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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11987/2024

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro l'l giugno 2023 - con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere -, limitatamente ai reati di cui ai capi 79) (detenzione illegittima di una pistola 9x21 senza matricola e di un fucile calibro 12 con matricola abrasa), 81) (ricettazione di una autovettura risultata appartenente a una società che ne aveva denunciato il furto) e 143) ( detenzione di un quantitativo imprecisato di marijuana ai fini di spaccio, aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen.).

In relazione agli altri reati l'ordinanza è stata, invece, annullata.

Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché dai precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, che hanno disvelato l'esistenza e l'operatività della cosca di riferimento.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenzia la assoluta gravità dei fatti in contestazione e le concrete modalità di svolgimento degli stessi, indicative, all'evidenza, della loro non occasionalità e dell'inserimento del ricorrente nell'ambiente criminale.

Ogni altra misura è stata correttamente ritenuta palesemente inadeguata.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Surace deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 79) e 81).

L'essere a conoscenza dei luoghi di nascondiglio delle armi non comporta il concorso nel reato presupposto.

La motivazione è illogica nella parte in cui si ritiene che Barbieri chieda al nipote Surace di spostare l'autovettura con le armi e nasconderla altrove, quando oramai si era proceduto al sequestro della stessa.

La conversazione avviene in un momento successivo al sequestro e l'autovettura che Barbieri chiede a Surace di spostare è quella normalmente usata da quest'ultimo.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 143).

Le conversazioni captate nelle quali si discute di stupefacenti non vedono coinvolto in alcun modo Surace, se non limitatamente a un debito di marijuana contratto da quest'ultimo con tale [OSCURATO:PERSONA].

Tale fatto storico non è contestato dalla difesa; ciò che viene avversato è, da un lato, la quantità di stupefacente acquistato, e, dall'altro, l'attività di spaccio che viene imputata a Surace.

Per quanto concerne la quantità dello stupefacente acquistato, nel proseguo della conversazione viene chiarito che il debito in questione era iniziato un anno e mezzo prima e lo stesso Surace chiarisce al suo pusher che si trattava di una richiesta di stupefacente fatta a livello personale, della quale in alcun modo doveva essere messo al corrente lo zio Francesco. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis

1. Tale aggravante era già stata esclusa dal G.i.p. in relazione agli altri due reati contestati al Surace.

La motivazione è illogica nella misura in cui ha ritenuto la ricorrenza dell'aggravante ricavandola dalla completa messa a disposizione dell'indagato per effettuare la cessione a Carone.

A tale affermazione non consegue necessariamente che il soggetto agente abbia anche agito con il dolo di agevolare la consorteria mafiosa.

Non è sufficiente l'aiuto prestato a uno specifico associato, anche se appartenente al vertice dell'associazione.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame si limita a formule di stile e ritiene erroneamente la proporzionalità e la adeguatezza della misura nonostante le vicende contestate siano risalenti all'anno 2019.

Nulla dice il Tribunale del riesame in ordine all'indicato domicilio fuori regione e in ordine alla circostanza che Surace si sia trasferito al nord Italia a far data dal mese di novembre 2022.

Non si è tenuto conto che Surace é incensurato.

3. La difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero, nella quale ribadisce che: - l'auto che Surace doveva spostare non era quella ricettata; - Surace ha acquistato la droga da Castagna a titolo personale; - Surace è incensurato.

A suo carico pende, attualmente, un solo procedimento penale per interposizione fittizia di beni; - per quanto attiene invece, all'affermata attualità dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il reato contestato risale all'anno 2019 e, che, non vi è prova alcuna di condotte latu sensu antigiuridiche, poste in essere dal Surace dal 2019 ad oggi; - Surace, nell'anno antecedente il suo arresto (2022), ha svolto una regolare attività lavorativa come operaio in campo edile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso contiene argomentazioni esclusivamente in fatto, e quindi inammissibili in sede di legittimità, non evidenziando illogicità o contraddittorietà della motivazione.

In particolare, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata - pur con qualche errore ininfluente, peraltro non rilevato nel ricorso - in ordine al concorso del Surace nella ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 81) e nella detenzione d'armi (capo 79). [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, puntualmente evidenziato le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] cl. '65 e il nipote [OSCURATO:PERSONA] cl. '01, dalle quali emergeva la disponibilità di munizioni e armi che i due interlocutori intendevano occultare in un pagliaio sito nei pressi dei loro terreni, nonché le conversazioni tra il primo e altro nipote, [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva che i due avevano occultato una autovettura in un locale dell'ingresso molto stretto circondato da erba alta e spine.

In data 23 luglio 2019 venivano, quindi, disposte perquisizioni locali all'interno degli appezzamenti di terreno di proprietà e in uso alle famiglie Barbieri al fine di rinvenire le armi occultate.

Effettivamente, nel terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era rinvenuta l'autovettura risultata asportata 1'11 gennaio 2019.

Nel corso della perquisizione, all'interno di un'intercapedine, vi era una busta in plastica di colore bianco contenente due passamontagna, mentre nel giardino antistante si rinveniva, oltre a numerose munizioni, la pistola 9X21, di cuì al capo di imputazione con due caricatoti.

In un ulteriore terreno abbandonato dai proprietari era rinvenuto il fucile con la matricola abrasa.

Non esistono le illogicità addotte nel ricorso, in quanto: • quando [OSCURATO:PERSONA] riferisce (progr. 3132) che hanno trovato le cartucce, lo zio omonimo dice immediatamente al Surace di togliere la macchina: è quindi evidente che si riferisca ad un'auto collegata all'attività criminosa, cioè all'auto ricettata, posto che le armi non sono state trovate in macchina (a p. 5 dell'ordinanza impugnata è scritto erroneamente che le armi erano nascoste nella macchina, ma così non è, come precisato a inizio p. 4).

E', quindi, logica e coerente la conclusione del Tribunale secondo cui Surace si rende disponibile a spostare l'automobile rubata (p. 5); • nella conversazione successiva (progr. 3198), Surace comunica allo zio che la perquisizione è ancora in corso e che i Carabinieri hanno trovato un fucile, hanno aperto il pagliaio di Agostino e «ora vanno a quell'altro là», aggiungendo che «è un problema».

La ricostruzione dei fatti é dunque corretta e, dal tenore delle conversazioni, risulta anche che la consapevolezza del Surace della presenza dell'auto e delle armi fosse antecedente al momento in cui avvengono i colloqui, così da integrare il concorso nei reati contestati.

3. Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui al capo 143), rispetto al quale il ricorrente si sofferma sull'irrilevante debito col Castagna, laddove il Surace risulta chiaramente mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente in suo possesso per la cessione urgente a tale Carone; il Tribunale del riesame richiama, inoltre, altre conversazioni, nelle quali si parla del prezzo di acquisto della marijuana.

La conferma della detenzione di sostanza stupefacente da parte dei Barbieri si ricava anche dalla vicenda relativa alla vendita di marijuana effettuata a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale il primo aveva maturato nei confronti del secondo un debito di tremila euro; in particolare, emergeva l'interessamento dei Barbieri e di [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione della controversia tra Surace e Castagna.

In altra conversazione si evince come il capo della 'ndrina sia contrariato dal fatto che il nipote [OSCURATO:PERSONA], unico incensurato fra tutti, abbia contratto un debito con [OSCURATO:PERSONA] relativo all'acquisto di marijuana, stante la volontà di Barbieri di lasciare fuori dall'attività illecita Cristian, affinché lo stesso metta a disposizione la sua figura pulita per la conduzione della impresa edile.

4. L'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. è stata ritenuta, in relazione al reato di cui al capo 143), con motivazione del tutto congrua, essendo evidente che la cessione di stupefacenti sia avverta nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso dei Barbieri. 4.1 Le esigenze cautelari e la scelta della misura sono state debitamente valutate, sulla scorta dei precedenti penali e della vicinanza alla cosca Barbieri, con riferimento anche ai requisiti di concretezza e attualità.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro l'l giugno 2023 - con la quale è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia cautelare in carcere -, limitatamente ai reati di cui ai capi 79) (detenzione illegittima di una pistola 9x21 senza matricola e di un fucile calibro 12 con matricola abrasa), 81) (ricettazione di una autovettura risultata appartenente a una società che ne aveva denunciato il furto) e 143) ( detenzione di un quantitativo imprecisato di marijuana ai fini di spaccio, aggravata dall'art. 416-bis 1 cod. pen.). In relazione agli altri reati l'ordinanza è stata, invece, annullata. Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, nonché dai precedenti provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, che hanno disvelato l'esistenza e l'operatività della cosca di riferimento. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame evidenzia la assoluta gravità dei fatti in contestazione e le concrete modalità di svolgimento degli stessi, indicative, all'evidenza, della loro non occasionalità e dell'inserimento del ricorrente nell'ambiente criminale. Ogni altra misura è stata correttamente ritenuta palesemente inadeguata. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione Surace deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 79) e 81). L'essere a conoscenza dei luoghi di nascondiglio delle armi non comporta il concorso nel reato presupposto. La motivazione è illogica nella parte in cui si ritiene che Barbieri chieda al nipote Surace di spostare l'autovettura con le armi e nasconderla altrove, quando oramai si era proceduto al sequestro della stessa. La conversazione avviene in un momento successivo al sequestro e l'autovettura che Barbieri chiede a Surace di spostare è quella normalmente usata da quest'ultimo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo 143). Le conversazioni captate nelle quali si discute di stupefacenti non vedono coinvolto in alcun modo Surace, se non limitatamente a un debito di marijuana contratto da quest'ultimo con tale [OSCURATO:PERSONA]. Tale fatto storico non è contestato dalla difesa; ciò che viene avversato è, da un lato, la quantità di stupefacente acquistato, e, dall'altro, l'attività di spaccio che viene imputata a Surace. Per quanto concerne la quantità dello stupefacente acquistato, nel proseguo della conversazione viene chiarito che il debito in questione era iniziato un anno e mezzo prima e lo stesso Surace chiarisce al suo pusher che si trattava di una richiesta di stupefacente fatta a livello personale, della quale in alcun modo doveva essere messo al corrente lo zio Francesco. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1. Tale aggravante era già stata esclusa dal G.i.p. in relazione agli altri due reati contestati al Surace. La motivazione è illogica nella misura in cui ha ritenuto la ricorrenza dell'aggravante ricavandola dalla completa messa a disposizione dell'indagato per effettuare la cessione a Carone. A tale affermazione non consegue necessariamente che il soggetto agente abbia anche agito con il dolo di agevolare la consorteria mafiosa. Non è sufficiente l'aiuto prestato a uno specifico associato, anche se appartenente al vertice dell'associazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame si limita a formule di stile e ritiene erroneamente la proporzionalità e la adeguatezza della misura nonostante le vicende contestate siano risalenti all'anno 2019. Nulla dice il Tribunale del riesame in ordine all'indicato domicilio fuori regione e in ordine alla circostanza che Surace si sia trasferito al nord Italia a far data dal mese di novembre 2022. Non si è tenuto conto che Surace é incensurato. 3. La difesa ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del Pubblico ministero, nella quale ribadisce che: - l'auto che Surace doveva spostare non era quella ricettata; - Surace ha acquistato la droga da Castagna a titolo personale; - Surace è incensurato. A suo carico pende, attualmente, un solo procedimento penale per interposizione fittizia di beni; - per quanto attiene invece, all'affermata attualità dell'esigenza di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., il reato contestato risale all'anno 2019 e, che, non vi è prova alcuna di condotte latu sensu antigiuridiche, poste in essere dal Surace dal 2019 ad oggi; - Surace, nell'anno antecedente il suo arresto (2022), ha svolto una regolare attività lavorativa come operaio in campo edile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso contiene argomentazioni esclusivamente in fatto, e quindi inammissibili in sede di legittimità, non evidenziando illogicità o contraddittorietà della motivazione. In particolare, l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata - pur con qualche errore ininfluente, peraltro non rilevato nel ricorso - in ordine al concorso del Surace nella ricettazione della [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 81) e nella detenzione d'armi (capo 79). [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, puntualmente evidenziato le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] cl. '65 e il nipote [OSCURATO:PERSONA] cl. '01, dalle quali emergeva la disponibilità di munizioni e armi che i due interlocutori intendevano occultare in un pagliaio sito nei pressi dei loro terreni, nonché le conversazioni tra il primo e altro nipote, [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva che i due avevano occultato una autovettura in un locale dell'ingresso molto stretto circondato da erba alta e spine. In data 23 luglio 2019 venivano, quindi, disposte perquisizioni locali all'interno degli appezzamenti di terreno di proprietà e in uso alle famiglie Barbieri al fine di rinvenire le armi occultate. Effettivamente, nel terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era rinvenuta l'autovettura risultata asportata 1'11 gennaio 2019. Nel corso della perquisizione, all'interno di un'intercapedine, vi era una busta in plastica di colore bianco contenente due passamontagna, mentre nel giardino antistante si rinveniva, oltre a numerose munizioni, la pistola 9X21, di cuì al capo di imputazione con due caricatoti. In un ulteriore terreno abbandonato dai proprietari era rinvenuto il fucile con la matricola abrasa. Non esistono le illogicità addotte nel ricorso, in quanto: • quando [OSCURATO:PERSONA] riferisce (progr. 3132) che hanno trovato le cartucce, lo zio omonimo dice immediatamente al Surace di togliere la macchina: è quindi evidente che si riferisca ad un'auto collegata all'attività criminosa, cioè all'auto ricettata, posto che le armi non sono state trovate in macchina (a p. 5 dell'ordinanza impugnata è scritto erroneamente che le armi erano nascoste nella macchina, ma così non è, come precisato a inizio p. 4). E', quindi, logica e coerente la conclusione del Tribunale secondo cui Surace si rende disponibile a spostare l'automobile rubata (p. 5); • nella conversazione successiva (progr. 3198), Surace comunica allo zio che la perquisizione è ancora in corso e che i Carabinieri hanno trovato un fucile, hanno aperto il pagliaio di Agostino e «ora vanno a quell'altro là», aggiungendo che «è un problema». La ricostruzione dei fatti é dunque corretta e, dal tenore delle conversazioni, risulta anche che la consapevolezza del Surace della presenza dell'auto e delle armi fosse antecedente al momento in cui avvengono i colloqui, così da integrare il concorso nei reati contestati. 3. Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui al capo 143), rispetto al quale il ricorrente si sofferma sull'irrilevante debito col Castagna, laddove il Surace risulta chiaramente mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lo stupefacente in suo possesso per la cessione urgente a tale Carone; il Tribunale del riesame richiama, inoltre, altre conversazioni, nelle quali si parla del prezzo di acquisto della marijuana. La conferma della detenzione di sostanza stupefacente da parte dei Barbieri si ricava anche dalla vicenda relativa alla vendita di marijuana effettuata a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale il primo aveva maturato nei confronti del secondo un debito di tremila euro; in particolare, emergeva l'interessamento dei Barbieri e di [OSCURATO:PERSONA] per la risoluzione della controversia tra Surace e Castagna. In altra conversazione si evince come il capo della 'ndrina sia contrariato dal fatto che il nipote [OSCURATO:PERSONA], unico incensurato fra tutti, abbia contratto un debito con [OSCURATO:PERSONA] relativo all'acquisto di marijuana, stante la volontà di Barbieri di lasciare fuori dall'attività illecita Cristian, affinché lo stesso metta a disposizione la sua figura pulita per la conduzione della impresa edile. 4. L'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. è stata ritenuta, in relazione al reato di cui al capo 143), con motivazione del tutto congrua, essendo evidente che la cessione di stupefacenti sia avverta nell'interesse dell'associazione di tipo mafioso dei Barbieri. 4.1 Le esigenze cautelari e la scelta della misura sono state debitamente valutate, sulla scorta dei precedenti penali e della vicinanza alla cosca Barbieri, con riferimento anche ai requisiti di concretezza e attualità. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempime
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