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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 agosto 1978

Cassazione n. 22869/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'8/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto l'Apetino colpevole del reato di truffa, condannandola alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della difformità esistente tra il numero telefonico indicato in querela e quello intestato all'imputata.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si esaurisce nel rilievo di una difformità tra il numero di telefono indicato dall'acquirente e quello dell'utenza della prevenuta, che la Corte di merito ha persuasivamente attribuito ad un errore materiale del querelante, senza confrontarsi con il complesso delle evidenze che militano a carico della ricorrente e che sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LI_ERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'8/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 21/9/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto l'Apetino colpevole del reato di truffa, condannandola alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della difformità esistente tra il numero telefonico indicato in querela e quello intestato all'imputata. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità in quanto si esaurisce nel rilievo di una difformità tra il numero di telefono indicato dall'acquirente e quello dell'utenza della prevenuta, che la Corte di merito ha persuasivamente attribuito ad un errore materiale del querelante, senza confrontarsi con il complesso delle evidenze che militano a carico della ricorrente e che sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LI_ERIA
Sentenza Cassazione n. 22869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris