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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30830/2026

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corza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha conclusoper l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore dellaRepubblica.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha respintol'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il giudice per leindagini preliminari, in luogo della richiesta custodia in carcere, aveva applicato aScorza [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per i delitti di cuiagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale li ha ritenuti sussistenti pertutte le imputazioni.

Ha valorizzato il costante contributo dell'indagata nellagestione degli ambienti di coltivazione, nelle operazioni di stoccaggio econfezionamento dello stupefacente e nella verifica della qualità del prodotto invista della vendita.

Dai dialoghi captati ha tratto la prova del vincolo di solidarietàtra l'appellata e i coindagati.Diversa la valutazione sulle esigenze cautelari, che costituiva il tema delgravame.

Qui il Collegio, pur discostandosi dalla motivazione del primo giudicequanto alla rilevanza della diversità del contesto territoriale delle condotte rispettoalla sfera abitativa, ha ritenuto decisivo il buon esito degli arresti domiciliariapplicati all'indagata dal mese di gennaio, risultati adeguati a contenere il pericolodi reiterazione.

Ha aggiunto che, nel pur breve periodo di osservazione, ilcomportamento positivo della [OSCURATO:PERSONA], incensurata e priva di carichi pendenti,rendeva probabile l’osservanza delle prescrizioni domiciliari anche in prospettivafutura.

Su queste basi ha rigettato l'appello.2.

Il Pubblico Ministero affida il suo ricorso a un unico motivo, con cui denunciamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente sottolinea l’errore in cui è incorso il Collegio, avendo consideratola [OSCURATO:PERSONA] già sottoposta agli arresti domiciliari dal mese di gennaio, sebbenequell'ordinanza non fosse mai stata eseguita.

Al momento dell'esecuzionel'indagata si trovava in territorio spagnolo e il giudice per le indagini preliminari,pur sollecitato, non aveva emesso il mandato di arresto europeo, perchémancavano garanzie che nello Stato richiesto venisse applicata la misuradomiciliare e non la più grave custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, è tuttoralibera, soggetta soltanto ad alcune limitazioni, come il divieto di espatrio, dispostedall'autorità giudiziaria spagnola in procedimenti aperti a suo carico.Deduce che, caduto questo presupposto, resta valido l'altro postulato pureenunciato nell'ordinanza, ossia la proporzionalità della custodia in carcere rispettoalla gravità dei fatti, affermazione che lo stesso Tribunale del riesame avevaribadito accogliendo il gravame nei confronti del coindagato CammarataAlessandro.

La motivazione risulta così, da un lato, contraddittoria, perchériconosce astrattamente adeguata la misura di massimo rigore; dall'altro, carente,perché fonda l'idoneità della misura domiciliare su un decorso positivo che nellarealtà non si è mai verificato.Inoltre, il ricorrente richiama le concrete modalità della vicenda.

È emersauna pericolosa compagine criminale dedita alla coltivazione, produzione e smerciodi ingenti quantitativi di stupefacente, capace di impiegare soggetti disponibili alunghi viaggi, anche per mare, per trasportare la sostanza tra l'Italia e la Spagnae ricavarne ingenti profitti.

Le condotte non erano episodiche, ma rappresentavanoil principale mezzo di sostentamento degli indagati, che vi dedicavano tempo edenergie senza soluzione di continuità.

L'organizzazione, lungi dall'essererudimentale, ripartiva tra gli associati ruoli definiti e distinte responsabilità.3.

Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, nei termini di seguito precisati.Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo che in astratto la custodia in carcerefosse la misura proporzionata alla gravità dei fatti, ha ritenuto di confermare lamisura domiciliare, valorizzando la sua efficacia, asseritamente sperimentata a fardata dal mese di gennaio, quale indice concreto dell'idoneità del regime attenuatoa contenere il pericolo di reiterazione.

Su tale premessa si fonda l'intera statuizionereiettiva dell'appello.Deve rilevarsi come il ragionamento poggi su un presupposto di fatto che leallegazioni del ricorrente smentiscono.Invero, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dispostadal giudice per le indagini preliminari, non ha mai avuto esecuzione.

Al momentoin cui avrebbe dovuto essere eseguita, la [OSCURATO:PERSONA] si trovava stabilmente in territoriospagnolo, e il giudice per le indagini preliminari, a fronte delle sollecitazioni delPubblico Ministero, non ha emesso il mandato di arresto europeo.

L'indagatarisulta, allo stato, libera, soggetta unicamente a talune limitazioni dispostedall'autorità giudiziaria spagnola nell'ambito di procedimenti ivi pendenti, tra cui ildivieto di espatrio.Ciò premesso, occorre saggiare la consistenza del criterio adoperato dalCollegio della cautela, ossia il rilievo attribuito alla condotta serbata dall'indagatadurante la sottoposizione alla misura.Il criterio, in sé, non è censurabile.In linea generale si è affermato che, quando si procede per un delitto per ilquale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria occorronoelementi idonei a escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che lapresunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273434 – 01).Si è precisato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzionerelativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione delprovvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei"pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra lequali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essereparametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodaliziodi appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenzadelle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471 – 01).In ogni caso, il presupposto logico di questa linea esegetica è che ilcomportamento positivo, per essere apprezzato come indice di ridotta pericolosità,debba essere collocato nella cornice del “tempo trascorso dai fatti”.Quanto all'ulteriore segmento temporale, il decorso del tempo non vale, di persé solo, a fondare un giudizio di attenuazione, occorrendo che si accompagni aelementi concreti idonei a rivelare un mutamento effettivo della situazione presain considerazione al momento genetico (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Rv.278866 - 01).Il principio, che può essere preso in considerazione anche nell'ipotesi in cui sidebba rivalutare l'idoneità del regime già applicato, presuppone che il periodo diverifica dell'osservanza delle prescrizioni si sia effettivamente svolto.Con riferimento al caso in esame, ciò sta a significare che l'elementovalorizzato dal Tribunale del riesame presuppone, come sua condizione, lasottoposizione reale della persona alla misura degli arresti domiciliari, nella specienon riscontrata.Infatti, non è dato ricavare un giudizio di affidabilità dall'osservanza diprescrizioni che l'indagata non è mai stata posta in condizione di osservare.

Neconsegue che la motivazione, ancorando l'idoneità del regime domiciliare a undecorso positivo inesistente, si rivela affetta da carenza argomentativa, avendoassunto a premessa un fatto non verificatosi.2.

Entro tale prospettiva emerge, del pari, la denunciata contraddittorietàdella motivazione.Il Tribunale del riesame ha riconosciuto, in premessa, che la misura dimassimo rigore era quella astrattamente proporzionata alla gravità dellecontestazioni, salvo poi confermare la misura attenuata sulla scorta del soloelemento — l'efficacia sperimentata della misura gradata — che si è visto essereprivo di riscontro.

Le due proposizioni argomentative si elidono a vicenda, ove siconsideri che l'unico dato chiamato a colmare la distanza tra la premessa(adeguatezza del carcere) e la conclusione (sufficienza dei domiciliari) è quelloinesistente.Rimossa dal ragionamento la circostanza erronea, residua il solo postulatodella proporzionalità della custodia in carcere, che il provvedimento impugnatoaveva pure enunciato.Occorre qui richiamare il quadro normativo che governa la fattispecie.

Per ildelitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 opera una duplice presunzione relativa,concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza esclusiva dellacustodia in carcere, secondo un modello che si traduce, sul piano pratico, inun'attenuazione dell'onere motivazionale gravante sul giudice che applica il regimecarcerario e nel corrispondente onere, per chi invochi la misura minore, di allegareelementi specifici di segno contrario.La presunzione, dopo l'intervento del Giudice delle leggi che ne ha rimosso ilcarattere assoluto, non impone un automatismo carcerario, ma addossa a chiaspira all'attenuazione la dimostrazione, mediante dati concreti, che le esigenzepossano essere soddisfatte altrimenti (Corte cost. n. 231 del 2011).Nella specie, la prova contraria è stata individuata in un fatto — la dimostrataadeguatezza della misura in corso — che, non essendosi verificato, non potevaassolvere alla funzione dimostrativa richiesta.3.

L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania, che si atterrà ai principi enunciati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania,competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha conclusoper l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;udito l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, in difesa di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore dellaRepubblica.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catania, con l'ordinanza impugnata, ha respintol'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento con cui il giudice per leindagini preliminari, in luogo della richiesta custodia in carcere, aveva applicato aScorza [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per i delitti di cuiagli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale li ha ritenuti sussistenti pertutte le imputazioni. Ha valorizzato il costante contributo dell'indagata nellagestione degli ambienti di coltivazione, nelle operazioni di stoccaggio econfezionamento dello stupefacente e nella verifica della qualità del prodotto invista della vendita. Dai dialoghi captati ha tratto la prova del vincolo di solidarietàtra l'appellata e i coindagati.Diversa la valutazione sulle esigenze cautelari, che costituiva il tema delgravame. Qui il Collegio, pur discostandosi dalla motivazione del primo giudicequanto alla rilevanza della diversità del contesto territoriale delle condotte rispettoalla sfera abitativa, ha ritenuto decisivo il buon esito degli arresti domiciliariapplicati all'indagata dal mese di gennaio, risultati adeguati a contenere il pericolodi reiterazione. Ha aggiunto che, nel pur breve periodo di osservazione, ilcomportamento positivo della [OSCURATO:PERSONA], incensurata e priva di carichi pendenti,rendeva probabile l’osservanza delle prescrizioni domiciliari anche in prospettivafutura. Su queste basi ha rigettato l'appello.2. Il Pubblico Ministero affida il suo ricorso a un unico motivo, con cui denunciamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Il ricorrente sottolinea l’errore in cui è incorso il Collegio, avendo consideratola [OSCURATO:PERSONA] già sottoposta agli arresti domiciliari dal mese di gennaio, sebbenequell'ordinanza non fosse mai stata eseguita. Al momento dell'esecuzionel'indagata si trovava in territorio spagnolo e il giudice per le indagini preliminari,pur sollecitato, non aveva emesso il mandato di arresto europeo, perchémancavano garanzie che nello Stato richiesto venisse applicata la misuradomiciliare e non la più grave custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, è tuttoralibera, soggetta soltanto ad alcune limitazioni, come il divieto di espatrio, dispostedall'autorità giudiziaria spagnola in procedimenti aperti a suo carico.Deduce che, caduto questo presupposto, resta valido l'altro postulato pureenunciato nell'ordinanza, ossia la proporzionalità della custodia in carcere rispettoalla gravità dei fatti, affermazione che lo stesso Tribunale del riesame avevaribadito accogliendo il gravame nei confronti del coindagato CammarataAlessandro. La motivazione risulta così, da un lato, contraddittoria, perchériconosce astrattamente adeguata la misura di massimo rigore; dall'altro, carente,perché fonda l'idoneità della misura domiciliare su un decorso positivo che nellarealtà non si è mai verificato.Inoltre, il ricorrente richiama le concrete modalità della vicenda. È emersauna pericolosa compagine criminale dedita alla coltivazione, produzione e smerciodi ingenti quantitativi di stupefacente, capace di impiegare soggetti disponibili alunghi viaggi, anche per mare, per trasportare la sostanza tra l'Italia e la Spagnae ricavarne ingenti profitti. Le condotte non erano episodiche, ma rappresentavanoil principale mezzo di sostentamento degli indagati, che vi dedicavano tempo edenergie senza soluzione di continuità. L'organizzazione, lungi dall'essererudimentale, ripartiva tra gli associati ruoli definiti e distinte responsabilità.3. Le parti, all’esito della trattazione orale, hanno concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato, nei termini di seguito precisati.Il Tribunale del riesame, pur riconoscendo che in astratto la custodia in carcerefosse la misura proporzionata alla gravità dei fatti, ha ritenuto di confermare lamisura domiciliare, valorizzando la sua efficacia, asseritamente sperimentata a fardata dal mese di gennaio, quale indice concreto dell'idoneità del regime attenuatoa contenere il pericolo di reiterazione. Su tale premessa si fonda l'intera statuizionereiettiva dell'appello.Deve rilevarsi come il ragionamento poggi su un presupposto di fatto che leallegazioni del ricorrente smentiscono.Invero, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dispostadal giudice per le indagini preliminari, non ha mai avuto esecuzione. Al momentoin cui avrebbe dovuto essere eseguita, la [OSCURATO:PERSONA] si trovava stabilmente in territoriospagnolo, e il giudice per le indagini preliminari, a fronte delle sollecitazioni delPubblico Ministero, non ha emesso il mandato di arresto europeo. L'indagatarisulta, allo stato, libera, soggetta unicamente a talune limitazioni dispostedall'autorità giudiziaria spagnola nell'ambito di procedimenti ivi pendenti, tra cui ildivieto di espatrio.Ciò premesso, occorre saggiare la consistenza del criterio adoperato dalCollegio della cautela, ossia il rilievo attribuito alla condotta serbata dall'indagatadurante la sottoposizione alla misura.Il criterio, in sé, non è censurabile.In linea generale si è affermato che, quando si procede per un delitto per ilquale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contraria occorronoelementi idonei a escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, posto che lapresunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne derivache, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fattiper cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale daconsentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 2, n. 19341 del21/12/2017, dep. 2018, Rv. 273434 – 01).Si è precisato che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzionerelativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione delprovvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei"pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra lequali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essereparametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodaliziodi appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenzadelle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471 – 01).In ogni caso, il presupposto logico di questa linea esegetica è che ilcomportamento positivo, per essere apprezzato come indice di ridotta pericolosità,debba essere collocato nella cornice del “tempo trascorso dai fatti”.Quanto all'ulteriore segmento temporale, il decorso del tempo non vale, di persé solo, a fondare un giudizio di attenuazione, occorrendo che si accompagni aelementi concreti idonei a rivelare un mutamento effettivo della situazione presain considerazione al momento genetico (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Rv.278866 - 01).Il principio, che può essere preso in considerazione anche nell'ipotesi in cui sidebba rivalutare l'idoneità del regime già applicato, presuppone che il periodo diverifica dell'osservanza delle prescrizioni si sia effettivamente svolto.Con riferimento al caso in esame, ciò sta a significare che l'elementovalorizzato dal Tribunale del riesame presuppone, come sua condizione, lasottoposizione reale della persona alla misura degli arresti domiciliari, nella specienon riscontrata.Infatti, non è dato ricavare un giudizio di affidabilità dall'osservanza diprescrizioni che l'indagata non è mai stata posta in condizione di osservare. Neconsegue che la motivazione, ancorando l'idoneità del regime domiciliare a undecorso positivo inesistente, si rivela affetta da carenza argomentativa, avendoassunto a premessa un fatto non verificatosi.2. Entro tale prospettiva emerge, del pari, la denunciata contraddittorietàdella motivazione.Il Tribunale del riesame ha riconosciuto, in premessa, che la misura dimassimo rigore era quella astrattamente proporzionata alla gravità dellecontestazioni, salvo poi confermare la misura attenuata sulla scorta del soloelemento — l'efficacia sperimentata della misura gradata — che si è visto essereprivo di riscontro. Le due proposizioni argomentative si elidono a vicenda, ove siconsideri che l'unico dato chiamato a colmare la distanza tra la premessa(adeguatezza del carcere) e la conclusione (sufficienza dei domiciliari) è quelloinesistente.Rimossa dal ragionamento la circostanza erronea, residua il solo postulatodella proporzionalità della custodia in carcere, che il provvedimento impugnatoaveva pure enunciato.Occorre qui richiamare il quadro normativo che governa la fattispecie. Per ildelitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 opera una duplice presunzione relativa,concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza esclusiva dellacustodia in carcere, secondo un modello che si traduce, sul piano pratico, inun'attenuazione dell'onere motivazionale gravante sul giudice che applica il regimecarcerario e nel corrispondente onere, per chi invochi la misura minore, di allegareelementi specifici di segno contrario.La presunzione, dopo l'intervento del Giudice delle leggi che ne ha rimosso ilcarattere assoluto, non impone un automatismo carcerario, ma addossa a chiaspira all'attenuazione la dimostrazione, mediante dati concreti, che le esigenzepossano essere soddisfatte altrimenti (Corte cost. n. 231 del 2011).Nella specie, la prova contraria è stata individuata in un fatto — la dimostrataadeguatezza della misura in corso — che, non essendosi verificato, non potevaassolvere alla funzione dimostrativa richiesta.3. L'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Catania, che si atterrà ai principi enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania,competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente