CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la sentenzaimpugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo dedotto è formulato in termini generici senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure avverso la decisione impugnata,che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto la colpevolezza di Espositodal rinvenimento nel corso di un controllo del coltello, descritto nel capo di imputazione, nelportaoggetti del motoveicolo condotto dallo stesso imputato senza che quest’ultimo ne abbiagiustificato il porto fuori dalla sua abitazione.2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente