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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39909/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina consumato, dovendosi qualificare i fatti come violazione di domicilio o tentato furto o tentata rapina, atteso che non vi sarebbe stata immediatezza tra il furto e il tentativo di arresto e il ricorrente non avrebbe conseguito l'autonoma signoria sui beni sottratti e lasciati nel cortile della persona offesa.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria - ha correttamente affermato che il reato si consuma con la sottrazione del bene e, nel caso in esame, l'imputato, dopo avere sottratto i beni, aveva usato violenza per procurarsi l'impunità.

Questa Corte (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico.

La Corte territoriale ha altresì rimarcato che, nel caso in esame, sussisteva l'immediatezza della violenza o minaccia, essendo "gli imputati, all'arrivo dei militi, in una situazione di quasi flagranza, in possesso della refurtiva e all'esterno dell'abitazione, da poco depredata".

In tal modo la menzionata Corte ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dal Giudice della legittimità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/5/2018, Rv. 273617), secondo cui nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione, volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso 2 (r inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli iL igi Agos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina consumato, dovendosi qualificare i fatti come violazione di domicilio o tentato furto o tentata rapina, atteso che non vi sarebbe stata immediatezza tra il furto e il tentativo di arresto e il ricorrente non avrebbe conseguito l'autonoma signoria sui beni sottratti e lasciati nel cortile della persona offesa. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - quanto all'affermazione della responsabilità per il reato di rapina impropria - ha correttamente affermato che il reato si consuma con la sottrazione del bene e, nel caso in esame, l'imputato, dopo avere sottratto i beni, aveva usato violenza per procurarsi l'impunità. Questa Corte (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858) è ferma nel ritenere che, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. La Corte territoriale ha altresì rimarcato che, nel caso in esame, sussisteva l'immediatezza della violenza o minaccia, essendo "gli imputati, all'arrivo dei militi, in una situazione di quasi flagranza, in possesso della refurtiva e all'esterno dell'abitazione, da poco depredata". In tal modo la menzionata Corte ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dal Giudice della legittimità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/5/2018, Rv. 273617), secondo cui nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione, volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso 2 (r inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli iL igi Agos