CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27482/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLE IRRIGAZIONI, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 831/2018pubblicata il 05/07/2018 RGN 1218/ 2 017 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Unione Regionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni) Calabria avverso la sentenza del locale Tribunale dichiarativa della nullità della clausola di apposizione del termine al contratto sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA], con conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], obbligo di riassunzione, condanna al risarcimento del danno mediante corresponsione di indennità onnicomprensiva nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte territoriale ha osservato in particolare, riportando la sentenza di primo grado e respingendo i tre motivi di gravame, che: - tra le parti erano stati stipulati un contratto di lavoro a tempo determinato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/4/2006, un contratto di collaborazione a progetto dal 18/9/2006 al 18/9/2007, uncontratto a progetto dal 15/3 al 15/9/2008, prorogato sino al 15/10/2008; -la quietanza sottoscritta dal ricorrente il 25/9/2008 non era idonea ad esprimere una compiuta volontà abdicativa e transattiva; -il datore di lavoro non aveva allegato né dimostrato la sussistenza delle ragioni giustificative del termine apposto al primo contratto di lavoro subordinato; - i successivi contratti a progetto erano carenti di un progetto specifico, in quanto l'attività richiesta al collaboratore consisteva in una generica opera di rilevazione, organizzazione e gestione di dati, tendenzialmente coincidente con le attività proprie dell'ente, in contrasto con la pertinente normativa come interpretata costantemente dalla giurisprudenza, nel senso della necessità, per la specificità del progetto, della sua non coincidenza con l'oggetto sociale e della sua non sovrapponibilità all'attività imprenditoriale normalmente svolta da parte datoriale; 3.avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione URBI Calabria, affidato a 5 motivi; il lavoratore non si è costituito nel grado;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 368/2001 (art. 360, n. 3, c.p.c.) afferente alla disciplina dei contratti a tempo determinato; sostiene la legittimità dell’apposizione del termine, per essere stato il contratto stipulato in ragione di impellenti motivi di organizzazione, e che non sarebbe consentita la conversione di unico contratto a tempo determinato; 2.il motivo non è fondato; 3.secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 - nel testo precedente la modifica introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, conv. nella legge n. 133 del 2008 - nel consentire l'apposizione di untermine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare latrasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 840/2019); 4.la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi di obbligo di verificabilità e trasparenza della causale di apposizione del termine di durata al contratto di lavoro, e, nel caso di specie,ne ha escluso la conformità a legge, perché la causale era coincidente (come anche per i progetti successivi) con l'attività ordinaria dell'impresa, senza individuazione delle ragioni specifiche giustificanti l’inserimento di “quel” lavoratore in “quelle” mansioni ed in quello specifico contesto aziendale; 5.ciò è sufficiente ai fini della conversione in contratto a tempo indeterminato, a prescindere dalla diversa problematica della complessiva durata dei rapporti di lavoro a termine con il medesimo lavoratore (cfr. Cass. n. 8385/2019, che chiarisce che, in tema di contratti dilavoro a tempo determinato, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva deltermine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio illavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva; ne consegue che la conversione in rapporto dilavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dallaillegittima stipulazione del contratto a termine; v. anche Cass.n. 5714/2018); 6.con il secondo motivo, parte ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), circa la natura dei contratti a progetto; 7.il motivo è assorbito dal rigetto del motivo precedente, in quanto la conversione è stata stabilita nel merito per illegittimità del termine apposto al primo contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti; la censura è comunque inammissibile, perché il vizio di omessa, errata o insufficiente valutazione della motivazione, non costituisce più ragione cassatoria a seguito della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., disposta con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis (fra le tante: Cass. 23 giugno 2020, n. 12355; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 4 luglio 2018, n. 17470); 8.con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 2113 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione al valore transattivo di quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore; 9.il motivo non è fondato;10.perché l'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto ditransazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l'elemento dell'aliquiddatum, aliquid retentum , essenziale ad integrare lo schema dellatransazione, questa non è configurabile (Cass. n. 28448/2018, n. 20780/2007); infatti,la mera quietanza di ricezione di un pagamento (tanto più sottoscritta in sede non protetta) costituisce una dichiarazione di scienza, e, ove contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione dilavoro subordinato e alla conclusione del relati vo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile non è sufficiente di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, e può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. n. 18321/2016, n. 18094/2015); 11.detti requisiti non sono stati accertati nel caso in esame; 12.in proposito occorre ribadire che l'interpretazione degli atti negoziali -che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass. n. 701/2021, n. 11666/2022, n. 33425/2022);13.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 246 c.p.c. in merito all'incapacità a testimoniare di [OSCURATO:PERSONA] avente interesse nella causa; 14.con il quinto, contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) circa i motivi di rigetto del gravame, sempre in relazione all'ammissione della teste Colosimo; 15.entrambi i motivi, che riguardano la medesima testimonianza sotto diversi profili, sono inammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendidella decisione impugnata, la quale (pag. 18), proprio riferendosi al primo motivo di appello sulla medesima questione, ha osservato che il Tribunale non aveva in alcun modo basato la propria motivazione sul contenuto della deposizione della teste Colosimo, sicché neppure aveva argomentato in proposito alla sua dedotta incompatibilità, avendo ritenuto tale problematica assorbita; 16.il ricorso deve, pertanto, essere respinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio per effetto della mancata costituzione del lavoratore intimato; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib