CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12374/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Condarelli (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 72L51 H501N), del foro diRoma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15,– ricorrente –controAgenzia delle Entrate - Riscossione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata per la carica in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] Grezar14, CAP 00142.– controricorrente –per la cassazione della Sentenza n. 486/13/2022, della CommissioneTributaria Regionale del Lazio depositata il 3 febbraio 2022.Numero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], impugnava innanzi alla Commissione provincialedi Roma l’atto di pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bisD.P.R. n. 602/1973, n. 09784201800022690001 notificatogli dallaAgenzia delle entrate e riscossione (Ader) e la sottesa la cartella dipagamento n. 09720110083501420000, emessa per la riscossione diIRPEF, IRAP e IVA (anno 2007). Il contribuente lamentava l’omessanotifica della cartella esattoriale e la maturata decorrenza dei terminibrevi di prescrizione in ordine all’intera pretesa fiscale. L’Ente dellariscossione si costituiva in giudizio, rilevando l’infondatezzadell’avversa eccezione di prescrizione a fronte della rituale notificadell’opposta cartella e della successiva intimazione di pagamento n.09720159115506779000, eseguite, rispettivamente, in data30.12.2011 e 29.02.2016.La CTP rigettava il ricorso condannando il contribuente alle spesedi giudizio, ritenendo non maturata la prescrizione dei crediti oggettodella pretesa tributaria stante l’applicabilità del termine di prescrizionedecennale per i tributi erariali e ritenendo rilevante la produzione daparte dell’Ader della prova della notifica della cartella impugnata.2. Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio per la modifica solo parziale dellasentenza di primo grado, chiedendo di accertarsi l’intervenutaprescrizione e, quindi, l’estinzione, del credito afferente alle solesanzioni applicate ai tributi, agli interessi a vario titolo computati e aicorrelati oneri di riscossione dovendo ritenersi applicabile il terminequinquennale di prescrizione di cui all’art. 20 III comma, del decretolegislativo n. 4721997. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la illegittimitàNumero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/2026della condanna alle spese di lite in quanto eccessiva rispetto al valoredella domanda.La CTR rigettava l’appello evidenziando che, in tema di sanzioni,trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale sancito dallanorma invocata e che il predetto termine non sarebbe maturato avendol’Agenzia dimostrato che alla notifica avvenuta in data 30.12.2011 dellacartella di pagamento, hanno fatto seguito le notifiche delle intimazionidi pagamento n. 09720159115506779000 e n.09720189024595281000 sotto le rispettive date del 16.10.2015 e del18.5.2018, le quali hanno interrotto il termine di prescrizione.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione affidandosi ad un motivoIl contribuente ha resistito con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973 in combinatodisposto normativo di cui agli artt. 60, I comma, Lett. e), del D.P.R.600/1973, 140, 141, 145, 148, 149 c.p.c., 48 Disp. Att. c.p.c., 5, 7, 8,9, 14 e 15 della L. 890/1982 e, dall’altra, in relazione agli artt. 2220 e2697 c.c.Segnatamente, il contribuente il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che CTR haerrato nel ritenere valida la notifica degli avvisi di intimazione dipagamento nn. 09720159115506779000 e 09720189024595281000 equindi utilmente interrotto il termine prescrizionale. Deduce che inordine alla notifica dell’intimazione di pagamento n.09720159115506779000, l’avviso di ricevimento prodotto in attirisulterebbe carente di una serie di elementi che pregiudicano ilperfezionamento della notifica e che non sarebbe conforme al “modelloNumero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/2026di avviso” prescritto per legge : 1) non vi sarebbe prova del concretoinoltro della successiva C.A.D. a mezzo raccomandata a.r. ex artt. 26,I comma, prima parte, del D.P.R. 602/73, 140, 148, 149 c.p.c., 48Disp. Att. c.p.c., 5, 7, 8, 14 e 15 della L. 890/1982; 2) risulterebbeessere, carente a)dell’indicazione del numero di cartella di pagamentoin ragione della quale viene eseguita la spedizione; b) di un elementoche consenta di ricondurre il documento agli adempimenti prescrittidall’art. 140 c.p.c. rispetto alla cartella di pagamento in ragione dellaquale viene eseguita la spedizione; c) delle ragioni del mancatorecapito e della relativa firma da parte del messo postale; d) dellasottoscrizione da parte del destinatario, ovvero di altro soggetto exlege abilitato; e) inviato da un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]), distintoe diverso rispetto all’Agente della Riscossione.Per quanto concerne la notifica dell’intimazione di pagamenton.09720189024595281000, il ricorrente lamenta l’insussistenza dialcun elemento di valutazione, non avendo l’Ente di esazione offerto larelativa documentazione ex artt. 26 e 57 del D.P.R. 602/1973.Evidenzia che tra la data di notifica del 30.12.2011 della cartelladi pagamento n. 0972011008350142000 e quella dell’atto dipignoramento n. 097842018000 risulterebbe ampiamente decorso ilquinquennio di prescrizione limitatamente alle somme richieste a titolodi sanzioni applicate al tributo, ex art 2 del d.lgs. n. 472/1997, diinteressi di ritardata iscrizione ex art 20 d.p.r. 602/1973, di interessidi mora ex art. 30 del d.p.r. n. 602/1973 ed in ultimo di oneri diriscossione ex art. 17 d.lgs.. 112/1999, soggetti alla decorrenza deltermine breve di cinque anni ex art. 20, 3° comma, d.lgs. 472/1997.1.1 L’Agenzia delle Entrate e riscossione si è costituita chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso essendo state sollevate dalricorrente per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, nuoveNumero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/2026questioni in ordine alla rituale notifica degli avvisi di intimazione dipagamento mai sollevate né in primo né in secondo grado.1.2 Il motivo è inammissibile.ll ricorrente solleva, per la prima volta in sede di ricorso percassazione, nuove questioni, mai sollevate nei precedenti gradi digiudizio, in ordine alla rituale notifica degli avvisi di intimazione dipagamento, prodotti fin dal primo grado.Invero, il [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Commissione provinciale di Romaha dedotto l’omessa notifica della cartella esattoriale e l’intervenutaprescrizione dei crediti iscritti per l’applicabilità del terminequinquennale.Nell’atto di appello, ha impugnato parzialmente la sentenza diprimo grado limitatamente alla applicabilità alle sanzioni del termine diprescrizione quinquennale oltre che con riferimento alla eccessivaentità della condanna alle spese di lite liquidate a sfavore delcontribuente soccombente.Nelle memorie depositate dal contribuente ai sensi dell’art. 380c.p.c., viene rilevato che la questione della validità degli atti interruttividella prescrizione non costituisce una “domanda nuova”, bensì unaspecificazione difensiva intrinsecamente connessa all’eccezione diprescrizione, la quale ha rappresentato il fulcro della controversia sindal primo grado.Tale rilievo non ha pregio.I motivi di censura relativi alla notifica delle intimazioni dipagamento, come sopra evidenziati, non risultano specificazioni delladedotta eccezione di prescrizione perché attengono a questioni nuove,non dedotte nei precedenti gradi di giudizio risultando, peraltro, prividi specifica attinenza rispetto al decisum della sentenza impugnata.Vanno richiamati sul punto i principi espressi da questa Cortesecondo cui la proposizione, mediante ricorso per cassazione, diNumero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/2026censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenzaimpugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza dimotivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art.366, primo comma, n. 4 (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3612).Si è altresì affermato in giurisprudenza che i motivi del ricorsoper cassazione devono investire a pena di inammissibilità situazioni equestioni che abbiano già formato oggetto di gravame con l’atto diappello e siano quindi comprese nel tema del decidere del giudizio disecondo grado, quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti (Cass. 28 luglio 2000 n. 9936; Cass. 23 maggio 2002, n. 7543).Non è consentita, pertanto, nel giudizio di legittimità laprospettazione di questioni nuove pur quando si tratti di questionirilevabili d’ufficio, laddove esse implichino, come nel caso di specie,una modifica dei termini della controversia sviluppatasi nei precedentigradi di merito o comunque presuppongano o richiedano nuoviaccertamenti di fatto.Qualora una determinata questione giuridica non risulti trattatain alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga laquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarel’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 26ottobre 2007, n. 22529). Alcuna precisazione nei termini suddetti siriscontra nel ricorso in oggetto. Le censure sollevate, per i contenutiesposti, esulano dall’ambito delle questioni già dibattute nei precedentigradi di merito con la conseguenza che implicando un mutamento delsistema difensivo e richiedendo nuove indagini di merito vanno ritenuteinammissibili.Numero registro generale 21536/2022Numero sezionale 1051/2026Numero di raccolta generale 12374/2026Data pubblicazione 03/05/20262. Il ricorso va, per tutto quanto esposto, dichiaratoinammissibile.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo, con attribuzione in favore del difensore antistatario. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 1500,00 per compenso, oltre15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori comeper legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del d.p.r. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, adopera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto nel ricorso, giusta il comma 1- bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])