CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 23526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ribadendone la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli in primo grado nella misura finale di nove mesi di reclusione, ferme le statuizioni disposte in favore della parte civile costituita. Rilevato che l'unico, per quanto articolato, motivo dedotto con il ricorso non è tra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità, attenendo in maniera diretta al merito della contestazione e invocando non solo una rivalutazione delle risultanze probatorie processuali ma anche una revisione dell'esito decisorio del giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consigliere stqsore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] t6611