseguenza che anche lavolontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, cheindiscutibilmente concorre alla determinazione della portata del themadecidendum, deve essere espressa nell'atto di controdeduzioni, dadepositare nel termine prescritto, e non può essere manifestatasuccessivamente, a seguito di costituzione tardiva ovvero in un attosuccessivo, esclusivamente destinato, come previsto dall'art. 32, d. Lgs.n. 546/1992, ad una funzione meramente "illustrativa", cioè esplicativa,delle questioni già poste all'esame dell'organo giudicante. In questoambito, va osservato che la previsione di cui all'art. 32, comma 2, d. Lgs.n. 546/1992 (anch'esso applicabile al giudizio di appello in base algenerale rinvio disposto dall'art. 61), stabilisce che fino a dieci giorni liberiprima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare"memorie illustrative", alle quali, solo nel caso di trattazione in camera diconsiglio, "sono consentite brevi repliche scritte". Se ne deve inferire cheNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026tali ulteriori memorie non possono che contenere l'illustrazione di quantogià dedotto ed eccepito nella prima memoria di costituzione in giudizio,disciplinata dall'art. 54, ma non possono introdurre per la prima voltaquestioni non già tempestivamente in essa dedotte.Sarebbe stato quindi onere della società, nel giudizio d’appelloincardinato dalla odierna controricorrente e nelle controdeduzioni,riproporre specificamente le eccezioni ai sensi dell’art. 56 d. lgs. n.546/1992. Di tanto però, non vi è menzione nel suo odierno ricorso,limitatosi a riportare un mero richiamo alle questioni poste in primogrado, oltre che nella decisione impugnata, sicché non può trovare seguitoin questa sede il suo motivo di ricorso, basato sull’omesso esame dellecensure assorbite. Va richiamato infatti l’orientamento di questa Corte,secondo cui "La parte pienamente vittoriosa in primo grado, in ipotesi digravame formulato dal soccombente, pur non essendo tenuta aproporre appello incidentale, ha l'onere di riproporre espressamente nelgiudizio di impugnazione le proprie domande o eccezioni non accolte(perché superate o non esaminate in quanto assorbite), al fine di evitarela presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, nonessendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamoalle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio,siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporreuna determinata domanda o eccezione" (cfr., tra le più recenti, Cass, n.19755/2025 – RV 675313 – 01; Cass., nn. 15529 e 33649 del2023; Cass., n. 22808 del 2024).3. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, la contribuentecensura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c. La società afferma che,ove si ritenesse che i giudici d’appello, nel confermare l’accertamentoabbiano inteso affermare anche la correttezza della rendita attribuitanell’avviso, sulla base della “Autotutela d’ufficio” prot. n. 204912 delNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/202619/9/2018 – verbale di commissione autotutela prot. 16926 del10/10/2018 - menzionato nell’atto quale presupposto della renditache regolano l’onere della prova, non avendo l’Ufficio mai dimostratol’esistenza dei presupposti del contestato accertamento.3.1. La censura è destituita di fondamento.La disamina del motivo, formulato in via subordinata nei terminiinnanzi riportati, si palesa innanzitutto superflua in ragione della premessa– estranea alla valutazione di questa Corte – alla quale la censura stessaera condizionata.In ogni caso deve rilevarsi quanto segue, relativamente allequestioni poste.Come ripetutamente affermato da questa Corte, la violazione delprecetto di cui all'articolo 2697 del codice civile si configura nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anchequando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all'articolo 360, n. 5, del c.p.c. (Cass., n. 11925/2025). Una censuradenunciante la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configuraeffettivamente e può, conseguentemente, essere scrutinata come talesolo se in essa risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato laregola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivodeducente la violazione del paradigma dell'art. 2697 cod. civ. non risultiargomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) cheNumero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito noncorretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo ai sensi del n. 4dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., n. 28182/2024). Il motivo è dunquepalesemente infondato.4. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaimpugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo l’Agenzia delleEntrate introdotto, in sede di appello, nuovi e diversi elementi, rispettoall’avviso, che costituirebbero il presupposto della rendita attribuita. Talielementi sono individuati dalla contribuente nelle affermazioni secondo lequali: I) “fra i vari metodi di stima diretta sarebbe stato privilegiato quello«dell’approccio di mercato, con procedimento sintetico-comparativobasato su uno studio per le strutture alberghiere (a partire dagli anni2006-2008) al fine di armonizzare per equità fiscale le rendite catastali ditali speciali categorie»”, a fronte delle indicazioni, contenute nell’avvisosecondo cui era stato invece seguito il metodo del costo su immobilisimilari riferito al biennio 1988/1989; II) “il valore al metro quadratoutilizzato dall’Ufficio per il calcolo della rendita del 23 ottobre 2018 conautotutela d’ufficio prot. n. 204912 del 19 settembre 2018 – verbalecommissione autotutela prot. n. 16926 del 10 ottobre 2018»”, a fronte diindicazioni diverse contenute nell’avviso, che faceva riferimento adun’autotutela con prot. n. 204912 del 19.09.2018.Il motivo è infondato.La censura presuppone che la sentenza resa dalla Commissionetributaria regionale abbia deciso sulla base degli elementi richiamati, fattooggettivamente da escludere alla luce delle richiamate statuizioni delladecisione impugnata.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Numero registro generale 28562/2022Numero sezionale 962/2026Numero di raccolta generale 8102/2026Data pubblicazione 01/04/2026 P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizioche liquida nella misura di euro 4.205,00 per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data30.01.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]