CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07550/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bari con sentenza del 17 ottobre 2024 confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato lamentando il mancato accertamento circa la natura ed efficienza del telefono e la mancata disapplicazione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così in motivazioneSez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01) La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimento impugnatoè causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6, sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5, sent . 2896/1999). In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01) Le doglianze proposte sono totalmente versate in fatto e, da un lato, non si confrontano con leargomentazioni del provvedimento impugnato che hanno affrontato i medesimi argomenti e, dall’altro, sollecitano unarivalutazione degli elem e nti di prova nel giudizio di legittimità che è operazione non consentita. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio