CassazionedecretoSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 36990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2015, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di violenza privata e li aveva condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di merito ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, con il quale gli stessi ricorrenti ammettono che il decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione cartolare del giudizio di appello del 28 aprile 2023 è stato ritualmente notificato, ma si dolgono dell'omessa notificazione dei successivi rinvii del processo sino all'udienza del 4 febbraio 2025, in cui veniva emesso e notificato ai ricorrenti il dispositivo della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha affermato che, nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti (Sez. 5, n. 13428 del 22/02/2022, dep. 07/04/2022, Chiarelli, Rv. 282870) ed il medesimo principio è operante nel caso di specie, in cui era stata fissata l'udienza per la trattazione cartolare e non vi è stata richiesta di trattazione orale; - che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, è da ritenersi inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste avanzate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; - che nel caso di specie la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte ci