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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14996/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41178/24 DumrrRu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge circa l'affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di concorso quantomeno morale, esula dalla valutazione di legittimità in quanto risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta anch'esso inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dal giudice del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 41178/24 DumrrRu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la violazione di legge circa l'affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di concorso quantomeno morale, esula dalla valutazione di legittimità in quanto risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta anch'esso inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già correttamente esaminati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dal giudice del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14996/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris