CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 36266/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 23 dicembre 2020 la Corte di appello di Cagliari, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Cagliari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, avendola riconosciuta responsabile dei reati di cui in epigrafe; che la Corte di appello sarda ha assolto la imputata in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica per insussistenza del fatto ed ha rideterminato la pena inflitta alla prevenuta nella misura di mesi 3 di reclusione ed euro 1.730,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo a tre motivi di impugnazione con i quali ha lamentato la violazione di legge per avere i giudici del merito affermato la sua penale responsabilità sebbene i prodotti in relazione ai quali è stata affermata 'la sua penale responsabilità non erano stati oggetto di sequestro in quanto non ritenuti corpo di reato; che con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla affermazione della sua penale responsabilità; Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione è sviluppato sulla base della considerazione che le schede R4 di cui al capo di imputazione non erano state oggetto di sequestro in quanto la detenzione a fini commerciali delle stese non era stata ritenuta elemento tale da integrare il reato contestato; che tale affermazione si scontra con gli argomenti coerentemente svolti dai giudici del merito ai fini della affermazione della penale responsabilità della prevenuta; che con tali argomenti la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata, rendendo in tal modo del tutto generico il ricorso; che, quanto agli altri motivi di ricorso, afferenti alla sussistenza di elementi atti a dimostrare la rilevanza penale della condotta della imputata è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, rientrano nella fattispecie penale prevista dall'art. 171-ter, comma primo, lett. f-bis), della legge n. 633 del 1941, tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, non richiedendo la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2010, n. 23765); che la stessa ricorrente non evidenzia un uso diverso delle schede R4 che sia tale da far ritenere che non sia quello illecito l'uso per il quale le stesse sono "principalmente" prodotte e commercializzate; che il ricorso va dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle .ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]