Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26129/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, congiuntamente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo proposto, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dallo stesso; Rilevato che la Corte di appello ha non certo incongruamente ritenuto insussistente la causa di giustificazione dello stato di necessità in relazione al delitto di evasione commesso (nella specie, per acquistare del pane), e, dunque, la conseguente impossibilità di valorizzare tale elemento ai fini della concessione delle attenuanti generiche, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce, congiuntamente, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo proposto, oltre ad essere meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, limitandosi ad esprimere un mero dissenso dallo stesso; Rilevato che la Corte di appello ha non certo incongruamente ritenuto insussistente la causa di giustificazione dello stato di necessità in relazione al delitto di evasione commesso (nella specie, per acquistare del pane), e, dunque, la conseguente impossibilità di valorizzare tale elemento ai fini della concessione delle attenuanti generiche, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 mag