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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25996/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14224-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2592/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 14224 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- Rg 14224/2019 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ GDF Suez energie [OSCURATO:SOCIETA] che: L'AQenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTP, dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione di diniego di rimborso dei credito di C. 117.571,32, da trasferire all'Ufficio delle Dogane di Milano 1, essendo spirato il termine per richiedere il rimborso dei crediti maturati per la dichiarazione anno 2008, rigettava l'appello dell'Ufficio, rite.nendo che per il meccanismo di pagamento dei ratei di acconto, 'alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creclitorio o debitorio che va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati" ... con la conseguenza che 'ogni posizione rimane aperta ed insuscettibile di prevedere l'applicazione di un termine intermedio decadenziale". [OSCURATO:SOCIETA] incorporante GDF [OSCURATO:PERSONA] spa si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 16 dicembre 2021, con ord.

Int:erlocutoria n. 10076/2022, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito.

Considerato che: :I.Con unico motivo l'Agenzia delle dogane deduce violazione degli artt. 14 e 26 TUA ex art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto il rimborso del credito d'imposta si può ottenere soltanto entro il termine decadenziale di cui all'art. 14 comma 2 TUA. 2.11 motivo è infondato. 2.1 la questione di diritto riguarda l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 56 e 14, comma 2, TUA, ed in particolare l'incividuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, cit. (nella formulazione ratione ternporis applicabile), per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica. 2.2.Sulla questione del termine di decadenza per la presentazione dell'Istanza di rimborso dell'accisa pagata in eccedenza, si è recentemente registrato un revirement nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte. 2.3.In particolare, il ripensamento (rispetto al precedente indirizzo rriaggioritario - v. in particolare, Cass. n. 13724/2017), è stato avviato da Cass. n. 16261/2019, così massimata: "In tema di accise suii"energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione".

Nella motivazione del citato precedente, confermato da Cass. n. 19770/2020, si ripercorre la giurisprudenza di questa Sezione sulla questione, prevalentemente nel senso della "individualizzazione" del credito d'imposta in discorso, ritenendosi però preferibile la tesi propugnata da un isolato precedente di segno opposto (Cass. n. 9283/2013).

Si ritiene, nella sostanza, che la specialità delle modalità di pagamento deli'imposta in discorso comporti che l'eventuale credito d'imposta si sposta di volta in volta "in avanti", funzionando in modo analogo al conto corrente, sicché di anno in anno esso si rinnova.

Ne consegue che, fin tanto che il rapporto tributario non si chiuda, il credito si confonde con quello dell'anno successivo e diventa un nuovo credito: la ,iecadenza, quindi, inizia a decorrere dalla data dell'ultima dichiarazione presentata dal contribuente. 2.4.Tale impostazione è stata poi ribadita da ulteriori arresti, tra cui Cass. n. 27290/2019, n. 19770/2020 cit., cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, formulando il seguente principio di diritto, sostanzialmente applicato dalla CTR: «in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Igs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo».

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, perché fondato sul presupposto della natura "individualizzata" del credito di rimborso dentaccisa versata in eccedenza, in realtà caratterizzato dall'essere "re\, olving", e quindi mutevole di anno in anno, con conseguente spDstamento in avanti del dies a quo della decadenza, nel senso sopra es2,osto, come correttamente accertato dalla C.T.R. nella vicenda in esame.

4. Quanto alle spese di lite, la circostanza che solo di recente - e COT unque in epoca successiva alla proposizione del ricorso - la giurísprudenza di questa Corte si sia stabilmente assestata, si giustifica l'ir tegrale compensazione.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M. la Carte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Rprna, 8 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14224-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2592/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 14224 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Rg 14224/2019 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ GDF Suez energie [OSCURATO:SOCIETA] che: L'AQenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTP, dell'[OSCURATO:PERSONA], che su impugnazione di diniego di rimborso dei credito di C. 117.571,32, da trasferire all'Ufficio delle Dogane di Milano 1, essendo spirato il termine per richiedere il rimborso dei crediti maturati per la dichiarazione anno 2008, rigettava l'appello dell'Ufficio, rite.nendo che per il meccanismo di pagamento dei ratei di acconto, 'alla chiusura annuale di ciascun periodo si determina un nuovo saldo creclitorio o debitorio che va a costituire un nuovo credito o debito rispetto a quelli precedentemente maturati" ... con la conseguenza che 'ogni posizione rimane aperta ed insuscettibile di prevedere l'applicazione di un termine intermedio decadenziale". [OSCURATO:SOCIETA] incorporante GDF [OSCURATO:PERSONA] spa si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 16 dicembre 2021, con ord. Int:erlocutoria n. 10076/2022, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito. Considerato che: :I.Con unico motivo l'Agenzia delle dogane deduce violazione degli artt. 14 e 26 TUA ex art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto il rimborso del credito d'imposta si può ottenere soltanto entro il termine decadenziale di cui all'art. 14 comma 2 TUA. 2.11 motivo è infondato. 2.1 la questione di diritto riguarda l'interpretazione del combinato disposto degli artt. 56 e 14, comma 2, TUA, ed in particolare l'incividuazione della data di decorrenza del termine biennale di decadenza, ex art. 14, comma 2, cit. (nella formulazione ratione ternporis applicabile), per l'esercizio del diritto al rimborso del credito di accisa sul consumo di energia elettrica. 2.2.Sulla questione del termine di decadenza per la presentazione dell'Istanza di rimborso dell'accisa pagata in eccedenza, si è recentemente registrato un revirement nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte. 2.3.In particolare, il ripensamento (rispetto al precedente indirizzo rriaggioritario - v. in particolare, Cass. n. 13724/2017), è stato avviato da Cass. n. 16261/2019, così massimata: "In tema di accise suii"energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione". Nella motivazione del citato precedente, confermato da Cass. n. 19770/2020, si ripercorre la giurisprudenza di questa Sezione sulla questione, prevalentemente nel senso della "individualizzazione" del credito d'imposta in discorso, ritenendosi però preferibile la tesi propugnata da un isolato precedente di segno opposto (Cass. n. 9283/2013). Si ritiene, nella sostanza, che la specialità delle modalità di pagamento deli'imposta in discorso comporti che l'eventuale credito d'imposta si sposta di volta in volta "in avanti", funzionando in modo analogo al conto corrente, sicché di anno in anno esso si rinnova. Ne consegue che, fin tanto che il rapporto tributario non si chiuda, il credito si confonde con quello dell'anno successivo e diventa un nuovo credito: la ,iecadenza, quindi, inizia a decorrere dalla data dell'ultima dichiarazione presentata dal contribuente. 2.4.Tale impostazione è stata poi ribadita da ulteriori arresti, tra cui Cass. n. 27290/2019, n. 19770/2020 cit., cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, formulando il seguente principio di diritto, sostanzialmente applicato dalla CTR: «in tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell imposta, in quanto detratto ex lege dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del D.Igs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo». 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, perché fondato sul presupposto della natura "individualizzata" del credito di rimborso dentaccisa versata in eccedenza, in realtà caratterizzato dall'essere "re\, olving", e quindi mutevole di anno in anno, con conseguente spDstamento in avanti del dies a quo della decadenza, nel senso sopra es2,osto, come correttamente accertato dalla C.T.R. nella vicenda in esame. 4. Quanto alle spese di lite, la circostanza che solo di recente - e COT unque in epoca successiva alla proposizione del ricorso - la giurísprudenza di questa Corte si sia stabilmente assestata, si giustifica l'ir tegrale compensazione. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. la Carte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Rprna, 8 giugno 2
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