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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08336/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11221/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8605/2022depositata il 16/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 8605 del 16.

03. 2022 poiché nella ricostruzione dei fatti di causa riportava che [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA].

“invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 397.778,85 oltre accessori a titolo di corrispettivo pattuito per la cessione, da parte dell’attore in favore della convenuta, delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento della penale, contrattualmente determinata nel 10% del credito”, quando invece aveva richiesto la declaratoria di debenza della somma di € 397.778,85 oltre accessori a titolo di corrispettivo pattuito per la cessione delle predette azioni ed invocandone la condanna al pagamento della penale, contrattualmente determinata al 10% del credito; Rilevato che: - secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es.

Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U., n. 5287/2009, Cass., n. 11333/2009 e Cass., n. 12035/2011) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenuti in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione; - ne consegue che al procedimento di correzion e è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiale; - nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il giudice di legittimità ha erroneamente qualificato come richiesta di sentenza di condanna, anziché di accertamento e dichiarativa, la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella ricostruzione del fatto; - poich é sulla domanda di accertamento è caduto il giudicato , non vi è spazio per la correzione dell’errore materiale, né è ipotizzabile che l’ordinanza possa prestarsi a strumentali interpretazioni ed utilizzi in quanto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare e dichiarare che la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. fosse tenuta a corrispondere la somma di € 397.778,85 quale residuo corrispettivo per l’avvenuto acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con passaggio in giudicato dell’accertamento sull’an.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 30 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11221/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 8605/2022depositata il 16/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 8605 del 16. 03. 2022 poiché nella ricostruzione dei fatti di causa riportava che [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. “invocandone la condanna al pagamento della somma di Euro 397.778,85 oltre accessori a titolo di corrispettivo pattuito per la cessione, da parte dell’attore in favore della convenuta, delle azioni della società [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento della penale, contrattualmente determinata nel 10% del credito”, quando invece aveva richiesto la declaratoria di debenza della somma di € 397.778,85 oltre accessori a titolo di corrispettivo pattuito per la cessione delle predette azioni ed invocandone la condanna al pagamento della penale, contrattualmente determinata al 10% del credito; Rilevato che: - secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass., n. 17392/2004, Cass., S.U., n. 5287/2009, Cass., n. 11333/2009 e Cass., n. 12035/2011) il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenuti in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione; - ne consegue che al procedimento di correzion e è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiale; - nel caso di specie, il ricorrente lamenta che il giudice di legittimità ha erroneamente qualificato come richiesta di sentenza di condanna, anziché di accertamento e dichiarativa, la domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella ricostruzione del fatto; - poich é sulla domanda di accertamento è caduto il giudicato , non vi è spazio per la correzione dell’errore materiale, né è ipotizzabile che l’ordinanza possa prestarsi a strumentali interpretazioni ed utilizzi in quanto la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] volta ad accertare e dichiarare che la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. fosse tenuta a corrispondere la somma di € 397.778,85 quale residuo corrispettivo per l’avvenuto acquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con passaggio in giudicato dell’accertamento sull’an. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 30 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 08336/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris