CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15943-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1 1 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1858/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15943 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 15943/2020 Agenzia dei Monopoli e delle Dogane c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle Dogane e dei Moncpoli ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno 2010, da parte di [OSCURATO:PERSONA] GMBH, ha accolto l'appello della società contribuente e annullato l'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA], riunito il procedimento ad altro ritenuto una mera duplicazione, ha ritenuto, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018, che "in difetto del requisito di soggettività passiva dell'imposta in capo al centro trasmissione dati... viene meno anche il conseguente obbligo solidale fatto valore nei confronti della società ricorrente". [OSCURATO:PERSONA] GMBH si costituisce con controricorso e deposita /) memoria. Chiede la rimessione alla sezione quinta civile, come già nell'udienza del 27 ottobre 2020. Ribadisce l'inapplicabilità dell'Iva ai concorsi pronostici. Considerato che: 1. Va preliminarmente respinta l'istanza di rinvio alla sezione quinta, essendosi nelle more la Corte a sezioni semplici pronunciata sul tema dell'applicabilità dell'Iva ai concorsi pronostici, rilevando che: " l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragione che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e applicandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE" (Cass. 25450/2021, Quinta Sezione Civile). 2. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento, per violazione dell'art. 327 c.p.c., ex art. 360 n.4 c.p.c., essendo stato l'atto di appello proposto dalla società oltre il termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza (20.03.2017, con scadenza 20.10.2017, a fronte della spedizione avvenuta il 23.10.2017). 1.1. Il motivo è infondato, essendo il termine di scadenza per la proposizione dell'appello individuabile nella data del 20 ottobre 2017, in quanto, come si evince dagli atti di causa, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e impugnata in data 23.10.2017 e quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione, di cui all'art. 327 c.p.c.. 3. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/92, per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto il ricorso iscritto al n. di R.g.a. 1937/2017 riferito alla sentenza n. 319/4/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, invece che sentenza n. 316/4/2017. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha ritenuto che entrambi i fascicoli fossero riferiti all'impugnazione della sentenza n. 319/4/2017. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha ritenuto che il ricorso iscritto al n. di R.g.a. 1937/2017 si riferisse alla sentenza n. 319/4/2017, ma evince che il ricorso n.1799/2017, oggetto del giudizio, è riferito alla sentenza n. 319/2017 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze. Preliminarmente ha infatti statuito che: "al presente giudizio [R.g.a. 1799/2017, sentenza n. 319/2017] deve essere riunito quello di cui al n. 1937/2017 RGA trattando di mera duplicazione dei fascicoli". L'eventuale errata cognizione circa la duplicazione dei fascicoli, statuita dal giudice di merito, non è sindacabile in tale sede di legittimità. 4. Col terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. 504/ 1998 e art. 1 comma 66 lett. b) I. 20/2010 ex art. 360 n.3 c.p.c., per non aver la [OSCURATO:PERSONA] correttamente interpretato la sentenza della Corte Costituzionale, n. 27/2018 quanto alla legittimazione passiva del bookmaker. 5. Il motivo è fondato. 5.1. Riguardo il presupposto e il soggetto passivo del tributo, questa Corte, si è già espressa con svariate pronunce (ex pluribus Cass. n. 8757 del 2021; Cass n. 9144 del 2021; Cass. 9530 del 2021), statuendo la legittimazione passiva sia del bookmaker, sia del titolare della ricevitoria. 5.2. Ciò sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Cost. 27/2018, ove è escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto di terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "oreanizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un' attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa de la trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. Sicché, ha specificato, l'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto la Corte Costituzionale, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi dl concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra titolare della ricevitoria che agisce per conto di terni e bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibiità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. In ogni caso, poi, della sussistenza (evidente in questo caso) di autonomi rapporto obbligatori. 5.3. Per conseguenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Igs. n. 504/1998, art. 3, e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione d'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. 220 del 2010 (Corte Cost. 23 gennaio 2018, n. 27). Questa Corte ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. 5.4. Ne consegue anzitutto che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, come quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione; inoltre, che l'incostituzionalità è destinata a investire, quanto alle ricevitorie, anche i rapporti in essere nel 2011, se risalenti ad epoca precedente, nei limiti in cui non consentono la traslazione d'imposta. 6. Va conclusivamente accolto il terzo motivo del ricorso; rigettati il primo e il secondo motivo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo