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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2025

Cassazione n. 17392/2026

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o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Hamza, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio sul punto dell'errore materiale del dispositivo e il rigetto nel resto; sentito il difensore il quale ha insistito nel ricorso; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in epigrafe è stato accolto il concordato in appello proposto dalle parti, con riduzione della pena per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale sono state riportate le condanne irrogate con la sentenza di primo grado.

2. Presentano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensori, affidandolo a due motivi, avverso detta sentenza con estensione dell'impugnazione, ex art. 586 cod. proc. pen., all'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come da allegato verbale di udienza) con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa di decisione della Corte Cost. con riferimento all'art. 59

I. 689/81.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen., osservando, come emerga ictu ocu/i, che la Corte territoriale, per mero refuso, nonostante nel dispositivo abbia espressamente dato atto di procedere in base all'art. 599 bis cod. proc. pen., decidendo sull'accordo delle parti, e nonostante anche in parte motiva abbia dato atto che gli imputati hanno dichiarato, per il tramite dei difensori di fiducia e procuratori speciali, di rinunciare ai residui motivi di gravame chiedendo l'accoglimento del solo motivo relativo alla riduzione della pena, tuttavia, nel dispositivo la pena è stata erroneamente confermata nella stessa misura; illogicità della motivazione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 586 e 185 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come dall'allegato verbale di udienza, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale con riferimento all'art. 59, comma 1, lett. d),

I. 689/81 nella parte in cui prevede la rapina aggravata (art. 628, comma 3, cod. pen.) tra i reati ostativi alla sostituzione della pena detentiva, evidenziando che, a seguito di concordato, le pene applicate rientrano nel tetto per accedere al beneficio fissato dall'art. 53, comma 1, cod. proc. pen. (anni 4 di reclusione), ostandovi solo la qualificazione - art. 628, comma 3, cod. pen. - quale reato compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della

I. 354/1975 per i quali l'art. 59, comma 1, lett. d) .

I. cit. stabilisce che ia pena detentiva non può essere sostituita; la difesa chiede d dichiararsi nulla l'ordinanza con cui è stato rigettato il differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. In ordine al primo motivo, va rilevato che la Corte di Appello di Milano con ordinanza in data 01/11/2025 ha provveduto a correggere l'errore materiale del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza emessa in data 09/06/2025 nei confronti dei tre ricorrenti; ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso.

23.2. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzion4sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett.

D,.I. 689/1981 nella parte in cui prevede che la pena detentiva non può essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi.

Va invero rammentato che è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale (n. 139, del 09/07/2026 dep.

Il 29/09/2025) che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022,. n. 150 (cfr.

Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres.

Amoroso, rel.

Viganò).

4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; ne consegue che non viene pronunciata condanna alle spese.

P.Q.MIL 14 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] GIiDI4 0 [OSCURATO:PERSONA] elli 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] Hamza, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio sul punto dell'errore materiale del dispositivo e il rigetto nel resto; sentito il difensore il quale ha insistito nel ricorso; 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe è stato accolto il concordato in appello proposto dalle parti, con riduzione della pena per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, nel dispositivo della sentenza della Corte territoriale sono state riportate le condanne irrogate con la sentenza di primo grado. 2. Presentano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensori, affidandolo a due motivi, avverso detta sentenza con estensione dell'impugnazione, ex art. 586 cod. proc. pen., all'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (come da allegato verbale di udienza) con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa di decisione della Corte Cost. con riferimento all'art. 59 I. 689/81. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen., osservando, come emerga ictu ocu/i, che la Corte territoriale, per mero refuso, nonostante nel dispositivo abbia espressamente dato atto di procedere in base all'art. 599 bis cod. proc. pen., decidendo sull'accordo delle parti, e nonostante anche in parte motiva abbia dato atto che gli imputati hanno dichiarato, per il tramite dei difensori di fiducia e procuratori speciali, di rinunciare ai residui motivi di gravame chiedendo l'accoglimento del solo motivo relativo alla riduzione della pena, tuttavia, nel dispositivo la pena è stata erroneamente confermata nella stessa misura; illogicità della motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 586 e 185 cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come dall'allegato verbale di udienza, con la quale è stata rigettata la richiesta di rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale con riferimento all'art. 59, comma 1, lett. d), I. 689/81 nella parte in cui prevede la rapina aggravata (art. 628, comma 3, cod. pen.) tra i reati ostativi alla sostituzione della pena detentiva, evidenziando che, a seguito di concordato, le pene applicate rientrano nel tetto per accedere al beneficio fissato dall'art. 53, comma 1, cod. proc. pen. (anni 4 di reclusione), ostandovi solo la qualificazione - art. 628, comma 3, cod. pen. - quale reato compreso nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 bis della I. 354/1975 per i quali l'art. 59, comma 1, lett. d) . I. cit. stabilisce che ia pena detentiva non può essere sostituita; la difesa chiede d dichiararsi nulla l'ordinanza con cui è stato rigettato il differimento in attesa della decisione della Corte costituzionale. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. In ordine al primo motivo, va rilevato che la Corte di Appello di Milano con ordinanza in data 01/11/2025 ha provveduto a correggere l'errore materiale del dispositivo letto in udienza e di quello trascritto in calce alla motivazione della sentenza emessa in data 09/06/2025 nei confronti dei tre ricorrenti; ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al primo motivo di ricorso. 23.2. Inammissibile in quanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di procedere alla sospensione del procedimento fino alla decisione della Corte costituzion4sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 59, comma 1 lett. D,.I. 689/1981 nella parte in cui prevede che la pena detentiva non può essere sostituita per uno dei reati c.d. ostativi. Va invero rammentato che è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale (n. 139, del 09/07/2026 dep. Il 29/09/2025) che ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022,. n. 150 (cfr. Corte cost. sent. 9 luglio 2025, dep. 29 luglio 2025, n. 139, Pres. Amoroso, rel. Viganò). 4. Per i motivi esposti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; ne consegue che non viene pronunciata condanna alle spese. P.Q.MIL 14 MAG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] GIiDI4 0 [OSCURATO:PERSONA] elli 3
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