CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna resa a suo carico dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. 2. L'esponente articola i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, o decadenza in relazione all'art. 460, comma 1, lett. b), cod. proc. pen II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 69 cod. pen. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Nel primo motivo la difesa si duole del rigetto dell'eccezione avanzata nei gradi di merito riguardante l'indeterminatezza e la genericità del capo d'imputazione, per non essere stata indicata la data ed il luogo del commesso reato. L'imputata non sarebbe stata posta in condizione di conoscere, con precisione, i fatti oggetto della contestazione ed il momento in cui sarebbero stati compiuti. Il giudice di primo grado, nel testo della sentenza depositata, lamenta la difesa, ha modificato il capo d'imputazione, inserendo l'indicazione della data e del luogo del commesso reato (in Ricengo il 7/12/2017). Ciò costituisce una modifica dell'imputazione riportata nel decreto penale di condanna e nel successivo decreto di fissazione d'udienza, nei quali non erano indicati la data ed il luogo del commesso reato. Contrariamente a quanto asserito dalla Corte di merito, tale modifica non è ammissibile; ciò in quanto il Giudice per le indagini preliminari, dopo l'opposizione al decreto penale di condanna, è vincolato all'adozione degli atti d'impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen. Il decreto penale a carico dell'imputata avrebbe dovuto essere annullato, consentendo al Giudice per le indagini preliminari di emettere un nuovo decreto penale corrispondente alla richiesta del pubblico ministero, contenente l'indicazione del tempo e del luogo di commissione del fatto. Sulle doglianze proposte nel primo motivo di ricorso si osserva quanto segue. La Corte d'appello ha correttamente evidenziato come l'eccezione, al di là della preclusione determinata dalla scelta del rito abbreviato, fosse del tutto infondata, in quanto, pure a fronte dell'errore materiale contenuto nel decreto penale di condanna, la specificazione in ordine al luogo e alla data di commissione del reato era contenuta nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal P.M. L'imputata era stata posta nelle condizioni di conoscere esattamente i termini della contestazione elevata a suo carico, compiutamente riportata nella richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Secondo consolidato orientamento di questa Corte ai fini della valutazione della completezza dell'imputazione, non deve farsi riferimento solo al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 21/01/2016, Ferrante, Rv. 265825). Non si individua la lamentata compressione del diritto di difesa evidenziata nel ricorso: tanto l'imputata quando il difensore erano stati posti in grado di conoscere appieno i termini della contestazione, compiutamente riportati nella richiesta di emissione del decreto penale. Il riferimento alla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 3, n. 19689 del 21/03/2018, Rv. 273058), alla luce delle precisazioni appena svolte, risulta inconferente: il caso trattato in quella sede riguardava una modifica integrale dell'imputazione Nel caso in esame, invece, non si è verificata alcuna immutazione del fatto, essendo stata riportata in sentenza la data ed il luogo del commesso reato, già noti all'imputata e al difensore perché presenti nella richiesta di decreto penale di condanna. 4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La difesa si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Segnala come la motivazione offerta sul punto sia del tutto incongrua e contra Iegem. Il rilievo non trova riscontro nella lettura della sentenza. La Corte di merito ha stimato del tutto equo e proporizionato il trattamento sanzionatorio eletto, ritenendo adeguata la scelta operata dal primo giudice. Ha poi osservato come le argomentazioni difensive non fossero idonee a consentire un diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, precisando che i riferimenti al grado di colpevolezza ed al basso livello di adesione dolosa al reato erano del tutto generici e che l'episodicità del fatto era elemento già valutato. La Corte ha, dunque, congruamente motivato le proprie determinazioni. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nel presente caso, da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA]=ie DEPOSITATO !?1 cL