CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina 15 luglio 2020 in relazione a fattispecie di estorsione continuata. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COSTANTINO Daniele. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risultano finalizzati ad una inammissibile rilettura degli elementi istruttori e delle valutazioni, logiche e congrue, svolte nella motivazione di entrambi i provvedimenti di merito che hanno valorizzato la genuinità delle dichiarazioni della persona offesa e la presenza di condotte da considerarsi pacificamente alla stregua di minacce finalisticamente collegate all'ottenimento di una utilità patrimoniale. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso i -Rórna in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]