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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36977/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto, preliminarmente, che le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che, essendo il primo motivo di impugnazione teso a sindacare l'individuazione nel Barca dell'autore del reato immortalato nelle riprese del sistema di videosorveglianza, lo stesso è estraneo al sindacato di legittimità, poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa: la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Inoltre il primo motivo risulta anche generico, in quanto solo in principio prende atto che la Corte di merito ha provveduto alla riqualificazione della condotta di tentato furto in danneggiamento, nel prosieguo facendo invece riferimento alla fattispecie originariamente contestata e pertanto censurando la sentenza in ordine al difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di furto e non di quello concretamente ritenuto, cosicché, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), il motivo di ricorso è anche inammissibile perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in una misura prossima al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); inoltre la censura, in ordine alla sospensione condizionale della pena e al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, risulta formulata solo in sede di legittimità, trattandosi di motivi inediti per quanto emerge dalla sentenza impugnata, in punto di riepilogo dei motivi di appello non contestata: e bene in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01).

Il che non è nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto, preliminarmente, che le censure del ricorrente non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie; Considerato che, essendo il primo motivo di impugnazione teso a sindacare l'individuazione nel Barca dell'autore del reato immortalato nelle riprese del sistema di videosorveglianza, lo stesso è estraneo al sindacato di legittimità, poiché volto a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa: la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre il primo motivo risulta anche generico, in quanto solo in principio prende atto che la Corte di merito ha provveduto alla riqualificazione della condotta di tentato furto in danneggiamento, nel prosieguo facendo invece riferimento alla fattispecie originariamente contestata e pertanto censurando la sentenza in ordine al difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di furto e non di quello concretamente ritenuto, cosicché, come ribadito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), il motivo di ricorso è anche inammissibile perché difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Ritenuto inammissibile anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in una misura prossima al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402); inoltre la censura, in ordine alla sospensione condizionale della pena e al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, risulta formulata solo in sede di legittimità, trattandosi di motivi inediti per quanto emerge dalla sentenza impugnata, in punto di riepilogo dei motivi di appello non contestata: e bene in sede di ricorso per cassazione non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3 , n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). Il che non è nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022
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