CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 22126 /201 6 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elet- tivamente domiciliat a presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma,via Conca d’Oro n. 221 (PEC –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:tempestività ricorso AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –controricorrente– avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Cam- panian. 2618 / 1 / 20 1 6 depositata i l 1 6 marzo 201 6 , e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione t ributaria regionale del la Campania n.2618/1/2016 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolaredi ditta individuale esercente attività di parrucchiere, avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Benevento n. 1119/1/2014 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricors o propostodalla contribuente avverso l’ avvis o di accertamento, relativo adII.DD. e IVA per l’anno di imposta 200 8 . 2.Le riprese, originate da una discrepanza tra manifestazione di capa- citàcontributiva, in particolare l’acquisto di un immobile con stipula del relativomutuo, e le dichiarazioni fiscali della contribuente non giustifi- cate,erano fondate - si legge nella sentenza impugnata - su indagini bancarieex art. 32 d.P.R. n.600/1973 e studi di settore . 3.Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso introdut- tivo per tardività, in quanto presentato oltre i termini dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 , calcolati a partire dal perfeziona- mento della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data 27.5.2013,a nulla rilevando il successivo ritiro del plico da parte della contribuenteavvenuto il 28.6.2013 . La decisione veniva integralmente confermatadalla sentenza d’appello. 4.Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassa- zionededucendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod.proc. civ., cui ha replicato l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: Conil primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applica- zionedell’art. 140 cod. proc. civ. , della legge n.890/82 e dell’art. 60 d.P.R.n.600/1973, nonché l’omessa motivazione circa un punto deci- sivoper avere il giudice d'appello mancato di ritenere che solo a far datadal ritiro del plico contenente l’avviso di accertamento, in quanto momentodi effettiva conoscenza della pretesa impositiva, è decorso il termineper impugnare l’atto con il ricorso introduttivo del giudizio . Ritenutoche, p er decidere sul motivo , è necessario acquisire il fascicolo d’ufficiodei gradi di merito , P.Q.M LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria l’acquisizione del fascicolod’ufficio de