CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ribadita dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. perì., è reiterativo e manifestamente infondato, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che - p. 6 - richiama la costante giurisprudenza che esclude lo stato di necessità quando si sopperisca con la condotta delittuosa in questione a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520); considerato che il secondo motivo che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di congrua motivazione che richiama l'entità della lesione del bene giuridico protetto, la durata della condotta criminosa e il conseguente danno alla persona offesa, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo in tema di "misure alternative" è manifestamente infondato, poiché l'applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa (viceversa riconosciuto) e il giudice non sarebbe tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 202, S., Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, S. Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re Es/tensore Il