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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28461/2026

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llo di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. FIORE che haconcluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;Letta la memoria difensiva che insiste per l’accoglimento del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione propostanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI avverso l'ordinanza pronunciata dalla medesimaCorte d'appello in data 11 luglio 2022 con la quale era stata data esecuzione alprovvedimento di confisca degli immobili e delle somme di denaro, già sottopostia sequestro preventivo per equivalente nell'ambito del procedimento a caricodello stesso [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI per il reato di usura aggravata ex art. 644, ultimocomma, cod. pen., e ha anche rigettato la richiesta di restituzione dei suddettibeni avanzata dall'interessato.1.1.

Il giudice dell'esecuzione ha premesso che, nel corso delle indaginipreliminari, la polizia giudiziaria aveva proceduto in data 14 aprile 2013 alsequestro preventivo di denaro contante e titoli rinvenuti nella disponibilitàdell'indagato e che successivamente il Giudice per le indagini preliminare delTribunale di Ancona, con decreto in data 26 giugno 2014, aveva ordinato ilsequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, su tutti ibeni mobili, denaro, titoli, mobili registrati e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] BIANCHIfino alla concorrenza di euro 66.400.Il provvedimento era stato parzialmente eseguito dalla polizia giudiziaria chesottoponeva a sequestro due polizze vita e due immobili.Successivamente, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 9 novembre2017, [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI era stato condannato per il reato di usura aggravata ed erastata «ordinata la confisca delle somme di denaro di cui al sequestro preventivodel GIP di Ancona del 26 giugno 2014».La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primogrado, aveva poi confermato, con sentenza del 25 febbraio 2021, laresponsabilità penale e la misura patrimoniale.1.2.

Su istanza del Procuratore generale, che procedeva alla fase esecutiva,la Corte di appello di Ancona, con resa ordinanza de plano in data 11 luglio 2022,aveva ordinato di eseguire la confisca anche della somma di euro 7.675, giàsottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria in data 13 maggio 2013, e avevamantenuto la confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo con il citatodecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 26giugno 2014; tale provvedimento non era stato tempestivamente notificatoall'interessato.2. [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando cinque motivi.21.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli666, 667, 676 e 648 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., con riguardo alla violazionedel principio di intangibilità del giudicato, anche sotto il profilo dell'eccesso dipotere del giudice dell'esecuzione che ha esteso la confisca in sede esecutiva subeni diversi da quelli indicati nella sentenza.Essa, secondo il ricorrente, ricomprendeva unicamente la confisca delle“somme di denaro” di cui al decreto di sequestro preventivo del 26 giugno 2014,senza includere gli altri beni (immobili e polizze) pure sottoposti a vincolo con ilmedesimo provvedimento, né le somme di denaro che erano state sequestratedalla polizia giudiziaria il 15 aprile 2013, così essendo stata illegittimamenteestesa la portata del provvedimento ablativo fino a ricomprendereil legittimamente detti beni.2.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 34, 36 e 37, 666, 667, 676 e 648 cod. proc. pen., con riguardo ai principidi imparzialità e terzietà del giudice, in ragione della incompatibilità di uncomponente del collegio che ha deliberato il provvedimento, come giudicedell'esecuzione, poiché tale magistrato aveva già fatto parte del collegiogiudicante che aveva pronunciato la sentenza di condanna.2.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli125, 666, 667 e 676 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riguardo ai principi diintangibilità del giudicato e di legalità dei provvedimenti giudiziari inconsiderazione della mancanza o apparenza della motivazione in merito alrispetto dei limiti del giudicato di confisca, anche con riferimento all'ordinataconfisca della somma di euro 7.675 e dei beni diversi dalle somme di denaro.L’anzidetta somma di denaro, appresa dalla polizia giudiziaria nel 2013, nonè mai stata sottoposta a confisca dal giudice penale, come pure i beni immobili,ai quali è stato esteso il provvedimento di confisca in modo illegittimo conl'ordinanza del 2022; la motivazione sul punto è meramente apparente perchénon illustra le ragioni per le quali si è provveduto ad apprendere i suddetti beni.2.4.

Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione sulla natura e sullaestensione della confisca rispetto al profitto del reato quantificato in euro 66.400e ai beni sottoposti a sequestro preventivo in data 26 giugno 2014.2.5.

Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.666 cod. proc. pen., con riguardo alla rilevata genericità dell’opposizione,nonostante fossero state proposte critiche specifiche e autosufficienti sulcontrasto tra il giudicato di condanna e i provvedimenti successivi emessi dalgiudice dell'esecuzione che ha esteso illegittimamente la confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivolto a denunciareuna presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essereoggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del giudicedell’esecuzione che ha celebrato l’udienza camerale nella quale è stata trattatal’opposizione.La previsione di uno stringente termine di decadenza per la dichiarazione diricusazione, previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., osta a che la questione possaessere proposta, in diverse forme (ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento decisorio che sia stata in seguito emesso dal giudice ricusabile),oltre il limite temporale ivi stabilito.3.

Esaminando complessivamente i restanti motivi di ricorso, va premesso,anche per sgombrare il campo da equivoci, che il Giudice per le indaginipreliminari, con ordinanza del 26 giugno 2014, aveva ordinato il sequestropreventivo, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro66.400, disponendo che tale provvedimento cautelare fosse eseguito sui beniimmobili, mobili registrati, denaro e titoli rinvenuti nella disponibilitàdell'indagato.In esecuzione di tale ordinanza, la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestrodei beni che, anche secondo la prospettazione del condannato, non raggiungonoil valore indicato.Alla conclusione del giudizio di cognizione, i giudici di merito hanno ordinato,con la sentenza di condanna passata in giudicato, la confisca delle somme didenaro di cui al sequestro preventivo.3.1.

Come ha correttamente ha evidenziato il giudice dell'esecuzione, laformula impiegata per indicare l'oggetto della confisca, alla luce del complessivotenore del provvedimento giudiziario, deve essere letta nel senso che è stataordinata la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma dieuro 66.400.Anche a prescindere da tale convincente interpretazione del giudicato, deveessere rilevato che il giudice dell’esecuzione, in presenza di un giudicato dicondanna per usura aggravata, ben poteva disporre in via autonoma la confisca,anche per equivalente, di beni pari alla somma indicata nell’imputazione.3.2.

Le censure in proposito sviluppate dal ricorso non colgono nel segnopoiché è evidente che il riferimento alle “somme di denaro”, contenuto nelladecisione di merito divenuta irrevocabile, riguarda piuttosto il limite di valoreentro il quale deve essere eseguita la confisca per equivalente, non essendo maistata sottoposta a sequestro alcuna somma di denaro in forza del richiamatodecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 26giugno 2014.Infatti, il riferimento alle “somme di denaro” sarebbe privo di senso ove nonfosse logicamente interpretato come il limite di valore della disposta confisca perequivalente, anche perché il provvedimento giudiziario faceva espressoriferimento alla confisca per equivalente, indicando la somma di euro 64.400.Tenuto conto che una tale somma di denaro non è mai stata sottoposta asequestro, poiché non rinvenuta nel corso delle attività d’indagine, è logicodedurre che essa costituisca il limite di valore della confisca per equivalentedisposta dal giudice di merito.3.3.

Alla luce di tale statuizione, quindi, il giudice dell'esecuzione ha ordinatode plano, nel 2022, di sottoporre a confisca gli ulteriori beni reperiti nelpatrimonio del condannato fino alla concorrenza di detta somma.Il provvedimento, non notificato nell’immediatezza, è stato quindi eseguito,nel corso del procedimento di esecuzione attivato dal pubblico ministero, sullesomme contanti già sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria il 15 aprile2013, nonché sugli immobili e le polizze vita già oggetto del sequestropreventivo adottato il 26 giugno 2014 ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 30giugno 2014.3.4.

Se l’adozione del provvedimento nelle forme de plano non esorbita dalleregole processuali applicabili alla confisca disposta in sese di esecuzione, allaquale si applica la previsione degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.,resta fermo che tale provvedimento è impugnabile, come di fatto avvenuto, unavolta che sia stato comunicato all’interessato.Il condannato, infatti, ha esperito l’opposizione avverso il provvedimentodell’11 luglio 2022.Nell’atto di opposizione, il condannato non ha dedotto che il valore deisuddetti beni sottoposti a sequestro sia superiore a quello indicato nelprovvedimento di sequestro preventivo al fine di confisca, anche per equivalente,poi recepito nella sentenza di condanna, ma si è limitato a contestarel’illegittimità del provvedimento di esecuzione che ha indicato i beni dasottoporre ad ablazione in forza della sentenza irrevocabile.Tale censura era infondata come correttamente ritenuto dalla Corte d’appelloin sede di giudizio di opposizione, alla luce delle determinazioni assunte con ilprovvedimento di cognizione divenuto irrevocabile.Senza alcuna violazione di legge e nel rispetto dei canoni di logicità dellamotivazione, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione nonché laconnessa istanza di restituzione dei beni, evidenziando che le giustificazioni e ledoglianze del ricorrente non sono idonee a contrastare il provvedimento diesecuzione della disposta confisca per equivalente che il ricorrentepretenderebbe di limitare a un valore inferiore a quello per il quale è statairrevocabilmente disposta dal giudice della cognizione.3.5.

Le restanti argomentazioni articolate nel ricorso sono, quindi,complessivamente infondate perché muovono da una ricostruzione del giudicatoche non corrisponde a quanto logicamente affermato dal giudice dell’esecuzionee, in ogni caso, con le determinazioni dallo stesso assunte alla luce del potere diordinare la confisca per equivalente in sede esecutiva ex artt. 676 cod. proc.pen. e 240-bis cod. pen., potere i presupposti del quale il ricorso non contesta.4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. FIORE che haconcluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;Letta la memoria difensiva che insiste per l’accoglimento del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione propostanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI avverso l'ordinanza pronunciata dalla medesimaCorte d'appello in data 11 luglio 2022 con la quale era stata data esecuzione alprovvedimento di confisca degli immobili e delle somme di denaro, già sottopostia sequestro preventivo per equivalente nell'ambito del procedimento a caricodello stesso [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI per il reato di usura aggravata ex art. 644, ultimocomma, cod. pen., e ha anche rigettato la richiesta di restituzione dei suddettibeni avanzata dall'interessato.1.1. Il giudice dell'esecuzione ha premesso che, nel corso delle indaginipreliminari, la polizia giudiziaria aveva proceduto in data 14 aprile 2013 alsequestro preventivo di denaro contante e titoli rinvenuti nella disponibilitàdell'indagato e che successivamente il Giudice per le indagini preliminare delTribunale di Ancona, con decreto in data 26 giugno 2014, aveva ordinato ilsequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, su tutti ibeni mobili, denaro, titoli, mobili registrati e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] BIANCHIfino alla concorrenza di euro 66.400.Il provvedimento era stato parzialmente eseguito dalla polizia giudiziaria chesottoponeva a sequestro due polizze vita e due immobili.Successivamente, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 9 novembre2017, [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI era stato condannato per il reato di usura aggravata ed erastata «ordinata la confisca delle somme di denaro di cui al sequestro preventivodel GIP di Ancona del 26 giugno 2014».La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primogrado, aveva poi confermato, con sentenza del 25 febbraio 2021, laresponsabilità penale e la misura patrimoniale.1.2. Su istanza del Procuratore generale, che procedeva alla fase esecutiva,la Corte di appello di Ancona, con resa ordinanza de plano in data 11 luglio 2022,aveva ordinato di eseguire la confisca anche della somma di euro 7.675, giàsottoposta a sequestro dalla polizia giudiziaria in data 13 maggio 2013, e avevamantenuto la confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo con il citatodecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 26giugno 2014; tale provvedimento non era stato tempestivamente notificatoall'interessato.2. [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chechiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, articolando cinque motivi.21. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli666, 667, 676 e 648 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., con riguardo alla violazionedel principio di intangibilità del giudicato, anche sotto il profilo dell'eccesso dipotere del giudice dell'esecuzione che ha esteso la confisca in sede esecutiva subeni diversi da quelli indicati nella sentenza.Essa, secondo il ricorrente, ricomprendeva unicamente la confisca delle“somme di denaro” di cui al decreto di sequestro preventivo del 26 giugno 2014,senza includere gli altri beni (immobili e polizze) pure sottoposti a vincolo con ilmedesimo provvedimento, né le somme di denaro che erano state sequestratedalla polizia giudiziaria il 15 aprile 2013, così essendo stata illegittimamenteestesa la portata del provvedimento ablativo fino a ricomprendereil legittimamente detti beni.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 34, 36 e 37, 666, 667, 676 e 648 cod. proc. pen., con riguardo ai principidi imparzialità e terzietà del giudice, in ragione della incompatibilità di uncomponente del collegio che ha deliberato il provvedimento, come giudicedell'esecuzione, poiché tale magistrato aveva già fatto parte del collegiogiudicante che aveva pronunciato la sentenza di condanna.2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli125, 666, 667 e 676 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riguardo ai principi diintangibilità del giudicato e di legalità dei provvedimenti giudiziari inconsiderazione della mancanza o apparenza della motivazione in merito alrispetto dei limiti del giudicato di confisca, anche con riferimento all'ordinataconfisca della somma di euro 7.675 e dei beni diversi dalle somme di denaro.L’anzidetta somma di denaro, appresa dalla polizia giudiziaria nel 2013, nonè mai stata sottoposta a confisca dal giudice penale, come pure i beni immobili,ai quali è stato esteso il provvedimento di confisca in modo illegittimo conl'ordinanza del 2022; la motivazione sul punto è meramente apparente perchénon illustra le ragioni per le quali si è provveduto ad apprendere i suddetti beni.2.4. Il quarto motivo denuncia il vizio della motivazione sulla natura e sullaestensione della confisca rispetto al profitto del reato quantificato in euro 66.400e ai beni sottoposti a sequestro preventivo in data 26 giugno 2014.2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’art.666 cod. proc. pen., con riguardo alla rilevata genericità dell’opposizione,nonostante fossero state proposte critiche specifiche e autosufficienti sulcontrasto tra il giudicato di condanna e i provvedimenti successivi emessi dalgiudice dell'esecuzione che ha esteso illegittimamente la confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché rivolto a denunciareuna presunta causa di incompatibilità che avrebbe dovuto semmai essereoggetto di specifica dichiarazione di ricusazione (Sez. 1, n. 32907 del02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454), essendo nota la composizione del giudicedell’esecuzione che ha celebrato l’udienza camerale nella quale è stata trattatal’opposizione.La previsione di uno stringente termine di decadenza per la dichiarazione diricusazione, previsto dall’art. 38 cod. proc. pen., osta a che la questione possaessere proposta, in diverse forme (ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento decisorio che sia stata in seguito emesso dal giudice ricusabile),oltre il limite temporale ivi stabilito.3. Esaminando complessivamente i restanti motivi di ricorso, va premesso,anche per sgombrare il campo da equivoci, che il Giudice per le indaginipreliminari, con ordinanza del 26 giugno 2014, aveva ordinato il sequestropreventivo, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro66.400, disponendo che tale provvedimento cautelare fosse eseguito sui beniimmobili, mobili registrati, denaro e titoli rinvenuti nella disponibilitàdell'indagato.In esecuzione di tale ordinanza, la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestrodei beni che, anche secondo la prospettazione del condannato, non raggiungonoil valore indicato.Alla conclusione del giudizio di cognizione, i giudici di merito hanno ordinato,con la sentenza di condanna passata in giudicato, la confisca delle somme didenaro di cui al sequestro preventivo.3.1. Come ha correttamente ha evidenziato il giudice dell'esecuzione, laformula impiegata per indicare l'oggetto della confisca, alla luce del complessivotenore del provvedimento giudiziario, deve essere letta nel senso che è stataordinata la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma dieuro 66.400.Anche a prescindere da tale convincente interpretazione del giudicato, deveessere rilevato che il giudice dell’esecuzione, in presenza di un giudicato dicondanna per usura aggravata, ben poteva disporre in via autonoma la confisca,anche per equivalente, di beni pari alla somma indicata nell’imputazione.3.2. Le censure in proposito sviluppate dal ricorso non colgono nel segnopoiché è evidente che il riferimento alle “somme di denaro”, contenuto nelladecisione di merito divenuta irrevocabile, riguarda piuttosto il limite di valoreentro il quale deve essere eseguita la confisca per equivalente, non essendo maistata sottoposta a sequestro alcuna somma di denaro in forza del richiamatodecreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 26giugno 2014.Infatti, il riferimento alle “somme di denaro” sarebbe privo di senso ove nonfosse logicamente interpretato come il limite di valore della disposta confisca perequivalente, anche perché il provvedimento giudiziario faceva espressoriferimento alla confisca per equivalente, indicando la somma di euro 64.400.Tenuto conto che una tale somma di denaro non è mai stata sottoposta asequestro, poiché non rinvenuta nel corso delle attività d’indagine, è logicodedurre che essa costituisca il limite di valore della confisca per equivalentedisposta dal giudice di merito.3.3. Alla luce di tale statuizione, quindi, il giudice dell'esecuzione ha ordinatode plano, nel 2022, di sottoporre a confisca gli ulteriori beni reperiti nelpatrimonio del condannato fino alla concorrenza di detta somma.Il provvedimento, non notificato nell’immediatezza, è stato quindi eseguito,nel corso del procedimento di esecuzione attivato dal pubblico ministero, sullesomme contanti già sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria il 15 aprile2013, nonché sugli immobili e le polizze vita già oggetto del sequestropreventivo adottato il 26 giugno 2014 ed eseguito dalla polizia giudiziaria il 30giugno 2014.3.4. Se l’adozione del provvedimento nelle forme de plano non esorbita dalleregole processuali applicabili alla confisca disposta in sese di esecuzione, allaquale si applica la previsione degli artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.,resta fermo che tale provvedimento è impugnabile, come di fatto avvenuto, unavolta che sia stato comunicato all’interessato.Il condannato, infatti, ha esperito l’opposizione avverso il provvedimentodell’11 luglio 2022.Nell’atto di opposizione, il condannato non ha dedotto che il valore deisuddetti beni sottoposti a sequestro sia superiore a quello indicato nelprovvedimento di sequestro preventivo al fine di confisca, anche per equivalente,poi recepito nella sentenza di condanna, ma si è limitato a contestarel’illegittimità del provvedimento di esecuzione che ha indicato i beni dasottoporre ad ablazione in forza della sentenza irrevocabile.Tale censura era infondata come correttamente ritenuto dalla Corte d’appelloin sede di giudizio di opposizione, alla luce delle determinazioni assunte con ilprovvedimento di cognizione divenuto irrevocabile.Senza alcuna violazione di legge e nel rispetto dei canoni di logicità dellamotivazione, il giudice dell'esecuzione ha respinto l'opposizione nonché laconnessa istanza di restituzione dei beni, evidenziando che le giustificazioni e ledoglianze del ricorrente non sono idonee a contrastare il provvedimento diesecuzione della disposta confisca per equivalente che il ricorrentepretenderebbe di limitare a un valore inferiore a quello per il quale è statairrevocabilmente disposta dal giudice della cognizione.3.5. Le restanti argomentazioni articolate nel ricorso sono, quindi,complessivamente infondate perché muovono da una ricostruzione del giudicatoche non corrisponde a quanto logicamente affermato dal giudice dell’esecuzionee, in ogni caso, con le determinazioni dallo stesso assunte alla luce del potere diordinare la confisca per equivalente in sede esecutiva ex artt. 676 cod. proc.pen. e 240-bis cod. pen., potere i presupposti del quale il ricorso non contesta.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]