CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 30850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 23201-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2772 contro I.C.A.M. - [OSCURATO:PERSONA] - 0.N.L.U.S. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 680/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 848/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. i r.g. n. 23201/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città e con essa la legittimità del licenziamento intimato il 29 giugno 2015 a [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] di Maria (I.C.A.M.) in relazione ai gravi comportamenti tenuti e contestati. 2. Il giudice del reclamo ha evidenziato che in sede di opposizione il Tribunale aveva escluso che il licenziamento fosse inefficace, per effetto della maturata decadenza dal potere di irrogarlo, sulla base di tre distinte ed autonome ragioni: • perché l'art. 40 del c.c.n.I., applicabile al rapporto, disponeva la sospensione dei termini per l'irrogazione della sanzione disciplinare nel caso in cui il dipendente avesse richiesto di essere ascoltato; • perché la sessione orale del 18.5.2015, nel corso della quale era stato sentito il lavoratore, era stata rinviata al 3.6.2015 sicché il termine fino al 28.5.2015, concesso per il deposito di memorie difensive, non esauriva il procedimento in corso; • perché, comunque, il richiamo all'art. 40 del c.c.n.l. era improprio atteso che con tale norma era individuato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza ma, nello specifico, tale evento (della presentazione della deduzione da parte del lavoratore) non era mai avvenuto. 3. Ha quindi osservato che delle tre ragioni solo le prime due erano state oggetto di specifiche censure in appello mentre la terza non ne era stata attinta. 4. Pertanto, ha ritenuto che l'affermazione del giudice dell'opposizione che non fosse possibile applicare analogicamente la decadenza di fonte pattizia ad un caso in cui le deduzioni del lavoratore non erano state mai presentate, era coperta dal giudicato e che, perciò, le censure che investivano gli altri concorrenti profili erano inammissibili. 5. Quanto alla pretesa genericità della contestazione disciplinare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'affermazione del giudice dell'opposizione - che la contestazione degli addebiti era stata effettuata con chiarezza e per iscritto, anche consegnando nel corso della riunione della commissione disciplinare i documenti posti a fondamento della procedura - non fosse stata oggetto di specifica censura ed era perciò coperta da giudicato.r.g. n. 23201/2019 6. Inoltre, ha evidenziato che il reclamante non si era confrontato con la decisione che aveva chiarito che il principio della immutabilità della contestazione non è inciso nel caso in cui l'integrazione dell'originaria contestazione avvenga prima dell'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare. 7. Ha osservato al riguardo che tale affermazione non solo non era stata adeguatamente confutata ma, inoltre, era corretta in quanto il principio di immutabilità della contestazione e quindi dei motivi del licenziamento impongono che quest'ultimo sia irrogato in relazione a fatti materiali oggetto di preventiva contestazione restando così garantita la correlazione tra addebito contestato e sanzione irrogata. Inoltre, le condotte su cui si incentra l'esame del giudice di merito non devono differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva ma ciò non esclude che il datore di lavoro possa integrare o rendere maggiormente specifica, in relazione a tutti i fatti precedentemente contestati, anche emendando originarie carenze della contestazione originaria, purché nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare, nel rispetto dei diritti di difesa dell'incolpato e prima dell'irrogazione della sanzione. 8. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] di Maria, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, I.C.A.M. - 0.N.L.U.S. è rimasto intimato. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha comunicato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 9. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art.40 del c.c.n.l. del personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione del 5.12.2012 e la violazione o falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. 9.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente interpretando l'art. 40 del c.c.n.l. richiamato la Corte territoriale, e prima ancora il Tribunale, non avevano tenuto conto del fatto che il termine di trenta giorni - fissato per l'invio della contestazione dell'addebito al lavoratore - restava sospeso solamente per la durata del termine di dieci giorni concesso al lavoratore stesso che avesse chiesto di essere sentito. 9.2. Sottolinea che, nella specie, l'audizione era stata fissata per autonoma iniziativa del datore di lavoro e comunque oltre il termine di 10 giorni concesso al lavoratore.r.g. n. 23201/2019 9.3. Deduce che erroneamente o comunque falsamente applicando l'art. 329 c.p.c. la Corte ha ritenuto che non fosse stata specificatamente impugnata una delle tre rationes poste a fondamento della decisione senza considerare che, invece, l'affermazione del Tribunale che si ritiene essere coperta dal giudicato non aveva autonoma natura né risultava esplicitata nella decisione del Tribunale. 10. Il motivo di ricorso non può essere accolto. 10.1. Va premesso che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza (Cass. 18/04/2019 n. 10815, 15/03/2019 n. 7499,13/06/2018 n. 15399, 18/04/2017 n. 9752, 14/02/2012 n. 2108 e 03/11/2011 n. 22753). 10.2. Orbene, la Corte territoriale ha individuato nella decisione resa dal Tribunale in sede di opposizione tre distinte ed autonome rationes decidendi, sopra ricordate, in base alle quali il giudice aveva ritenuto che nel corso del procedimento disciplinare non fosse maturata alcuna decadenza. 10.3. Ha quindi verificato che delle tre rationes così enucleate la terza non era stata oggetto di specifica impugnazione. Si tratta, precisamente, dell'affermazione del giudice dell'opposizione che aveva ritenuto che fosse improprio il riferimento all'art. 40 del c.c.n.l. atteso che tale norma, con la quale era individuato il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza, non si attagliava al caso particolare atteso che l'evento (della presentazione della deduzione da parte del lavoratore) non era mai avvenuto. 10.4. Non si può dubitare che con tale statuizione il Tribunale abbia individuato una ragione ulteriore e ugualmente decisiva per ritenere che il procedimento disciplinare si era svolto secondo le tempistiche sue proprie, escludendo che alla fattispecie potesse trovare applicazione la norma collettiva invocata dal lavoratore. 10.5. Si tratta di statuizione dotata di autonoma consistenza, idonea a dirimere la questione della tempestività del procedimento disciplinare, che giusta o sbagliata che sia, come correttamente ritenuto dal giudice del reclamo, avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica impugnazione.r.g. n. 23201/2019 10.6. Confermata l'esistenza del giudicato interno sul punto non occorre procedere all'esame delle ulteriori questioni prospettate nel ricorso per ritenere che, al contrario, e sulla base della normativa collettiva invocata fosse maturata la decadenza. 11. Del pari è infondato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per come richiamato dall'art. 40 del c.c.n.l. per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione del 5 dicembre 2012. 11.1. Il ricorrente non censura per genericità la contestazione dell'addebito, quale risultante dall'addebito iniziale come integrato nelle successive occasioni di specificazione, e si limita a ribadire che queste sarebbero intervenute in violazione del principio di immutabilità della contestazione, in modo da non poter più porre rimedio a quel vizio originario di carenza di specificità riferibile alla comunicazione del 6.5.2015. 11.2. Tale assunto non è però condivisibile posto che nel caso in esame non risulta affatto essere stato allegato che nel corso del procedimento disciplinare siano mutati gli addebiti che ne costituivano l'oggetto. 11.3. Ciò che si evince dagli atti è che quell'originaria contestazione sia stata via via integrata di ulteriori elementi, anche documentali, che ne hanno consentito una migliore definizione sotto il profilo oggettivo. La Corte territoriale ha accertato che il procedimento si era svolto nel pieno rispetto del diritto di difesa dell'incolpato e questa sua affermazione non è stata specificatamente censurata con il ricorso. Sotto questo profilo le difese sono generiche ed inidonee a dimostrare l'infondatezza dell'assunto della sentenza impugnata. 11.4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato. Questo non avviene nel caso in cui il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto (cfr. Cass. 15/06/2020 n. 11540). 11.5. Nel caso in esame non si è registrata una diversa qualificazione del fatto né, tantomeno, un suo diverso apprezzamento. È incontroverso che la contestazione prima r.g. n. 23201/2019 e la sanzione poi abbiano riguardato lo stesso ordine di fatti senza che sia stata neppure prospettata una menomazione in concreto del diritto di difesa dell'incolpato. 12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione dell' I.C.A.M. esime il Collegio dal dover provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1. quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13