CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 32513/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIfdato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione sulla recidiva in ordine alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] novembre 2022, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 agosto 2022 in Pomezia: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 IleCeglivestepsore [OSCURATO:PERSONA]