CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 29056/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 28/01/2026,ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzionedomiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. 8 del 1991, convertito in l.82 del 1991 proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione all’art. 16-nonies d.l. 8 del 1991. In un unico articolato motivo la difesarileva che la decisione del Tribunale, fondata sulla gravità del reato cui si riferiscela pena residua da scontare e sull’assenza di condotte riparatorie, sarebbe erratae manifestamente illogica. La stessa, infatti, non si confronterebbe in modo etermini adeguati con il parere favorevole formulato dalla PNAA e sulla condottatenuta nel corso del tempo dal ricorrente, la cui collaborazione è stata più volteritenuta importante e che nel corso del tempo, anche quando gli sono stateapplicare misure alternative, ha tenuto un comportamento irreprensibile e haevidenziato di avere avviato un serio percorso di ravvedimento erisocializzazione, peraltro pure attestati nella pronuncia con cui il Tribunale gli harevocato la misura di sicurezza che gli era stata applicata. Pronuncia questa,peraltro, resa tenendo conto della pendenza del processo per il reato di omicidiola cui pena è ora in esecuzione. Tutto ciò, infine, soprattutto considerato chel’elemento posto a fondamento del diniego, la mancanza di una condottariparatoria, non è tra i requisiti richiesti dalla norma e questo anche aprescindere dal fatto che il condannato ha svolto attività di volontariato e chequesta è comunque equiparabile a quella ritenuta carente.3. In data 8 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia accoltoe il provvedimento annullato con rinvio.4. In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria di replicanella quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrati e approfonditi gliargomenti esposti e allegata l’ordinanza con cui nelle more il Tribunale disorveglianza ha disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimentoimpugnato, insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Con l’unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, il ricorrentededuce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 16-noniesd.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Censural’ordinanza nella parte in cui ha attribuito rilievo assorbente alla gravità del reatocui si riferisce la pena residua e all’assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie,omettendo di valutare il percorso personale, trattamentale e collaborativo delcondannato.La censura è fondata, nei limiti di seguito indicati.2.1. In tema di benefici penitenziari concedibili ai collaboratori di giustizia, ilrequisito del ravvedimento, previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del1991, non è integrato dalla mera scelta collaborativa, né dalla sola assenza diulteriori indici positivi, anche eterogenei, idonei a dimostrarne la sussistenzasecondo un criterio di ragionevole probabilità (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018,Sarno, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, Pepe, Rv. 232219-01).Il relativo scrutinio non si identifica con la verifica del compiutoconseguimento della finalità rieducativa della pena, ma richiede unapprezzamento concreto della stabilità del distacco dal contesto criminale diprovenienza e dell’evoluzione personologica del condannato (Sez. 5, n. 637 del23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407-01).In tale ambito, il principio di gradualità nell’accesso ai benefici non operaquale presupposto legale autonomo, ma costituisce criterio valutativo rimesso alprudente apprezzamento del giudice di sorveglianza. Il diniego può dunquefondarsi sulla necessità di ulteriore osservazione trattamentale o di progressiviesperimenti premiali, purché la relativa opzione sia giustificata da motivazioneindividualizzata, non stereotipata e coerente con il compendio conoscitivodisponibile (Sez. 1, n. 25972 del 12/06/2025, Simioli, n.m.; Sez. 1, n. 22443 del17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01).2.2. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non risulta conforme allecoordinate ermeneutiche indicate.Il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto la gravità del delitto diomicidio, la caratura criminale del ricorrente, la recente confluenza nel cumulodella relativa pena e la mancata allegazione di iniziative risarcitorie o riparatorie.Si tratta di circostanze astrattamente pertinenti, atteso che anchel’atteggiamento rispetto alle conseguenze del reato può assumere rilievosintomatico nel giudizio sul ravvedimento.La valutazione, tuttavia, resta parziale, poiché non procede alla necessariaponderazione comparativa tra tali elementi ostativi e gli indici favorevoli dedottidalla difesa e desumibili dal percorso esecutivo del condannato. In particolare,non è oggetto di specifico apprezzamento il protratto periodo di fruizione di spazidi libertà e di misure alternative, non accompagnato dall’emersione di violazioniprescrittive o di dati sintomatici della permanenza di collegamenti criminali.Il provvedimento omette, inoltre, un effettivo confronto con le pregressevalutazioni giudiziarie concernenti il percorso di integrazione sociale e rieducativodel ricorrente, richiamate anche in relazione alla revoca della misura di sicurezza.Tali emergenze, ove confermate, costituivano dati rilevanti nel giudizioprognostico sulla ragionevole probabilità del ravvedimento.La motivazione si risolve, pertanto, nell ’attribuzione di ri l ievosostanzialmente assorbente alla natura e gravità del titolo in esecuzione e allamancanza di condotte riparatorie, senza esplicitare le ragioni per cui tali datidebbano prevalere sugli elementi favorevoli emersi dal percorso collaborativo,trattamentale e sociale del condannato. Ne consegue il difetto della valutazionecomplessiva e individualizzata imposta dalla norma.2.3. L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata affinché il Tribunale disorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovoesame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Roma.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]