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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05507/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27696/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche.

In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente motivato che la consapevolezza dell'imputato circa l'ingente quantità (kg. 276 di hashísh suddivisi in panetti, dai quali, stante il principio attivo, erano ricavabili 2.417.560 dosi) della sostanza stupefacente consegnatagli si desume dalla sua recezione di 9 scatolini che la conteneva (2 inziali + 7 successivi) e che l'accettazione della consegna possa essere derivata dalla paura delle conseguenze di un rifiuto non elide, semmai conferma, la consapevolezza dì quanto riceveva avendo avuto già contezza del contenuto della consegna iniziale.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘' [OSCURATO:PERSONA].1\u^:"' 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27696/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche. In particolare, la Corte di appello ha adeguatamente motivato che la consapevolezza dell'imputato circa l'ingente quantità (kg. 276 di hashísh suddivisi in panetti, dai quali, stante il principio attivo, erano ricavabili 2.417.560 dosi) della sostanza stupefacente consegnatagli si desume dalla sua recezione di 9 scatolini che la conteneva (2 inziali + 7 successivi) e che l'accettazione della consegna possa essere derivata dalla paura delle conseguenze di un rifiuto non elide, semmai conferma, la consapevolezza dì quanto riceveva avendo avuto già contezza del contenuto della consegna iniziale. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘' [OSCURATO:PERSONA].1\u^:"' 16