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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30225/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 10 marzo 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è generico, posto che le deduzioni a sostegno non si confrontano affatto con la ratio decidendi sottesa alla statuizione al riguardo, ossia l'abitualità del reato, ostativa all'applicazione dell'istituto, desunta dalla condanna definitiva dell'imputato per cinque episodi di furto, costituenti, all'evidenza, reati della stessa indole rispetto a quello di cui alla regiudicanda (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n.7 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 10 marzo 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è generico, posto che le deduzioni a sostegno non si confrontano affatto con la ratio decidendi sottesa alla statuizione al riguardo, ossia l'abitualità del reato, ostativa all'applicazione dell'istituto, desunta dalla condanna definitiva dell'imputato per cinque episodi di furto, costituenti, all'evidenza, reati della stessa indole rispetto a quello di cui alla regiudicanda (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugli
Sentenza Cassazione n. 30225/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris