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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 40548/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla confisca di prevenzione dell'immobile di loro proprietà sito in Agropoli, misura adottata dal Tribunale di Salerno con decreto del 25/10/2013, irrevocabile il 3/2/2017.

La richiesta di revocazione era fondata sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, in particolare per la parte in cui delimitava la sussistenza del presupposto dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.

Igs. 159 del 2011 ai proventi di attività delittuose prodotti in un arco di tempo non trascurabile, caratterizzati dall'effettività del provento e dal suo rilievo non trascurabile.

Secondo la Corte d'appello, le Sezioni Unite, Fiorentino, avevano stabilito che la sentenza della Corte Costituzionale non è idonea, per la sua natura di sentenza di rigetto interpretativo, a travolgere retroattivamente le misure di prevenzione.

Nel caso in esame, la confisca di prevenzione era stata motivata espressamente, autonomamente e specificatamente sulla base della sussistenza, nei confronti di entrambi i proprietari, del presupposto in esame.

La richiesta di revocazione veniva respinta anche con riferimento alla vicenda della vincita al Totocalcio che sarebbe avvenuta qualche mese prima dell'acquisto dell'immobile: si trattava di vicenda già dedotta in precedente richiesta di revocazione che era stata rigettata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 28 decreto legislativo 159 del 2011.

Premessa la inscindibilità delle posizioni della Marotta e di Petrillo, coniugi, i provvedimenti posti a base della confisca erano chiaramente inidonei ad integrare il parametro indicato dalle Sezioni Unite, mancando una motivazione autonoma ed autosufficiente in ordine alla sussistenza del presupposto relativo all'abitualità del proposto a vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa.

Al contrario, la motivazione dei provvedimenti dimostrava una commistione argomentativa tra rilievi chiaramente riferibili alla fattispecie dichiarata illegittima e altri afferenti alla fattispecie sopravvissuta.

Il ricorrente sottolinea che l'immobile era stato acquistato prima che entrambi i coniugi commettessero il primo reato contro il patrimonio e quando gli stessi avevano già prodotto redditi leciti da 13 anni.

In realtà, al di là delle formule utilizzate e dei riferimenti normativi richiamati, la misura ablatoria era stata applicata perché la Marotta e Petrillo venivano ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, essendo, quindi, inquadrabili nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a); d.

Igs. 159 del 2011, dichiarata illegittima.

Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Presupposto del provvedimento e dello stesso ricorso è il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il principio secondo cui il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474).

Come ricordato nel provvedimento impugnato, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione con riferimento ad una misura di prevenzione fondata sia sul parametro di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),d.

Igs. 159 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, sia sul diverso parametro di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)2 stesso decreto.

Dopo aver ribadito che; "per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione", si osservava: «Un esame specifico deve poi essere dedicato all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'iscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b).

In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto.

Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né (...) il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva.

Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.

Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca, cit.); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati.»

2. Il decreto impugnato motiva ampiamente sul fatto che la confisca disposta era fondata sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.

Igs. 159 del 2011, riportando passi assolutamente espliciti in questo senso.

Il ricorrente si limita a sostenere che, al contrario, il provvedimento di confisca era basato anche sul presupposto di cui alla lettera a), colpito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale: una censura che non dimostra in alcun modo la mancanza di autonomia e di autosufficienza del provvedimento nella parte in cui si fondava sull'ipotesi di cui alla lett. b.

Subito dopo questo richiamo, il ricorrente propone quella operazione che le Sezioni Unite hanno espressamente escluso: ripropone, infatti, una serie di elementi di fatto (che erano già stati valutati nell'ambito del procedimento conclusosi con la confisca definitiva), sollecitando questa Corte a "rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019"i e, quindi, ad annullare con rinvio il decreto impugnato, sollecitando il giudice del merito ad una nuova valutazione del materiale probatorio.

Ciò, come è stato chiarito, t:A non è possibile in conseguenza della natura di sentenza interpretativa di rigetto adottata, con riferimento a questo parametro, dalla Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla confisca di prevenzione dell'immobile di loro proprietà sito in Agropoli, misura adottata dal Tribunale di Salerno con decreto del 25/10/2013, irrevocabile il 3/2/2017. La richiesta di revocazione era fondata sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, in particolare per la parte in cui delimitava la sussistenza del presupposto dell'art. 1, comma 1, lett. b) d. Igs. 159 del 2011 ai proventi di attività delittuose prodotti in un arco di tempo non trascurabile, caratterizzati dall'effettività del provento e dal suo rilievo non trascurabile. Secondo la Corte d'appello, le Sezioni Unite, Fiorentino, avevano stabilito che la sentenza della Corte Costituzionale non è idonea, per la sua natura di sentenza di rigetto interpretativo, a travolgere retroattivamente le misure di prevenzione. Nel caso in esame, la confisca di prevenzione era stata motivata espressamente, autonomamente e specificatamente sulla base della sussistenza, nei confronti di entrambi i proprietari, del presupposto in esame. La richiesta di revocazione veniva respinta anche con riferimento alla vicenda della vincita al Totocalcio che sarebbe avvenuta qualche mese prima dell'acquisto dell'immobile: si trattava di vicenda già dedotta in precedente richiesta di revocazione che era stata rigettata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 28 decreto legislativo 159 del 2011. Premessa la inscindibilità delle posizioni della Marotta e di Petrillo, coniugi, i provvedimenti posti a base della confisca erano chiaramente inidonei ad integrare il parametro indicato dalle Sezioni Unite, mancando una motivazione autonoma ed autosufficiente in ordine alla sussistenza del presupposto relativo all'abitualità del proposto a vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi dell'attività delittuosa. Al contrario, la motivazione dei provvedimenti dimostrava una commistione argomentativa tra rilievi chiaramente riferibili alla fattispecie dichiarata illegittima e altri afferenti alla fattispecie sopravvissuta. Il ricorrente sottolinea che l'immobile era stato acquistato prima che entrambi i coniugi commettessero il primo reato contro il patrimonio e quando gli stessi avevano già prodotto redditi leciti da 13 anni. In realtà, al di là delle formule utilizzate e dei riferimenti normativi richiamati, la misura ablatoria era stata applicata perché la Marotta e Petrillo venivano ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi, essendo, quindi, inquadrabili nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a); d. Igs. 159 del 2011, dichiarata illegittima. Il ricorrente conclude per l'annullamento del decreto impugnato. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dei ricorrenti ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Presupposto del provvedimento e dello stesso ricorso è il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il principio secondo cui il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474). Come ricordato nel provvedimento impugnato, le Sezioni Unite hanno affrontato la questione con riferimento ad una misura di prevenzione fondata sia sul parametro di cui all'art. 1, comma 1, lett. a),d. Igs. 159 del 2011, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, sia sul diverso parametro di cui all'art. 1, comma 1, lett. b)2 stesso decreto. Dopo aver ribadito che; "per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazioni costituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes, la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione il giudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione", si osservava: «Un esame specifico deve poi essere dedicato all'ipotesi, frequente nella prassi, in cui la confisca risulti disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia sulla base dell'iscrizione del proposto sia nella categoria soggettiva di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 1, d. Igs. n. 159 del 2011, sia in quella di cui alla lett. b). In tali ipotesi, l'ovvia fondatezza della richiesta di revocazione con riguardo alla lett. a) cit. deve accompagnarsi alla verifica se il "titolo" di cui alla lett. b) cit. sia, rispetto allo specifico provvedimento di confisca che viene in rilievo, autonomo e autosufficiente, ossia svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla figura di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale e idoneo - nella prospettazione del giudice di merito - a offrire integrale fondamento al provvedimento ablatorio, in tutte le componenti patrimoniali che ha preso ad oggetto. Qualora tale verifica dia esito positivo, la confisca non può essere revocata, basandosi su un titolo non colpito dalla declaratoria di illegittimità, né (...) il giudice della revocazione deve accertare che il provvedimento di applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica - anche - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), cit. sia fornito di adeguata motivazione circa la sussistenza del triplice requisito (delitti commessi abitualmente dal proposto che abbiano effettivamente generato profitti per il predetto, costituenti l'unico suo reddito o, quantomeno, una componente significativa dello stesso) necessario, alla luce della richiamata sentenza del giudice delle leggi, affinché le condotte sintomatiche di pericolosità possano rientrare in via esclusiva nella lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011; invero, sostenere che il giudice della revocazione debba rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019 significherebbe, in buona sostanza, attribuire alla pronuncia di rigetto quell'attitudine a incidere erga omnes sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui, come si è visto, essa è priva. Può dunque convenirsi con il principio di diritto secondo cui la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 159 del 2011, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, in quanto lo stesso è già stato delibato nel contraddittorio delle parti e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti delle misure di prevenzione, per essere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla citata lett. b) dell'art. 1 cit. (Sez. 6, n. 38077 del 2019, Falasca, cit.); fermo restando che il fondamento giustificativo della confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale deve connotarsi nei termini di autonomia e autosufficienza sopra indicati.» 2. Il decreto impugnato motiva ampiamente sul fatto che la confisca disposta era fondata sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 159 del 2011, riportando passi assolutamente espliciti in questo senso. Il ricorrente si limita a sostenere che, al contrario, il provvedimento di confisca era basato anche sul presupposto di cui alla lettera a), colpito dalla pronuncia di illegittimità costituzionale: una censura che non dimostra in alcun modo la mancanza di autonomia e di autosufficienza del provvedimento nella parte in cui si fondava sull'ipotesi di cui alla lett. b. Subito dopo questo richiamo, il ricorrente propone quella operazione che le Sezioni Unite hanno espressamente escluso: ripropone, infatti, una serie di elementi di fatto (che erano già stati valutati nell'ambito del procedimento conclusosi con la confisca definitiva), sollecitando questa Corte a "rivalutare gli elementi posti a sostegno dell'affermazione dell'ascrivibilità del soggetto alla luce dei canoni interpretativi avallati dalla sentenza n. 24 del 2019"i e, quindi, ad annullare con rinvio il decreto impugnato, sollecitando il giudice del merito ad una nuova valutazione del materiale probatorio. Ciò, come è stato chiarito, t:A non è possibile in conseguenza della natura di sentenza interpretativa di rigetto adottata, con riferimento a questo parametro, dalla Corte Costituzionale. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa
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