CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07092/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17611/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controDe [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 della Campania n. 1079/2023 depositata il08/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Napoli due avvisi diliquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali derivanti dallaregistrazione l’uno del verbale n. 53/19 di conciliazione ex art. 199 c.p.c.della controversia con [OSCURATO:PERSONA], e l’altro della sentenza n.5453/21Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026del Tribunale di Napoli, che definiva la controversia fra la stessa Disclafanied il ricorrente quale curatore dell’eredità giacente.2. La CTP adita, nel premettere che ai fini della legittimità dell'avviso diliquidazione dell’imposta di registro era sufficiente che l’atto riportasse gliestremi della sentenza civile sottoposta ad imposta, in quanto gliinteressati, essendo stati parte del giudizio, erano già a conoscenza del suocontenuto sicchè l’avviso impugnato risultava idoneo a fornire i dati relativialla causa e all'oggetto della pretesa tributaria, rilevava che era da ritenere“fondata ed assorbente” l’eccezione riferita all’errata tassazione, con lemodalità riportate nell’atto impugnato, del verbale di conciliazione giudizialeche non poteva farsi rientrare tra gli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili aisensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986 poiché il predettoverbale non costituiva un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi intervienesolo ai fini certificativi ed esecutivi.3. Proposto appello ad opera dell’Ufficio, la CGT-2 della Campania, con lasentenza n. 1079/13/23, depositata in data 8 febbraio 2023 e nonnotificata, rigettava l’appello. I giudici territoriali, premesso che l’Ufficio nonaveva mosso specifiche censure relativamente alla pronuncia di primo gradoin punto di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di liquidazioneriguardante la registrazione della sentenza n. 5453, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata definita la controversia tra le stesse parti con laconseguenza che la relativa statuizione doveva ritenersi irrevocabile e nonpoteva più costituire oggetto di valutazione nel presente grado,osservavano, quanto alle censure mosse in punto di accoglimento delricorso avverso l’avviso di liquidazione riguardante la registrazione delverbale di conciliazione, che apparivano corrette le argomentazioni espressedal primo giudice – peraltro adesive a costante giurisprudenza di legittimità– secondo le quali non tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziariasono assoggettati a tassazione, ma solo quelli che costituiscono unadecisione di merito della controversia sicchè il verbale di conciliazione,Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026ancorché giudiziale, non poteva rientrare tra gli atti tassabili perché essonon costituiva propriamente un provvedimento del giudice, in quanto –anche se redatto alla sua presenza e con la sua partecipazione – continuavaa rappresentare un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale delleparti e nel caso in esame il verbale in questione si limitava a dare attodell’intervenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti in altra sede, conconseguente estinzione del giudizio.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ufficio sullabase di due motivi.5. A seguito di rituale notifica del ricorso il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n.546/92 assumendo che la sentenza conteneva una motivazione inesistenteladdove aveva affermato che “l’Ufficio non ha mosso specifiche censure allapronuncia di primo grado in punto di accoglimento del ricorso avversol’avviso di liquidazione riguardante la registrazione della sentenza n. 5453,emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale fu definita la controversia trale stesse parti. La relativa statuizione deve conseguentemente ritenersiirrevocabile e non può più costituire oggetto di valutazione nel presentegrado”, non avendo i giudici di appello considerato che l’unica statuizionedel primo giudice in punto all’imposizione della registrazione di dettasentenza era nel senso che non era necessario allegarne copia all’avviso diliquidazione affinché questo potesse essere ritenuto legittimo, bastandoindicarne gli estremi in quanto “gli interessati, essendo stati parte delgiudizio, sono già a conoscenza del suo contenuto”. Ha, poi, precisato chela corte territoriale nulla aveva detto in ordine al profilo eccepito dalla parteappellante, che aveva precisato: “in sede di mediazione l’Ufficio riconobbevalida l’eccezione relativa all’imposta liquidata con l’atto RE37 ATTIGIUDIZIARI 2021/001/SC/000005453/0/002- TET, accogliendo l’istanza diNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte, in quanto la sentenza 5453/2021 definiva la controversia fra laDiscalfani e il Curatore dell’eredità giacente [OSCURATO:PERSONA] mentre per lasua posizione era stata dichiarata la cessata materia del contendere in virtùdella conciliazione”).1.1. Il motivo è privo di fondamento alcuno. Per le Sezioni Unite di questaCorte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230,22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass.Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). [OSCURATO:PERSONA]. Sez.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018,n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità èdenunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioniesclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente oapparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero,Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazionifra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass.,Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Nel caso in esame risulta evidente ildecisum (in ordine alla ritenuta non assoggettabilità a registrazione delverbale di conciliazione in questione in quanto lo stesso si limitava a daresede,) raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici diappello argomentato adeguatamente la loro decisione, implicitamentedisattendendo ogni altra deduzioni ed allegazioni delle parti.2. Con il secondo motivo l’Ufficio ha dedotto, ai sensi dell’ art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 1 e 8 [OSCURATO:PERSONA] I all. al D.P.R.n. 131/86– TUR nonchè dell’art. 9 comma 9 L. n. 488/99 (in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.), assumendo che erroneamente i giudici di merito avevanoritenuto corretta la tesi del contribuente che aveva eccepito la natura nonimponibile del verbale in esame perché recettivo di un accordo tra le partideterminatosi fuori dalla sede giudiziale ed espressivo dell’autonomianegoziale in considerando che la conciliazione – ove pure radicatanell’accordo delle parti, e non promanante dal [OSCURATO:PERSONA] – aveva avuto,comunque, propri effetti definitori del giudizio, idonei a decidere dellasituazione giuridica delle parti. Ha rilevato che la CGT-2 non avevaconsiderato che il verbale di conciliazione riguardava una controversiaavente ad oggetto il trasferimento di un bene, come risulta dall’avvisoimpugnato ove era stato specificato che “L’imposta di registro, dovuta aisensi dell’art. 1, c. 1 tariffa parte I – aliquota 9% - è calcolata sul valoreimponibile pari al prezzo del 50% del bene trasferito determinato nell’attogiudiziario per € 176.750,00…” sicchè, in tal caso, ove pure esso non fosseNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026imponibile come atto giudiziario, varrebbe comunque quanto affermatodalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 24087/20), che nelriconoscere alle persone fisiche, private acquirenti di immobili, la facoltà diopzione per la liquidazione dell’imposta di registro in base alla renditacatastale (art. 52 TUR) anche se il titolo sia un verbale di conciliazione,mette in evidenza che detto verbale “presenta tutti gli elementi essenzialidell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, unpubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio attopubblico”: ora, l’imponibilità dell’atto pubblico di trasferimento è senz’altroda riconoscere in base all’art. 1 della Tariffa. Ha assunto, infine, che i giudicidi appello avevano, in ogni caso, trascurato il dettato di cui all’art. 9, comma9, della L. 488/1999 secondo cui: "Sono esenti dall'imposta di registro iprocessi verbali di conciliazione di valore non superiori a lire 100 milioni”(oggi €. 51.615,00), non considerando che tale la norma implicava, in modoevidente, la piena imponibilità di quelli di valore superiore, quale quello inesame.2.1. Anche il secondo motivo è da ritenere infondato.2.2. Occorre evidenziare che il presupposto per l'applicazione dell'impostadi registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione intermine fisso va ricercato nel combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegataallo stesso. Ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta diregistro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili chedefiniscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento dellaregistrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvoconguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato».L'articolo 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contieneun'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione,individuando altresì la relativa imposta. Dall'esame di tali atti si evince chenon tutti i provvedimenti emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] devono essereNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nelmerito del giudizio. Si può, infatti, affermare che in materia di imposta diregistro, gli atti dell'[OSCURATO:PERSONA] possono essere suddivisiprioritariamente in: a) atti esenti da registrazione, vale a dire quelliindividuati, principalmente, nell'art. 2, della Tabella - Atti per i quali non viè obbligo di chiedere la registrazione; b) atti "soggetti" a registrazione, valea dire quelli delineati nell'art. 37, t.u.r. (la cui tassazione è poi da effettuarein base al disposto dell'art. 8, [OSCURATO:PERSONA]). La regola generale chegoverna la distribuzione degli atti tra questi due insiemi è recata dalpredetto art. 2, secondo il quale sono esenti da registrazione gli «atti,diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa,dell'Autorità giudiziaria in sede civile (..)». Il verbale di conciliazionegiudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensidell'art. 8 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, perché noncostituisce un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi interviene soltanto afini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], il verbale di conciliazione continua quindi arappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n.5480 del 2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivocontenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristicoed astratto. Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione,finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo taleda sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un attodestinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia (vediCass. 9400/2021).2.3. Alla luce di tali principi va osservato che nella fattispecie in esamel'ordinanza emessa dal Tribunale, nel dichiarare l'estinzione del giudizio,non è entrata nel merito dello stesso, precisando esclusivamente che: “ ilverbale in questione si limita a dare atto dell’intervenuta regolamentazionedei rapporti tra le parti in altra sede, con conseguente estinzione delNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudizio”, risultando, pertanto, inidonea ad incidere sulla posizione giuridicadelle parti processuali e costituire presupposto del tributo ai sensi dell'art.37 cit. atteso che non sussisteva, in effetti, materia imponibile sulla scortadel contenuto del medesimo.2.4. Va, in questa sede, ribadito il seguente principio di diritto: “In forza delcombinato disposto degli articoli 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (diseguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, la tassazionedegli atti dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia di controversie civili attiene aquegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano laconcreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti sicchèil verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell’intervenuto accordodelle parti in altra sede non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziariatassabili, perché non costituisce vero e proprio provvedimento del giudice,il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi”.2.5. In conclusione va osservato che, a fronte del menzionato accertamentodella CTR, le censure di parte ricorrente non colgono nel segno nonsussistendo la paventata violazione di legge, apparendo privo di rilievoalcuno, peraltro, il richiamo alla portata dell’art. 9, comma 9, della L.488/1999 (secondo cui “Sono esenti dall'imposta di registro i processiverbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni”) normache attiene, in ogni caso, a questioni di tipo fattuale e la cui violazione (inconcreto) non risulta, peraltro, avere costituito oggetto dei giudizi di merito.3. Il ricorso va, dunque, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese di litein assenza di una rituale costituzione del contribuenteNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] diregistroAngelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianmarco [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMargherita [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17611/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controDe [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 della Campania n. 1079/2023 depositata il08/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla CTP di Napoli due avvisi diliquidazione delle imposte di registro ed ipocatastali derivanti dallaregistrazione l’uno del verbale n. 53/19 di conciliazione ex art. 199 c.p.c.della controversia con [OSCURATO:PERSONA], e l’altro della sentenza n.5453/21Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026del Tribunale di Napoli, che definiva la controversia fra la stessa Disclafanied il ricorrente quale curatore dell’eredità giacente.2. La CTP adita, nel premettere che ai fini della legittimità dell'avviso diliquidazione dell’imposta di registro era sufficiente che l’atto riportasse gliestremi della sentenza civile sottoposta ad imposta, in quanto gliinteressati, essendo stati parte del giudizio, erano già a conoscenza del suocontenuto sicchè l’avviso impugnato risultava idoneo a fornire i dati relativialla causa e all'oggetto della pretesa tributaria, rilevava che era da ritenere“fondata ed assorbente” l’eccezione riferita all’errata tassazione, con lemodalità riportate nell’atto impugnato, del verbale di conciliazione giudizialeche non poteva farsi rientrare tra gli atti dell’Autorità giudiziaria tassabili aisensi dell’art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n.131/1986 poiché il predettoverbale non costituiva un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi intervienesolo ai fini certificativi ed esecutivi.3. Proposto appello ad opera dell’Ufficio, la CGT-2 della Campania, con lasentenza n. 1079/13/23, depositata in data 8 febbraio 2023 e nonnotificata, rigettava l’appello. I giudici territoriali, premesso che l’Ufficio nonaveva mosso specifiche censure relativamente alla pronuncia di primo gradoin punto di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di liquidazioneriguardante la registrazione della sentenza n. 5453, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata definita la controversia tra le stesse parti con laconseguenza che la relativa statuizione doveva ritenersi irrevocabile e nonpoteva più costituire oggetto di valutazione nel presente grado,osservavano, quanto alle censure mosse in punto di accoglimento delricorso avverso l’avviso di liquidazione riguardante la registrazione delverbale di conciliazione, che apparivano corrette le argomentazioni espressedal primo giudice – peraltro adesive a costante giurisprudenza di legittimità– secondo le quali non tutti i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziariasono assoggettati a tassazione, ma solo quelli che costituiscono unadecisione di merito della controversia sicchè il verbale di conciliazione,Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026ancorché giudiziale, non poteva rientrare tra gli atti tassabili perché essonon costituiva propriamente un provvedimento del giudice, in quanto –anche se redatto alla sua presenza e con la sua partecipazione – continuavaa rappresentare un’ordinaria manifestazione di autonomia negoziale delleparti e nel caso in esame il verbale in questione si limitava a dare attodell’intervenuta regolamentazione dei rapporti tra le parti in altra sede, conconseguente estinzione del giudizio.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ufficio sullabase di due motivi.5. A seguito di rituale notifica del ricorso il contribuente è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Ufficio ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n.546/92 assumendo che la sentenza conteneva una motivazione inesistenteladdove aveva affermato che “l’Ufficio non ha mosso specifiche censure allapronuncia di primo grado in punto di accoglimento del ricorso avversol’avviso di liquidazione riguardante la registrazione della sentenza n. 5453,emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale fu definita la controversia trale stesse parti. La relativa statuizione deve conseguentemente ritenersiirrevocabile e non può più costituire oggetto di valutazione nel presentegrado”, non avendo i giudici di appello considerato che l’unica statuizionedel primo giudice in punto all’imposizione della registrazione di dettasentenza era nel senso che non era necessario allegarne copia all’avviso diliquidazione affinché questo potesse essere ritenuto legittimo, bastandoindicarne gli estremi in quanto “gli interessati, essendo stati parte delgiudizio, sono già a conoscenza del suo contenuto”. Ha, poi, precisato chela corte territoriale nulla aveva detto in ordine al profilo eccepito dalla parteappellante, che aveva precisato: “in sede di mediazione l’Ufficio riconobbevalida l’eccezione relativa all’imposta liquidata con l’atto RE37 ATTIGIUDIZIARI 2021/001/SC/000005453/0/002- TET, accogliendo l’istanza diNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026parte, in quanto la sentenza 5453/2021 definiva la controversia fra laDiscalfani e il Curatore dell’eredità giacente [OSCURATO:PERSONA] mentre per lasua posizione era stata dichiarata la cessata materia del contendere in virtùdella conciliazione”).1.1. Il motivo è privo di fondamento alcuno. Per le Sezioni Unite di questaCorte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230,22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass.Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). [OSCURATO:PERSONA]. Sez.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018,n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità èdenunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioniesclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente oapparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero,Numero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazionifra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass.,Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Nel caso in esame risulta evidente ildecisum (in ordine alla ritenuta non assoggettabilità a registrazione delverbale di conciliazione in questione in quanto lo stesso si limitava a daresede,) raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici diappello argomentato adeguatamente la loro decisione, implicitamentedisattendendo ogni altra deduzioni ed allegazioni delle parti.2. Con il secondo motivo l’Ufficio ha dedotto, ai sensi dell’ art. 360, primocomma n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 1 e 8 [OSCURATO:PERSONA] I all. al D.P.R.n. 131/86– TUR nonchè dell’art. 9 comma 9 L. n. 488/99 (in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.), assumendo che erroneamente i giudici di merito avevanoritenuto corretta la tesi del contribuente che aveva eccepito la natura nonimponibile del verbale in esame perché recettivo di un accordo tra le partideterminatosi fuori dalla sede giudiziale ed espressivo dell’autonomianegoziale in considerando che la conciliazione – ove pure radicatanell’accordo delle parti, e non promanante dal [OSCURATO:PERSONA] – aveva avuto,comunque, propri effetti definitori del giudizio, idonei a decidere dellasituazione giuridica delle parti. Ha rilevato che la CGT-2 non avevaconsiderato che il verbale di conciliazione riguardava una controversiaavente ad oggetto il trasferimento di un bene, come risulta dall’avvisoimpugnato ove era stato specificato che “L’imposta di registro, dovuta aisensi dell’art. 1, c. 1 tariffa parte I – aliquota 9% - è calcolata sul valoreimponibile pari al prezzo del 50% del bene trasferito determinato nell’attogiudiziario per € 176.750,00…” sicchè, in tal caso, ove pure esso non fosseNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026imponibile come atto giudiziario, varrebbe comunque quanto affermatodalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 24087/20), che nelriconoscere alle persone fisiche, private acquirenti di immobili, la facoltà diopzione per la liquidazione dell’imposta di registro in base alla renditacatastale (art. 52 TUR) anche se il titolo sia un verbale di conciliazione,mette in evidenza che detto verbale “presenta tutti gli elementi essenzialidell'atto di compravendita, essendo il giudice, al pari di un notaio, unpubblico ufficiale ed assumendo detto verbale il valore di vero e proprio attopubblico”: ora, l’imponibilità dell’atto pubblico di trasferimento è senz’altroda riconoscere in base all’art. 1 della Tariffa. Ha assunto, infine, che i giudicidi appello avevano, in ogni caso, trascurato il dettato di cui all’art. 9, comma9, della L. 488/1999 secondo cui: "Sono esenti dall'imposta di registro iprocessi verbali di conciliazione di valore non superiori a lire 100 milioni”(oggi €. 51.615,00), non considerando che tale la norma implicava, in modoevidente, la piena imponibilità di quelli di valore superiore, quale quello inesame.2.1. Anche il secondo motivo è da ritenere infondato.2.2. Occorre evidenziare che il presupposto per l'applicazione dell'impostadi registro sugli atti giudiziari ed il conseguente obbligo di registrazione intermine fisso va ricercato nel combinato disposto degli artt. 37 del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegataallo stesso. Ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta diregistro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili chedefiniscono anche parzialmente il giudizio (...) anche se al momento dellaregistrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvoconguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato».L'articolo 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), contieneun'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione,individuando altresì la relativa imposta. Dall'esame di tali atti si evince chenon tutti i provvedimenti emessi dall'[OSCURATO:PERSONA] devono essereNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nelmerito del giudizio. Si può, infatti, affermare che in materia di imposta diregistro, gli atti dell'[OSCURATO:PERSONA] possono essere suddivisiprioritariamente in: a) atti esenti da registrazione, vale a dire quelliindividuati, principalmente, nell'art. 2, della Tabella - Atti per i quali non viè obbligo di chiedere la registrazione; b) atti "soggetti" a registrazione, valea dire quelli delineati nell'art. 37, t.u.r. (la cui tassazione è poi da effettuarein base al disposto dell'art. 8, [OSCURATO:PERSONA]). La regola generale chegoverna la distribuzione degli atti tra questi due insiemi è recata dalpredetto art. 2, secondo il quale sono esenti da registrazione gli «atti,diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa,dell'Autorità giudiziaria in sede civile (..)». Il verbale di conciliazionegiudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensidell'art. 8 della Tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, perché noncostituisce un provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale vi interviene soltanto afini certificativi ed esecutivi. Anche se redatto alla presenza e con lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], il verbale di conciliazione continua quindi arappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n.5480 del 2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivocontenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristicoed astratto. Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione,finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo taleda sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un attodestinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia (vediCass. 9400/2021).2.3. Alla luce di tali principi va osservato che nella fattispecie in esamel'ordinanza emessa dal Tribunale, nel dichiarare l'estinzione del giudizio,non è entrata nel merito dello stesso, precisando esclusivamente che: “ ilverbale in questione si limita a dare atto dell’intervenuta regolamentazionedei rapporti tra le parti in altra sede, con conseguente estinzione delNumero registro generale 17611/2023Numero sezionale 700/2026Numero di raccolta generale 7092/2026Data pubblicazione 25/03/2026giudizio”, risultando, pertanto, inidonea ad incidere sulla posizione giuridicadelle parti processuali e costituire presupposto del tributo ai sensi dell'art.37 cit. atteso che non sussisteva, in effetti, materia imponibile sulla scortadel contenuto del medesimo.2.4. Va, in questa sede, ribadito il seguente principio di diritto: “In forza delcombinato disposto degli articoli 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (diseguito TUR) e 8 della Tariffa, parte I, allegata allo stesso, la tassazionedegli atti dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia di controversie civili attiene aquegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano laconcreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti sicchèil verbale di conciliazione giudiziale in cui si dà atto dell’intervenuto accordodelle parti in altra sede non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziariatassabili, perché non costituisce vero e proprio provvedimento del giudice,il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi”.2.5. In conclusione va osservato che, a fronte del menzionato accertamentodella CTR, le censure di parte ricorrente non colgono nel segno nonsussistendo la paventata violazione di legge, apparendo privo di rilievoalcuno, peraltro, il richiamo alla portata dell’art. 9, comma 9, della L.488/1999 (secondo cui “Sono esenti dall'imposta di registro i processiverbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni”) normache attiene, in ogni caso, a questioni di tipo fattuale e la cui violazione (inconcreto) non risulta, peraltro, avere costituito oggetto dei giudizi di merito.3. Il ricorso va, dunque, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese di litein assenza di una rituale costituzione del contribuente P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]