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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08204/2026

Testo disponibile della fonte

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o, in virtù di procure in atti;– controricorrente –sul ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolatadella lite pendente proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026Casolaro Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in atti;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avversola sentenza n. 7084/2016 pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio e depositata il 21/11/2016, nonché ilprovvedimento di diniego della definizione agevolata della litependente;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso del contribuente con riferimento al diniego reso ai sensi dell’art.1 comma 186, della legge 197/2022;udita, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocatura Generale dello Stato,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigettodel ricorso del contribuente;uditi per il controricorrente/ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso, il primo, chiedendo l’accoglimentodel ricorso avverso il diniego e la conseguente estinzione del giudizio,il secondo, per l’estinzione del giudizio e, in subordine, per il rigetto delricorso dell’Agenzia delle Entrate;1.

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972013 0189933919000 emessa per l’importo di euro 260.997,12 eNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026notificata in data 6/6/2013 da [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale venivaeffettuato il recupero di somme rimborsate a seguito di sentenza n.13667, depositata in data 22/6/2011.

La Corte di Cassazione, infatti,aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente che, quale exdirigente Enel, aveva impugnato il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanzadi rimborso presentata in relazione alle ritenute alla fonte operate dalL’Ufficio aveva proceduto all’accreditare l’importo di euro 188.986,63,oltre interessi pari ad euro 50.790,21 e, successivamente, avevaeffettuato il recupero di quanto ritenuto erroneamente rimborsato amezzo iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600/1973.Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio rifiuto contestandol’assenza del previo atto amministrativo che disponga l’iscrizione aruolo e ne illustri le motivazioni e, quindi, la mancanza del titolo per lariscossione, per cui la cartella doveva essere annullata perchéillegittima.L’Agenzia si è costituita in primo grado ed ha rilevato l’insussistenzadella violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e che l’iscrizione a ruolorisultava legittima trattandosi di somme rimborsate indebitamente; alriguardo, ha richiamato la sentenza n. 13642/2011 resa dalla Corte asezioni unite.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con lasentenza n. 18317/06/2015 ha accolto il ricorso del contribuente,ritenendo che l’Agenzia non avesse specificato in alcun modo ipresupposti per i quali aveva proceduto alla richiesta di rimborso edevidenziando la violazione del giudicato dato dalla sentenza n.13662/2011 della Corte di Cassazione, ritenendo così illegittimal’iscrizione a ruolo.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello allegando lacertificazione Enel del 22 settembre 2015 a riprova della pretesa.

DaNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026tale documento emergerebbe, secondo la prospettazione difensivadell’appellante, che la PIA era un fondo interno a prestazione definitaa bilancio Enel e, pertanto, non operante sui mercati finanziari e nonera ipotizzabile alcun rendimento.

La cartella sarebbe stata emessa acorretta esecuzione della sentenza della SSUU ed il rimborso dovevaritenersi erroneo perché eseguito in assenza di prova dell’impiego sullibero mercato dei capitali affluiti nel fondo PIA.

Il contribuente si ècostituito in grado di appello chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione 14, consentenza n. 7084/2016, pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il21/11/2016, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, compensando le spese,ritenendo la sentenza di primo grado adeguatamente motivata,aderente alle risultanze processuali ed immune da vizi, avendo ilgiudice proceduto ad esaminare le eccezioni dell’Ufficio disattendendolecorrettamente.

Il rimborso ottenuto all’esito del giudizio conclusodinanzi alla Corte di cassazione era, dunque, legittimo, mentre larichiesta di restituzione integrerebbe un tentativo di elusione delgiudicato da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante la riproposizionedi una serie di argomentazioni già esaminate e disattese nel giudizio dimerito divenuto definitivo.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandosi ad un unico motivo di ricorso, il contribuente si costituiscecon controricorso.5.

Il contribuente propone ricorso avverso il diniego di definizioneagevolata della controversia proposta ai sensi dell’art. 6, comma 12,del d.l. 119/2018, notificato il 25/2/2020 e dell’art. 1, commi da 186 a203, della legge 197/2022, notificato il 5/2/2024.

L’Agenzia depositacontroricorso.Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/20265.1.

Quanto al ricorso proposto avverso il primo diniego didefinizione della lite, il contribuente, in data 14 giugno 2019, cioè inpendenza del giudizio in cassazione ha avanzato domanda didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, optandoper la rateizzazione della somma.

Con atto notificato il 25 febbraio2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego evidenziando chela cartella di pagamento impugnata non era un atto impositivo ma unmero atto di riscossione delle somme indebitamente rimborsate sicchéil relativo giudizio non rientrava tra le controversie definibili ai sensi delcitato art. 6.5.2.

Nelle more del giudizio, il contribuente ha presentatoun’ulteriore domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art.art. 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022, ed ha chiestol’estinzione del giudizio.

Con atto notificato il 5 febbraio 2024 l’Agenziadelle entrate ha comunicato il diniego della definizione agevolata per lemedesime ragioni già esposte in occasione del primo diniego.6. [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] harigettato l’istanza di assegnazione alle sezioni unite per la risoluzionedella questione relativa al diniego opposto alla richiesta di definizioneagevolata della controversia, non ritenendola di assoluta importanza ocomunque nuova, richiamando al riguardo la pronuncia della Corte n.30340/2022.7.

In data 28/10/2024 il contribuente ha depositato memorie aisensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c. sia con riferimento al ricorsodell’Agenzia, sia in relazione ai ricorsi relativi ai dinieghi.8.

Con ordinanza interlocutoria n. 31707 del 13/11/2024 la Corteha rilevato che le questioni prospettate dal contribuente presentavanoprofili di novità, in ragione della procedura di definizione agevolata dicui alla legge n. 197 del 2022, e rimetteva la causa alla pubblicaudienza.Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/20269.

Il Procuratore Generale ha illustrato le proprie osservazionicon nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] concludendo per l’accoglimento del ricorsodell’Agenzia delle Entrate e per l’accoglimento del ricorso delcontribuente con riferimento al diniego opposto alla domanda didefinizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 1,comma 186 legge n. 197/2022.10.

Il contribuente in data 19/12/2025 ha depositato memoria aisensi dell’art. 378 c.p.c.11.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Avvocatura Generale delloStato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, ha concluso perl’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso delcontribuente. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’accoglimento del ricorso del contribuente conriferimento al diniego reso ai sensi dell’art. 1 comma 186, della legge197/2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso,il primo, chiedendo l’accoglimento del ricorso avverso il diniego e laconseguente estinzione del giudizio, il secondo, per l’estinzione delgiudizio e, in subordine, per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delleEntrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art 360,primo comma, num. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 16, 17 e 42, comma 4, d.P.R.917/1986, dell’art. 6 della legge 482/1985, e dell’art. 43 d.P.R.600/1973.1.1.

Ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto affermatodalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte dicassazione resa a sezioni unite il 22/6/2011, n. 1366, non ha stabilitoil quantum del rimborso dovuto al contribuente, bensì ha affermato ilseguente principio di diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi,Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026e prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risultiiscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale acapitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importimaturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione p assoggettata alregime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quantoriguarda la “sorta capitale” corrispondente all’attribuzione patrimonialeconseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle sommeprovenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenutadel 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6».Da tale principio la ricorrente evince che il rendimento al qualeunicamente può e deve essere applicata l’aliquota del 12,40% è ilrendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte delrimborso presupponeva la prova dell’effettivo impiego sul mercato deicapitali affluiti nel fondo.2.

Con il ricorso avverso il primo diniego di definizione della liteil contribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.Al riguardo rileva che questa Corte ha già ritenuto definibile lalite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, esprimendo un principio di dirittosovrapponibile per analogia alla fattispecie in esame, come in recentipronunce (in particolare la sentenza a sezioni unite n. 18298/2021),nelle quali viene affermato che anche il giudizio avente ad oggettol'impugnazione della cartella emessa in sede di controlloautomatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida leimposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine aNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026una controversia suscettibile di definizione, qualora tale cartellacostituisca il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale ècomunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile ai sensidel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non solo per vizi propri,ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.3.

Con il ricorso avverso il secondo provvedimento di diniego ilcontribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 186, legge n. 197 del 2022evidenziando che la disposizione, per come formulata, consente ladefinizione, non soltanto delle controversie instaurate nei confronti diirrogazione di sanzioni, ma anche di quelle relative ad atti meramenteriscossivi.4.

Devono essere esaminati per priorità logica i ricorsi avverso idinieghi di definizione agevolata ed in particolare quello relativo aldiniego espresso alla definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 1della legge n. 197/2022.4.1.

Il ricorso avverso la definizione della lite richiesta ai sensi dellalegge 197/2022 è fondato.4.2.

Il contribuente ha presentato domande di definizioneagevolata della controversia tributaria, entrambe negate dall’Agenziadelle Entrate che ha ritenuto che la cartella di pagamenton.09720130189933919 dovesse considerarsi un atto di merariscossione e non un atto impositivo, contenente l’iscrizione a ruolo, aisensi dell’art. 43 d.P.R. 602/1973 delle somme erroneamenterimborsate, e come tale esclusa dall’ambito applicativo delladisposizione normativa di cui all’art. 6 del D.L. 119/2018 e anche daquella dell’art 1 della L. 197/2022.4.3.

L’art. 6 del d.l. 119/2018, consente il condono con “rifermentoa controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parteNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anchea seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggettoche ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valoredella controversia”.Secondo la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 6, «Il comma 1 dell'articolo 6 prescrive che la definizione agevolatavale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione disanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzatie ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributariaquantificata.

Ne deriva che restano escluse dalla definizione le litiavverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelliindividuati nei paragrafi seguenti, che non costituiscono atti impositivio che non recano una pretesa tributaria determinata. (...) Sono esclusedalla possibilità di definizione innanzitutto le controversie vertenti 4 suidinieghi espressi o taciti di rimborso, le quali non attengono ad unapretesa dell'Agenzia delle entrate di tributi o di maggiori tributi o disanzioni amministrative, ma a un'istanza di restituzione di sommeritenute dal contribuente indebitamente versate. (...) Dal momento chel'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agliriguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle dipagamento e avvisi di liquidazione».4.4.

La diversa ipotesi di definizione agevolata è prevista dall’art. 1,comma 186 e ss., del d.l. 197/2022, secondo il quale «Le controversieentrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ognistato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte diNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto cheha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o neha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore dellacontroversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».4.5.

Deve subito segnalarsi che nell’art. 1 della l. 197/2022, adifferenza di quanto previsto nell’art. 6 del d.l. n.119/2018, non èespressamente previsto il riferimento all’atto impositivo.La previsione, infatti, ha per oggetto le controversie tributarie, senzaalcuna distinzione in merito alla tipologia degli atti impugnabili.Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 27/01/2023 ladefinizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205, consentedi definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cuiè parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e deimonopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio,compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio,della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cuipende il giudizio da definire.

Il comma 186 non contiene specificazionicirca la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi,possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avversoirrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramenteriscossivi.L’esclusione del riferimento alle controversie “aventi ad oggetto attiimpositivi”, contenuto invece nell’art. 6 del D.L. 119/2018, porta aritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita allagiurisdizione tributaria, non potendo ritenersi che la dizione sia fruttoNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026di disattenzione normativa anche perché nello stesso testo dell’art. 1al successivo comma 206 è previsto il diverso ed alternativo istitutodella “Conciliazione agevolata delle controversie tributarie”, che vieneriservato alle sole controversie tributarie aventi ad oggetto attiimpositivi, circoscrivendo in questo caso dal punto di vista oggettivo leipotesi nelle quali è consentito il ricorso allo strumento di agevolazionedi natura deflattiva.

Il comma 206 dell’art. 1, prevede infatti, inalternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, chele controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge197/2022 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delleentrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, conl'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546.Peraltro, la medesima Agenzia delle entrate, in relazione alladefinizione prevista dall’art.11, comma 1, del d.l. 50/2017, nel qualevi è egualmente il più ampio riferimento alle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anchea seguito di rinvio, con la circolare 22/E/2017 aveva già chiarito lapossibilità di definizione laddove la controversia pendente avesse adoggetto la cartella di pagamento, ciò anche quando si tratti di ruoliemessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’articolo 54-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.5.

In definitiva il contribuente in relazione alla cartella di pagamentoimpugnata, poteva accedere alla procedura di agevolazione previstadalla Legge 197/2022, non ritenendosi corretta un’interpretazionerestrittiva della disposizione che si risolverebbe una riduzionequantitativa della portata del beneficio, che non si fonda su alcunNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026elemento ermeneutico meritevole di considerazione e contrasta conla ratio sottesa allo strumento deflattivo, quale istituto di chiusura voltoa ricomprendere, per espressa volontà del legislatore, le controversietributarie pendenti generalmente intese.Il diniego dell’[OSCURATO:PERSONA], fondato sulla naturadella cartella quale atto riscossivo e motivato mediante il richiamo dellapronuncia della Corte n. 30340/2022, in realtà resa con riferimentoall’agevolazione di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, può dunque esseresuperato anche alla luce delle argomentazioni innanzi svolte.6.

In definitiva, il giudizio va dichiarato estinto, come da istanza del5/10/2023 depositata con l’allegata quietanza di pagamentodell’importo indicato come saldo.7.

La dichiarata estinzione consente di ritenere assorbite nonsoltanto le doglianze di cui all’ulteriore ricorso avverso il diniego didefinizione di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, ma anche il ricorsoproposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento inquestione di cui si è dato innanzi conto.9.

Le spese di lite devono essere complessivamente compensate,tenuto conto della novità della questione trattata ai sensi dell’art. 92c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Compensa le spese.Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSabrina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in virtù di procure in atti;– controricorrente –sul ricorso avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolatadella lite pendente proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026Casolaro Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure in atti;-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -avversola sentenza n. 7084/2016 pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio e depositata il 21/11/2016, nonché ilprovvedimento di diniego della definizione agevolata della litependente;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso del contribuente con riferimento al diniego reso ai sensi dell’art.1 comma 186, della legge 197/2022;udita, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocatura Generale dello Stato,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il rigettodel ricorso del contribuente;uditi per il controricorrente/ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso, il primo, chiedendo l’accoglimentodel ricorso avverso il diniego e la conseguente estinzione del giudizio,il secondo, per l’estinzione del giudizio e, in subordine, per il rigetto delricorso dell’Agenzia delle Entrate;1. Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972013 0189933919000 emessa per l’importo di euro 260.997,12 eNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026notificata in data 6/6/2013 da [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale venivaeffettuato il recupero di somme rimborsate a seguito di sentenza n.13667, depositata in data 22/6/2011. La Corte di Cassazione, infatti,aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente che, quale exdirigente Enel, aveva impugnato il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanzadi rimborso presentata in relazione alle ritenute alla fonte operate dalL’Ufficio aveva proceduto all’accreditare l’importo di euro 188.986,63,oltre interessi pari ad euro 50.790,21 e, successivamente, avevaeffettuato il recupero di quanto ritenuto erroneamente rimborsato amezzo iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 43 d.P.R. 600/1973.Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio rifiuto contestandol’assenza del previo atto amministrativo che disponga l’iscrizione aruolo e ne illustri le motivazioni e, quindi, la mancanza del titolo per lariscossione, per cui la cartella doveva essere annullata perchéillegittima.L’Agenzia si è costituita in primo grado ed ha rilevato l’insussistenzadella violazione dell’art. 7 della L. 212/2000 e che l’iscrizione a ruolorisultava legittima trattandosi di somme rimborsate indebitamente; alriguardo, ha richiamato la sentenza n. 13642/2011 resa dalla Corte asezioni unite.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma con lasentenza n. 18317/06/2015 ha accolto il ricorso del contribuente,ritenendo che l’Agenzia non avesse specificato in alcun modo ipresupposti per i quali aveva proceduto alla richiesta di rimborso edevidenziando la violazione del giudicato dato dalla sentenza n.13662/2011 della Corte di Cassazione, ritenendo così illegittimal’iscrizione a ruolo.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello allegando lacertificazione Enel del 22 settembre 2015 a riprova della pretesa. DaNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026tale documento emergerebbe, secondo la prospettazione difensivadell’appellante, che la PIA era un fondo interno a prestazione definitaa bilancio Enel e, pertanto, non operante sui mercati finanziari e nonera ipotizzabile alcun rendimento. La cartella sarebbe stata emessa acorretta esecuzione della sentenza della SSUU ed il rimborso dovevaritenersi erroneo perché eseguito in assenza di prova dell’impiego sullibero mercato dei capitali affluiti nel fondo PIA. Il contribuente si ècostituito in grado di appello chiedendo la conferma della sentenza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione 14, consentenza n. 7084/2016, pronunciata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il21/11/2016, ha rigettato l’appello dell’Agenzia, compensando le spese,ritenendo la sentenza di primo grado adeguatamente motivata,aderente alle risultanze processuali ed immune da vizi, avendo ilgiudice proceduto ad esaminare le eccezioni dell’Ufficio disattendendolecorrettamente. Il rimborso ottenuto all’esito del giudizio conclusodinanzi alla Corte di cassazione era, dunque, legittimo, mentre larichiesta di restituzione integrerebbe un tentativo di elusione delgiudicato da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante la riproposizionedi una serie di argomentazioni già esaminate e disattese nel giudizio dimerito divenuto definitivo.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandosi ad un unico motivo di ricorso, il contribuente si costituiscecon controricorso.5. Il contribuente propone ricorso avverso il diniego di definizioneagevolata della controversia proposta ai sensi dell’art. 6, comma 12,del d.l. 119/2018, notificato il 25/2/2020 e dell’art. 1, commi da 186 a203, della legge 197/2022, notificato il 5/2/2024. L’Agenzia depositacontroricorso.Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/20265.1. Quanto al ricorso proposto avverso il primo diniego didefinizione della lite, il contribuente, in data 14 giugno 2019, cioè inpendenza del giudizio in cassazione ha avanzato domanda didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, optandoper la rateizzazione della somma. Con atto notificato il 25 febbraio2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego evidenziando chela cartella di pagamento impugnata non era un atto impositivo ma unmero atto di riscossione delle somme indebitamente rimborsate sicchéil relativo giudizio non rientrava tra le controversie definibili ai sensi delcitato art. 6.5.2. Nelle more del giudizio, il contribuente ha presentatoun’ulteriore domanda di definizione della lite pendente ai sensi dell’art.art. 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022, ed ha chiestol’estinzione del giudizio. Con atto notificato il 5 febbraio 2024 l’Agenziadelle entrate ha comunicato il diniego della definizione agevolata per lemedesime ragioni già esposte in occasione del primo diniego.6. [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] harigettato l’istanza di assegnazione alle sezioni unite per la risoluzionedella questione relativa al diniego opposto alla richiesta di definizioneagevolata della controversia, non ritenendola di assoluta importanza ocomunque nuova, richiamando al riguardo la pronuncia della Corte n.30340/2022.7. In data 28/10/2024 il contribuente ha depositato memorie aisensi dell’art. 380 bis, comma 1, c.p.c. sia con riferimento al ricorsodell’Agenzia, sia in relazione ai ricorsi relativi ai dinieghi.8. Con ordinanza interlocutoria n. 31707 del 13/11/2024 la Corteha rilevato che le questioni prospettate dal contribuente presentavanoprofili di novità, in ragione della procedura di definizione agevolata dicui alla legge n. 197 del 2022, e rimetteva la causa alla pubblicaudienza.Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/20269. Il Procuratore Generale ha illustrato le proprie osservazionicon nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] concludendo per l’accoglimento del ricorsodell’Agenzia delle Entrate e per l’accoglimento del ricorso delcontribuente con riferimento al diniego opposto alla domanda didefinizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 1,comma 186 legge n. 197/2022.10. Il contribuente in data 19/12/2025 ha depositato memoria aisensi dell’art. 378 c.p.c.11. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Avvocatura Generale delloStato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, ha concluso perl’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso delcontribuente. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per l’accoglimento del ricorso del contribuente conriferimento al diniego reso ai sensi dell’art. 1 comma 186, della legge197/2022. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso,il primo, chiedendo l’accoglimento del ricorso avverso il diniego e laconseguente estinzione del giudizio, il secondo, per l’estinzione delgiudizio e, in subordine, per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delleEntrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art 360,primo comma, num. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 16, 17 e 42, comma 4, d.P.R.917/1986, dell’art. 6 della legge 482/1985, e dell’art. 43 d.P.R.600/1973.1.1. Ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto affermatodalla [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Corte dicassazione resa a sezioni unite il 22/6/2011, n. 1366, non ha stabilitoil quantum del rimborso dovuto al contribuente, bensì ha affermato ilseguente principio di diritto: «in tema di fondi previdenziali integrativi,Numero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026e prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risultiiscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 124 del1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale acapitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente,sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importimaturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione p assoggettata alregime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quantoriguarda la “sorta capitale” corrispondente all’attribuzione patrimonialeconseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle sommeprovenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenutadel 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6».Da tale principio la ricorrente evince che il rendimento al qualeunicamente può e deve essere applicata l’aliquota del 12,40% è ilrendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte delrimborso presupponeva la prova dell’effettivo impiego sul mercato deicapitali affluiti nel fondo.2. Con il ricorso avverso il primo diniego di definizione della liteil contribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.Al riguardo rileva che questa Corte ha già ritenuto definibile lalite avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, esprimendo un principio di dirittosovrapponibile per analogia alla fattispecie in esame, come in recentipronunce (in particolare la sentenza a sezioni unite n. 18298/2021),nelle quali viene affermato che anche il giudizio avente ad oggettol'impugnazione della cartella emessa in sede di controlloautomatizzato, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida leimposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine aNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026una controversia suscettibile di definizione, qualora tale cartellacostituisca il primo ed unico atto con il quale la pretesa fiscale ècomunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile ai sensidel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, non solo per vizi propri,ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva.3. Con il ricorso avverso il secondo provvedimento di diniego ilcontribuente propone un unico motivo e deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 186, legge n. 197 del 2022evidenziando che la disposizione, per come formulata, consente ladefinizione, non soltanto delle controversie instaurate nei confronti diirrogazione di sanzioni, ma anche di quelle relative ad atti meramenteriscossivi.4. Devono essere esaminati per priorità logica i ricorsi avverso idinieghi di definizione agevolata ed in particolare quello relativo aldiniego espresso alla definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 1della legge n. 197/2022.4.1. Il ricorso avverso la definizione della lite richiesta ai sensi dellalegge 197/2022 è fondato.4.2. Il contribuente ha presentato domande di definizioneagevolata della controversia tributaria, entrambe negate dall’Agenziadelle Entrate che ha ritenuto che la cartella di pagamenton.09720130189933919 dovesse considerarsi un atto di merariscossione e non un atto impositivo, contenente l’iscrizione a ruolo, aisensi dell’art. 43 d.P.R. 602/1973 delle somme erroneamenterimborsate, e come tale esclusa dall’ambito applicativo delladisposizione normativa di cui all’art. 6 del D.L. 119/2018 e anche daquella dell’art 1 della L. 197/2022.4.3. L’art. 6 del d.l. 119/2018, consente il condono con “rifermentoa controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parteNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anchea seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggettoche ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valoredella controversia”.Secondo la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 6, «Il comma 1 dell'articolo 6 prescrive che la definizione agevolatavale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione disanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzatie ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributariaquantificata. Ne deriva che restano escluse dalla definizione le litiavverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelliindividuati nei paragrafi seguenti, che non costituiscono atti impositivio che non recano una pretesa tributaria determinata. (...) Sono esclusedalla possibilità di definizione innanzitutto le controversie vertenti 4 suidinieghi espressi o taciti di rimborso, le quali non attengono ad unapretesa dell'Agenzia delle entrate di tributi o di maggiori tributi o disanzioni amministrative, ma a un'istanza di restituzione di sommeritenute dal contribuente indebitamente versate. (...) Dal momento chel'articolo 6 limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agliriguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle dipagamento e avvisi di liquidazione».4.4. La diversa ipotesi di definizione agevolata è prevista dall’art. 1,comma 186 e ss., del d.l. 197/2022, secondo il quale «Le controversieentrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ognistato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte diNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto cheha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o neha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore dellacontroversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».4.5. Deve subito segnalarsi che nell’art. 1 della l. 197/2022, adifferenza di quanto previsto nell’art. 6 del d.l. n.119/2018, non èespressamente previsto il riferimento all’atto impositivo.La previsione, infatti, ha per oggetto le controversie tributarie, senzaalcuna distinzione in merito alla tipologia degli atti impugnabili.Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 27/01/2023 ladefinizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205, consentedi definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cuiè parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e deimonopoli, pendenti - alla data di entrata in vigore della legge di bilancio2023, ossia al 1° gennaio 2023 - in ogni stato e grado del giudizio,compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio,della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cuipende il giudizio da definire. Il comma 186 non contiene specificazionicirca la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi,possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avversoirrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramenteriscossivi.L’esclusione del riferimento alle controversie “aventi ad oggetto attiimpositivi”, contenuto invece nell’art. 6 del D.L. 119/2018, porta aritenere che sia definibile qualsiasi controversia attribuita allagiurisdizione tributaria, non potendo ritenersi che la dizione sia fruttoNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026di disattenzione normativa anche perché nello stesso testo dell’art. 1al successivo comma 206 è previsto il diverso ed alternativo istitutodella “Conciliazione agevolata delle controversie tributarie”, che vieneriservato alle sole controversie tributarie aventi ad oggetto attiimpositivi, circoscrivendo in questo caso dal punto di vista oggettivo leipotesi nelle quali è consentito il ricorso allo strumento di agevolazionedi natura deflattiva. Il comma 206 dell’art. 1, prevede infatti, inalternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, chele controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge197/2022 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delleentrate, possono essere definite, entro il 30 settembre 2023, conl'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546.Peraltro, la medesima Agenzia delle entrate, in relazione alladefinizione prevista dall’art.11, comma 1, del d.l. 50/2017, nel qualevi è egualmente il più ampio riferimento alle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti inogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anchea seguito di rinvio, con la circolare 22/E/2017 aveva già chiarito lapossibilità di definizione laddove la controversia pendente avesse adoggetto la cartella di pagamento, ciò anche quando si tratti di ruoliemessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’articolo 54-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.5. In definitiva il contribuente in relazione alla cartella di pagamentoimpugnata, poteva accedere alla procedura di agevolazione previstadalla Legge 197/2022, non ritenendosi corretta un’interpretazionerestrittiva della disposizione che si risolverebbe una riduzionequantitativa della portata del beneficio, che non si fonda su alcunNumero registro generale 12333/2017Numero sezionale 12/2026Numero di raccolta generale 8204/2026Data pubblicazione 02/04/2026elemento ermeneutico meritevole di considerazione e contrasta conla ratio sottesa allo strumento deflattivo, quale istituto di chiusura voltoa ricomprendere, per espressa volontà del legislatore, le controversietributarie pendenti generalmente intese.Il diniego dell’[OSCURATO:PERSONA], fondato sulla naturadella cartella quale atto riscossivo e motivato mediante il richiamo dellapronuncia della Corte n. 30340/2022, in realtà resa con riferimentoall’agevolazione di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, può dunque esseresuperato anche alla luce delle argomentazioni innanzi svolte.6. In definitiva, il giudizio va dichiarato estinto, come da istanza del5/10/2023 depositata con l’allegata quietanza di pagamentodell’importo indicato come saldo.7. La dichiarata estinzione consente di ritenere assorbite nonsoltanto le doglianze di cui all’ulteriore ricorso avverso il diniego didefinizione di cui all’art. 6 del d.l. 119/2018, ma anche il ricorsoproposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento inquestione di cui si è dato innanzi conto.9. Le spese di lite devono essere complessivamente compensate,tenuto conto della novità della questione trattata ai sensi dell’art. 92c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Compensa le spese.Così deciso in Roma nell’udienza pubblica del 7 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSabrina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris