CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 28515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 20/01/2022 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza in data 08/07/2020 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; va ricordato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti penali dell'imputato ma anche la vicinanza temporale della nuova condotta illecita, circostanze che, complessivamente valutate, comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]