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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14448/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili come da nota spese depositata in cancelleria; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per accoglimento del ricorso e conseguente annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Lagonegro con cui il predetto è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e

368. cod. pen., commessi in data 2 ottobre 2011, ritenendo generici e privi di specificità i motivi addotti.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 co.1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.581 e 591 cod.proc.pen., sul rilievo che le ragioni addotte dall'imputatoiafferenti la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituivano elementi di fatto non condivisi dalla decisione adottata dal giudice di primo grado, e come tali pacificamente suscettibili di essere riproposti come motivi di appello; in particolare, con l'atto di appello si erano esplicitate le ragioni che escludevano la sussistenza del dolo, in ragione del grave stato di ubriachezza e del pentimento manifestato dall'imputato subito dopo l'alterco con le forze dell'ordine.

2.2. Violazione di legge perché la Corte di appello non si è pronunciata su questioni rilevabili di ufficio quali quella dell'improcedibilità per il reato di calunnia per inesistenza di una querela o istanza all'autorità Giudiziaria e sull'estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, come anche l'inammissibilità dell'appello, impedisce di rilevare la prescrizione del reato, anche ove maturata prima della sentenza di primo grado, tanto al giudice di appello come a quello di legittimità.

La prescrizione del reato non può essere rilevata in sede di legittimità, atteso che l'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalla Corte di legittimità, non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818).

Il surrichiamato principio vale anche per l'appello per le medesime ragioni.

2. Nel caso in esame è tuttavia preliminare e sufficiente il vaglio di inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che anche ove l'appello fosse stato ammissibile, era preciso onere del ricorrente specificare le ragioni della erroneità della valutazione di inammissibilità operata dalla Corte di appello di Potenza, evidenziando i caratteri di specificità dei motivi di appello rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza emessa dal giudice di primo grado.

Nel ricorso si invoca la prescrizione del reato, evidenziandosi che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, senza censurare in modo specifico la ravvisata inammissibilità dell'atto di appello ma limitandosi a ribadire con affermazioni del tutto generiche che i motivi di appello sarebbero stati formulati nel rispetto delle condizioni di legge.

In particolare non sono stati evidenziati gli elementi di novità addotti nei motivi di appello a superamento delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice.

In questa sede il ricorrente asserisce che i motivi di appello erano volti a sindacare la valutazione operata dal primo giudice circa la ritenuta sussistenza del dolo nonostante lo stato di ubriachezza ma senza soppesare l'aspetto principale dell'inammissibilità che discende dall'assenza di confronto con le argomentazioni del giudice di primo grado, quindi per difetto della specificità c.d. estrinseca.

Si deve ricordare che pecca di specificità non solo il motivo che non individui il punto della decisione che si intende modificare, ma anche il motivo che non contenga una puntuale censura delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado ed una chiara prospettazione delle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano una diversa valutazione, in tal senso dovendosi intendere la condizione di ammissibilità di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. - già presente prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017 - che richiede l'enunciazione dei motivi con "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".

Era quindi onere del ricorrente spiegare in modo analitico ed esplicito le ragioni che avrebbero dovuto giustificare l'ammissibilità dei motivi di appello, e non limitarsi ad affermazioni generiche di principio, prive di correlazione con la specificità del caso in esame Tale genericità dei motivi di ricorso non consente a questa Corte di valutare nel merito l'ammissibilità dell'appello e quindi neppure di rilevare il decorso della prescrizione del reato, anche ove il relativo termine di decorrenza fosse maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.

In sostanza, di fronte ad un atto di impugnazione invalido e, quindi, inidoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale, non è possibile riconoscere alle cause di non punibilità già maturate in sede di merito (prescrizione) una loro effettività sul piano giuridico, rimanendo le stesse relegate nella categoria di «fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale» (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Se la presentazione di un ricorso invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta quindi ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", deve coerentemente concludersi che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente.

Né può assumere rilevanza la circostanza che con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, atteso che a fronte di un appello inammissibile neppure il giudice di secondo grado, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, avrebbe potuto o dovuto rilevare eventuali cause di non punibilità.

In altri termini, nel caso di impugnazione inammissibile, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche ove maturata prima della sentenza impugnata non può essere ritenuta come erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, e quindi tale doglianza non può costituire neppure un motivo consentito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. come accade nel caso di appello dichiarato ammissibile che fa sorgere l'obbligo per il giudice di appello di rilevare la prescrizione del reato anche se non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito.

Solo in questa differente ipotesi, il ricorso che denunci la maturata prescrizione prima della sentenza impugnata non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.

Per queste ragioni nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente impossibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello ma non rilevata da quel giudice a causa dell'inammissibilità dell'atto di appello.Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Si ritiene, invece, di dover compensare le spese nei confronti delle parti civili, in ragione della peculiarità dell'impugnazione che investiva essenzialmente solo la questione dell'ammissibilità dell'appello, che ove fondata avrebbe consentito di rilevare la prescrizione del reato, senza incidere necessariamente sulla valutazione della fondatezza delle domande risarcitorie ma unicamente sulle statuizioni penali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili come da nota spese depositata in cancelleria; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per accoglimento del ricorso e conseguente annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza emessa in data 1 aprile 2019 dal Tribunale di Lagonegro con cui il predetto è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e 368. cod. pen., commessi in data 2 ottobre 2011, ritenendo generici e privi di specificità i motivi addotti. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606 co.1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt.581 e 591 cod.proc.pen., sul rilievo che le ragioni addotte dall'imputatoiafferenti la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituivano elementi di fatto non condivisi dalla decisione adottata dal giudice di primo grado, e come tali pacificamente suscettibili di essere riproposti come motivi di appello; in particolare, con l'atto di appello si erano esplicitate le ragioni che escludevano la sussistenza del dolo, in ragione del grave stato di ubriachezza e del pentimento manifestato dall'imputato subito dopo l'alterco con le forze dell'ordine. 2.2. Violazione di legge perché la Corte di appello non si è pronunciata su questioni rilevabili di ufficio quali quella dell'improcedibilità per il reato di calunnia per inesistenza di una querela o istanza all'autorità Giudiziaria e sull'estinzione dei reati per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, come anche l'inammissibilità dell'appello, impedisce di rilevare la prescrizione del reato, anche ove maturata prima della sentenza di primo grado, tanto al giudice di appello come a quello di legittimità. La prescrizione del reato non può essere rilevata in sede di legittimità, atteso che l'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalla Corte di legittimità, non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266818). Il surrichiamato principio vale anche per l'appello per le medesime ragioni. 2. Nel caso in esame è tuttavia preliminare e sufficiente il vaglio di inammissibilità del ricorso per cassazione, atteso che anche ove l'appello fosse stato ammissibile, era preciso onere del ricorrente specificare le ragioni della erroneità della valutazione di inammissibilità operata dalla Corte di appello di Potenza, evidenziando i caratteri di specificità dei motivi di appello rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza emessa dal giudice di primo grado. Nel ricorso si invoca la prescrizione del reato, evidenziandosi che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, senza censurare in modo specifico la ravvisata inammissibilità dell'atto di appello ma limitandosi a ribadire con affermazioni del tutto generiche che i motivi di appello sarebbero stati formulati nel rispetto delle condizioni di legge. In particolare non sono stati evidenziati gli elementi di novità addotti nei motivi di appello a superamento delle argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice. In questa sede il ricorrente asserisce che i motivi di appello erano volti a sindacare la valutazione operata dal primo giudice circa la ritenuta sussistenza del dolo nonostante lo stato di ubriachezza ma senza soppesare l'aspetto principale dell'inammissibilità che discende dall'assenza di confronto con le argomentazioni del giudice di primo grado, quindi per difetto della specificità c.d. estrinseca. Si deve ricordare che pecca di specificità non solo il motivo che non individui il punto della decisione che si intende modificare, ma anche il motivo che non contenga una puntuale censura delle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado ed una chiara prospettazione delle ragioni in fatto ed in diritto che giustificano una diversa valutazione, in tal senso dovendosi intendere la condizione di ammissibilità di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. - già presente prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017 - che richiede l'enunciazione dei motivi con "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Era quindi onere del ricorrente spiegare in modo analitico ed esplicito le ragioni che avrebbero dovuto giustificare l'ammissibilità dei motivi di appello, e non limitarsi ad affermazioni generiche di principio, prive di correlazione con la specificità del caso in esame Tale genericità dei motivi di ricorso non consente a questa Corte di valutare nel merito l'ammissibilità dell'appello e quindi neppure di rilevare il decorso della prescrizione del reato, anche ove il relativo termine di decorrenza fosse maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. In sostanza, di fronte ad un atto di impugnazione invalido e, quindi, inidoneo ad attivare il corrispondente rapporto processuale, non è possibile riconoscere alle cause di non punibilità già maturate in sede di merito (prescrizione) una loro effettività sul piano giuridico, rimanendo le stesse relegate nella categoria di «fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Se la presentazione di un ricorso invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, osta quindi ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", deve coerentemente concludersi che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Né può assumere rilevanza la circostanza che con il ricorso per cassazione è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, atteso che a fronte di un appello inammissibile neppure il giudice di secondo grado, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, avrebbe potuto o dovuto rilevare eventuali cause di non punibilità. In altri termini, nel caso di impugnazione inammissibile, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione anche ove maturata prima della sentenza impugnata non può essere ritenuta come erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, e quindi tale doglianza non può costituire neppure un motivo consentito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. come accade nel caso di appello dichiarato ammissibile che fa sorgere l'obbligo per il giudice di appello di rilevare la prescrizione del reato anche se non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito. Solo in questa differente ipotesi, il ricorso che denunci la maturata prescrizione prima della sentenza impugnata non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità. Per queste ragioni nel caso in esame il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente impossibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello ma non rilevata da quel giudice a causa dell'inammissibilità dell'atto di appello.Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Si ritiene, invece, di dover compensare le spese nei confronti delle parti civili, in ragione della peculiarità dell'impugnazione che investiva essenzialmente solo la questione dell'ammissibilità dell'appello, che ove fondata avrebbe consentito di rilevare la prescrizione del reato, senza incidere necessariamente sulla valutazione della fondatezza delle domande risarcitorie ma unicamente sulle statuizioni penali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Com
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