CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2656/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, n.17, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]- farelli; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore ge- nerale p.t., rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Messina n. 441/19, depositata il 10 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2013, il Tribunale di Messina, pronun- ciando sull'opposizione proposta dall'Azienda sanitaria provinciale di Messina avverso il decreto ingiuntivo n. 1963/09, emesso il 24 novembre 2009, con cui era stato intimato all'attrice il pagamento della somma di Euro 655.975,40 in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a titolo di corrispettivo per prestazioni di riabilitazione domiciliare effettuate nei mesi compresi tra gennaio e settembre 2009, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di pagamento, dichia- rando invece inammissibile quella di riconoscimento dell'indennizzo per l'in- giustificato arricchimento proposta dalla società opposta. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Messina con sentenza del 10 giugno 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha confermato l'insussistenza di un titolo convenzionale idoneo a legittimare l'esecuzione delle prestazioni, rilevando che, in quanto riconducibili all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le stesse risultavano espressamente escluse dall'oggetto della con- venzione stipulata tra le parti, e ritenendo pertanto irrilevanti le ordinanze con cui il Giudice amministrativo aveva sospeso in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti con cui l'Asp aveva disposto la revoca della convenzione, non- ché il provvedimento con cui quest'ultima era stata conseguentemente ripri- stinata. Ha ritenuto inutile discutere se gli effetti delle ordinanze di sospen- sione fossero stati o meno caducati dalle sentenze con cui erano stati rigettati i ricorsi proposti dall'appellante avverso i provvedimenti di revoca, osser- vando che l'effetto ripristinatorio temporaneo della sospensione operava nei limiti segnati dalla convenzione in atto al momento della revoca.Ha ritenuto infine influente la circostanza che l'esecuzione delle prestazioni fosse stata richiesta dall'Asp, aggiungendo che, come accertato dal Giudice amministra- tivo, la [OSCURATO:PERSONA] era priva dei requisiti necessari per l'accreditamento ai fini dell'effettuazione di prestazioni di riabilitazione. La Corte ha ritenuto poi non pertinenti le doglianze riguardanti la dichia- razione d'inammissibilità della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, osservando che, nel censurare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto nuova la domanda, rispetto a quella di adem- pimento della convenzione, l'appellante non aveva fatto valere la natura ri- convenzionale della stessa, collegata all'eccezione d'invalidità della conven- zione sollevata dall'Asp, ma si era limitata ad insistere sulla validità della con- venzione. 3. Avverso la predetta sentenza la MedicalCenter ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. L'Asp ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., osservando che, nell'affermare l'estraneità delle prestazioni all'oggetto della convenzione, la sentenza impugnata si è limitata a richiamare l'art. 1 della stessa, omettendo di accertare la comune intenzione delle parti, anche alla luce del piano di programma richiamato dagli artt. 2 e 3 della convenzione, nonché di tenere conto del comportamento delle stesse successivo alla conclusione del con- tratto, ed in particolare della circostanza che era stata l'Asp a richiedere l'e- secuzione anche delle prestazioni di riabilitazione domiciliare, eseguite in buona fede da essa ricorrente. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ., sostenendo che, nel confermare l'inam- missibilità della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa era stata correttamente formulata in tutti i suoi elementi essenziali,ed in ordine ad essa si era instaurato il contraddittorio tra le parti. Aggiunge che, nell'in- terpretazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile anche dalla natura delle vicende rappresentate e dal provvedimento richiesto. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto la riconducibilità delle prestazioni di riabilitazione alla convenzione stipulata tra le parti, è inammissibile.La stessa ricorrente riconosce infatti la correttezza dell'interpretazione letterale fornita dalla sentenza impugnata dell'art. 1 della convenzione stipu- lata con l'Asp, riportandone integralmente il testo, che limitava espressa- mente l'oggetto del contrattoalle prestazioni di terapia riabilitativa domici- liare dirette al recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche «diverse da quelle di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 1978», ma lamen- tando la mancata lettura della clausola in collegamento con le altre, ed in particolare con quelle di cui agli artt. 2 e 3, che richiamavano il piano di pro- gramma, senza però precisare se tale piano fosse allegato alla convenzione, ed omettendo di riportarne il contenuto a corredo delle censure, le quali ri- sultano, sotto tale aspetto, prive di specificità.La parte che in sede in legitti- mità intenda dolersi della violazione del criterio ermeneutico previsto dall'art.1363 cod. civ. non può infattilimitarsi ad evidenziare il rilievo fondamentale assegnato dalla legge all'interpretazione complessiva del testo negoziale, la- mentando l'omessa valutazione delle singole parti in correlazione tra loro, ma deve fornire la dimostrazione del proprio assunto, riportando nel ricorso il contenutodelle parti invocate , in ossequio all'art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in modo tale da farne emergere le reciproche connessioni, al fine di consentire a questa Corte di verificare ex actisla plausibilità de lla tesi sostenuta, prima ancora di valutarne la fondatezza (cfr. Cass., Sez. I, 20/01/ 2021, n. 995; Cass., Sez. III, 21/06/2017, n. 15350; Cass., Sez. lav., 4/07/ 2002, n. 9712). Quanto poi al comportamento tenuto dall'Asp nello svolgimento del rap- porto, è pur vero che nei contratti di diritto privato stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] della forma scritta ad substantiamnon esclude l'ap- plicabilità del criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., dovendo l'interpretazione essere condotta in base alle regole ermeneutiche di diritto comune, le quali impongono, nella ricostruzione della comune intenzione delle parti, d'interpretare il testo negoziale alla luce del comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla stipulazione del contratto (cfr. Cass., Sez. I, 30/09/2011, n. 20057): è stato tuttavia precisato che tale elemento può contribuire a chiarire il significato della dichiarazione di volontà, ove la stessa si presenti oscura, ambigua o suscettibile di diverse letture, ma non può essere utilizzato per evidenziare la formazione di un consenso al di fuori dello scritto o, come nella specie, in contrasto con il contenuto dello stesso, nel senso reso palese dal suo tenore letterale (cfr. Cass., Sez. II, 4/ 06/2002, n. 8080; 2/06/2000, n. 7416). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata, nel pronunciare in or- dine all'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa dell'Asp,ha ritenuto inin- fluente, ai fini del rigetto della domanda, la decisione adottata dal Giudice amministrativo in ordine all'impugnazione proposta dalla ricorrente avverso i provvedimenti di revoca della convenzione adottati dall'Asp a seguito del mancato inserimento della ricorrente negli elenchi delle strutture sanitarie ammissibili all'accreditamento istituzionale per le prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 1978, per difetto dei relativi requisiti: anche a voler negare efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 394 del 19 aprile 2012, con cui il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva confermato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 4814 del 22 dicembre 2010, che aveva rigettatola predetta impugnazione, l'accertata estraneità delle presta- zioni allegate dalla ricorrente alla convenzione dalla stessa stipulata con l'Asp sarebbe risultata di per sé sufficiente ai fini dell'esclusione dell'obbligo di que- st'ultima di corrispondere l'importo richiesto. Come più volte ribadito da que- sta Corte, infatti, nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], l'obbligo delle aziende sanitarie locali di pagare il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate da strutture private, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, pre- suppone, oltre al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'esercizio della tipologia di attività svolta dalla struttura e all'adozione di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla stessa la qualità di soggetto ac- creditato, la stipulazione di un contratto scritto volto a regolare il volume massimo delle prestazioni da erogaree le relative condizioni, sicché, in man- canza anche di unasola di quest e tre condizioni , deve escludersi l'instaura- zione di un valido rapporto contrattuale, idoneo a giustificare la remunera- zione delle prestazioni rese in favore degli assistiti (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/ 2020, n. 7019;5/07/2018, n. 17588; Cass., Sez. VI, 3/06/2014, n. 12392).L'inammissibilità delle censure esclude altresì la necessità di soffermarsi, in questa sede, sull'efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Mes- sina n. 1112/12, pronunciata tra le stesse parti e non impugnata, fatta valere dalla difesa dell'Aspnella comparsa di costituzione in appello, con cui è stata accolta l'opposizione proposta dalla controricorrente avverso un altro decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni rese in esecuzione della medesima convenzione nel periodo immediatamente anteriore a quello che costituisce oggetto del giudizio in esame. 4. È parimenti inammissibile il secondo motivo, riguardante l'ammissibi- lità della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per ingiustificato arric- chimento. Come riferisce la stessa ricorrente, a fondamento della dichiarazione d'i- nammissibilità della predetta domanda il Giudice di primo grado aveva richia- mato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità all'epoca prevalente, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di somme richieste in base ad un titolo contrattuale, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande di- verse da quella proposta con il ricorso monitorio (cfr. Cass., Sez. III, 10/03/ 2021, n. 6579; Cass., Sez. II, 25/02/2019, n. 5415; Cass., Sez. I, 22/06/ 2018, n. 16564; v. anche, con specifico riferimento alla domanda di cui all'art.2041 cod. civ., Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. III, 9/04/ 2013, n. 8582).La Corte territoriale, pur reputando inappropriato il predetto richiamo, poiché la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusti- ficato arricchimento era stata proposta in replica all'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'Asp, ha ritenuto non pertinente il motivo di appello formulato in proposito dalla ricorrente, rilevando che quest'ultima si era limi- tata ad insistere sulla validità della convenzione, senza far valere ragioni di ordine processuale idonee a legittimare la proposizione della predetta do- manda. Nel censurare tale statuizione, la ricorrente dimostra ancora una volta di non aver colto la ratio decidendidella sentenza impugnata, consistente nel difetto di pertinenza del motivo di appello, affermando di aver correttamente formulato la domanda in tutti i suoi elementi essenzialie lamentando il man- cato esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione spettante al giudice 7 di merito, senza spiegare le ragioni per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame, nonostante la riferibilità dello stesso al me- rito della controversia, anziché alla questione di natura processuale, avente carattere pregiudiziale,rilevata dalla sentenza di primo grado. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza d