CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 luglio 1987
Cassazione n. 35572/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/07/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; e R.G.N. 10628/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in modo particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere