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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06783/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30741/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentatae difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Roma, via della Meloria n. 61, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanotti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3163/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 17 settembre2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. In forza d ella sentenza del la Corte d ’a ppello di Napoli n. 4160/2014, di conferma della pronuncia in prime cure emessa dal Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Marano, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (originaria parte del giudizio concluso con la predetta sentenza), precetto (prodromico ad esecuzione per obbligo di fare ex art . 612 cod. proc. civ.) per la eliminazione di opere murarie, manufatti, pertinenze ed accessori realizzati nelle parti comuni di un fabbricato in Mugnano di Napoli. 2.Avverso tale atto, l’intimata spiegò opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615,primo comma, cod. proc. civ., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], circostanza contrastata dall’opposta con la deduzione della invalidità o inefficacia della dichiarazione di rinunciaall’eredità.

3. L’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata, con dichiarazione di inefficacia della rinuncia all’eredità, dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.

«612-615-579-979-1014 e 2043 cod. civ. e degli artt. 978 e ss. cod. civ.» nonché violazione degli «artt. 112-113-115-116 cod. proc. civ. - omessa pretermessa pronuncia secondo diritto – omessa valutazione degli atti del processo».

Si assume, in estrema sintesi, che il titolo esecutivo azionato, in accoglimento di azione di natura reale, recassecondanna di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di possessore ed usufruttuario delle parti comuni luogo di abusiva realizzazione di opere e manufatti, sicché la relativa r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] obbligazione, avente ad oggetto prestazioni di natura infungibile, era da considerarsi - in conseguenza del decesso del titolare del diritto di usufrutto - intrasmissibile e, in ogni caso, non trasmessa all’ intimata (in questa sede ricorrente), dacché da epoca anteriore alla morte dell’usufruttuario non più in possesso dei beni e nemmeno nuda proprietaria degli stessi, in quanto alienati a terzi.

1.1. Il motivo è infondato.

Nell’intendere il contenuto e la portata del titolo esecutivo di matrice giudiziale posto a base dell’opposta intimazione, il giudice territoriale ha, con diffusa ed approfondita motivazione, ravvisato la natura personale dell’azione a suo tempo esperita (ed accolta nella sentenza azionata) in danno dell’autore dell’illecita realizzazione dei manufatti nelle parti comuni dell’edificio; per l’effetto, ha ritenuto «l’obbligo di riduzione in pristino, gravante su [OSCURATO:PERSONA], un’obbligazione risarcitoria in forma specifica, certamente trasmissibile agli eredi del debitore obbligato».

L’interpretazione del titolo in tal guisa offerta non è invero scalfita dalla doglianza di parte ricorrente, la quale, senza farsi carico di attingere in maniera idoneamente critica siffatta lettura ermeneutica, si limita a reiterare anche qui l’eccezione di difetto di legittimazione passiva argomentata sulla qualità di usufruttuario del condannato e sulla intrasmissibilità dell’obbligazione (ad una prestazione infungibile poiché concernente tale veste soggettiva), elemento invece irrilevante nella prospettiva esegetica seguita dalla Corte d’appello napoletana, logica e coerente nell’inferire (in punto di individuazione del soggetto passivo della condanna azionata) i corollari d e lla natura personale dell’azione accolta nel titolo esecutivo.

È appena il caso di osservare, poi, che le considerazioni svolte in ordine alla conformità a diritto della statuizione azionata esulino, versandosi in tema di esecuzione minacciata su titolo giudiziale, dal r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimo thema decidendum dell’opposizione all’esecuzione, giudizio al quale è istituzionalmente estraneo ogni apprezzamento su eventuali vizi intrinseci del titolo.

2. Il secondo motivo, portante censure plurime e di varia natura, lamenta«violazione e falsa applicazione degli artt. 474 - 476 - 485 e 519 cod. civ. - insussistenza accettazione tacita eredità – validità ed efficacia della rinuncia all’eredità -violazione e falsa applicazione artt.527 – 1298 - 1854 e 2697 cod. civ. - insussistenza – assenza onere probatorio nonché artt. 2727 e 2729 cod. civ. – assenza elementi presuntivi –violazione artt. 113 – 115 e 116 cod. proc. civ. ».

Ad avviso dell’impugnante, «non può essere condiviso l’assunto della Corte secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta erede pura e semplice avendo asseritamente sottratto alcuni beni ereditari ed omesso l’inventario prescritto dall’art. 485 cod. civ.»: non è infatti dimostrato che il prelievo della somma di euro 1.200 dal libretto postale intestato al de cuius [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] (e, per conseguenza, che ella «abbia sottratto beni ereditari al patrimonio relitto»); non vi è stata poi «alcuna violazione dell’obbligo d’inventario, atteso che [OSCURATO:PERSONA] possedeva il libretto postale quale cointestataria» sicché «il prelievo ben sarebbe potuto rientrare negli atti di gestione che può compiere ciascun cointestatario ai sensi dell’art. 1854 cod. civ.», non assumendo «alcun rilievo la circostanza che i soldi depositati appartenessero solo al de cuius».

Sostiene ancora laricorrente che il prelievo in questione «non abbia i crismi della certezza e dell’univocità necessari per poter configurare un’accettazione tacita di eredità» e neanche «considerarsi una rinuncia che importi accettazione» ex art. 478 cod. civ. , apprendo p eraltro nel caso l’inventario «formalità inutile ai suoi effetti, anche sotto il profilo pragmatico procedere ad inventariare la esigua ed irrilevante somma certa di euro 1.200 sarebbe stato ultroneo». r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ultimo, si evidenzia che la ricorrente non ha mai posseduto «l’area della ex [OSCURATO:PERSONA]» e non ha alcun legame con l’edificio di Mugnano di Napoli, luogo di edificazione delle opere abusive.

2.1. Il complesso motivo, testé riassunto, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.2. È inammissibile laddove nega l ’avvenuta prova in giudizio del prelievo di somme, presupposto dell’operatività degli artt. 485 e 527 cod. civ. ritenuta dal giudice territoriale per affermare la qualità di erede della intimata qui ricorrente: la doglianza si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento sulla ricostruzione degli accadimenti fattuali operata dalla gravata sentenza, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

Del pari inammissibili gli argomenti spesi a suffragio della non configurabilità nella specie di un’accettazione tacita dell’eredità: il giudice di merito ha infatti ravvisato nella vicenda la diversa fattispecie dell’acquisizione della qualità di erede per condotta concludente, reputando integrati gli elementi integrativi della mancata redazione dell’inventario ad opera del chiamato in possesso dei beni ereditari (art.485 cod. civ.) e della sottrazione, per effetto del prelievo di somme, di beni spettanti all’eredità (art. 527 cod. civ.).

2.3. È invece infondato in relazione agli altri profili di censura.

In primo luogo, laddove si prospetta la riferibilità del prelievo all’esercizio delle facoltà di cointestatario delle somme: la deduzione, formulata peraltro nei trascritti te rmini ipotetici o dubitativi ( « ben sarebbe potuto»), è contraddetta dalla stessa ricorrente, quando (in prosieguo di esposizione) asseriscela propria qualità di amministratrice del conto dell’anziano genitore [OSCURATO:PERSONA] : circostanza, quest’ultima, che, al fondo, finisce per confermare la qualificazione data dalla sentenza (anch’essa non validamente criticata) di [OSCURATO:PERSONA] quale mero gestore del conto del defunto genitore. r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari, eguale valutazione di infondatezza merita la tesi dell’inesistenza di un obbligo di inventario a carico dell’intimata: espressamente riconosciuta l’appartenenza soltanto al de cuius delle somme giacenti sul conto (pag. 21 del ricorso), queste ultime configuravano massa relitta, in ordine quanto meno alla quale, nei tre mesi successivi, [OSCURATO:PERSONA], in possesso d i esse, avrebbe dovuto rendere il conto agli altri chiamati all’eredità mediante la redazione del prescritto inventario, obbligo da cui non era certo esonerata in ragione della modestia degli importi.

Da ultimo, inconferenti le osservazioni circa il possesso dei beni immobili, al qual e la trama argomentativa della impugnata sentenza non fa alcun riferimentoe che restano quindi estranee alle ragioni poste a base della qui gravata sentenza.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30741/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappresentatae difesa –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Roma, via della Meloria n. 61, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanotti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 3163/2020della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 17 settembre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del10 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza d ella sentenza del la Corte d ’a ppello di Napoli n. 4160/2014, di conferma della pronuncia in prime cure emessa dal Tribunale di Napoli –sezione distaccata di Marano, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (originaria parte del giudizio concluso con la predetta sentenza), precetto (prodromico ad esecuzione per obbligo di fare ex art . 612 cod. proc. civ.) per la eliminazione di opere murarie, manufatti, pertinenze ed accessori realizzati nelle parti comuni di un fabbricato in Mugnano di Napoli. 2.Avverso tale atto, l’intimata spiegò opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615,primo comma, cod. proc. civ., eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], circostanza contrastata dall’opposta con la deduzione della invalidità o inefficacia della dichiarazione di rinunciaall’eredità. 3. L’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata, con dichiarazione di inefficacia della rinuncia all’eredità, dalla decisione in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. «612-615-579-979-1014 e 2043 cod. civ. e degli artt. 978 e ss. cod. civ.» nonché violazione degli «artt. 112-113-115-116 cod. proc. civ. - omessa pretermessa pronuncia secondo diritto – omessa valutazione degli atti del processo». Si assume, in estrema sintesi, che il titolo esecutivo azionato, in accoglimento di azione di natura reale, recassecondanna di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di possessore ed usufruttuario delle parti comuni luogo di abusiva realizzazione di opere e manufatti, sicché la relativa r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] obbligazione, avente ad oggetto prestazioni di natura infungibile, era da considerarsi - in conseguenza del decesso del titolare del diritto di usufrutto - intrasmissibile e, in ogni caso, non trasmessa all’ intimata (in questa sede ricorrente), dacché da epoca anteriore alla morte dell’usufruttuario non più in possesso dei beni e nemmeno nuda proprietaria degli stessi, in quanto alienati a terzi. 1.1. Il motivo è infondato. Nell’intendere il contenuto e la portata del titolo esecutivo di matrice giudiziale posto a base dell’opposta intimazione, il giudice territoriale ha, con diffusa ed approfondita motivazione, ravvisato la natura personale dell’azione a suo tempo esperita (ed accolta nella sentenza azionata) in danno dell’autore dell’illecita realizzazione dei manufatti nelle parti comuni dell’edificio; per l’effetto, ha ritenuto «l’obbligo di riduzione in pristino, gravante su [OSCURATO:PERSONA], un’obbligazione risarcitoria in forma specifica, certamente trasmissibile agli eredi del debitore obbligato». L’interpretazione del titolo in tal guisa offerta non è invero scalfita dalla doglianza di parte ricorrente, la quale, senza farsi carico di attingere in maniera idoneamente critica siffatta lettura ermeneutica, si limita a reiterare anche qui l’eccezione di difetto di legittimazione passiva argomentata sulla qualità di usufruttuario del condannato e sulla intrasmissibilità dell’obbligazione (ad una prestazione infungibile poiché concernente tale veste soggettiva), elemento invece irrilevante nella prospettiva esegetica seguita dalla Corte d’appello napoletana, logica e coerente nell’inferire (in punto di individuazione del soggetto passivo della condanna azionata) i corollari d e lla natura personale dell’azione accolta nel titolo esecutivo. È appena il caso di osservare, poi, che le considerazioni svolte in ordine alla conformità a diritto della statuizione azionata esulino, versandosi in tema di esecuzione minacciata su titolo giudiziale, dal r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimo thema decidendum dell’opposizione all’esecuzione, giudizio al quale è istituzionalmente estraneo ogni apprezzamento su eventuali vizi intrinseci del titolo. 2. Il secondo motivo, portante censure plurime e di varia natura, lamenta«violazione e falsa applicazione degli artt. 474 - 476 - 485 e 519 cod. civ. - insussistenza accettazione tacita eredità – validità ed efficacia della rinuncia all’eredità -violazione e falsa applicazione artt.527 – 1298 - 1854 e 2697 cod. civ. - insussistenza – assenza onere probatorio nonché artt. 2727 e 2729 cod. civ. – assenza elementi presuntivi –violazione artt. 113 – 115 e 116 cod. proc. civ. ». Ad avviso dell’impugnante, «non può essere condiviso l’assunto della Corte secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuta erede pura e semplice avendo asseritamente sottratto alcuni beni ereditari ed omesso l’inventario prescritto dall’art. 485 cod. civ.»: non è infatti dimostrato che il prelievo della somma di euro 1.200 dal libretto postale intestato al de cuius [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA] (e, per conseguenza, che ella «abbia sottratto beni ereditari al patrimonio relitto»); non vi è stata poi «alcuna violazione dell’obbligo d’inventario, atteso che [OSCURATO:PERSONA] possedeva il libretto postale quale cointestataria» sicché «il prelievo ben sarebbe potuto rientrare negli atti di gestione che può compiere ciascun cointestatario ai sensi dell’art. 1854 cod. civ.», non assumendo «alcun rilievo la circostanza che i soldi depositati appartenessero solo al de cuius». Sostiene ancora laricorrente che il prelievo in questione «non abbia i crismi della certezza e dell’univocità necessari per poter configurare un’accettazione tacita di eredità» e neanche «considerarsi una rinuncia che importi accettazione» ex art. 478 cod. civ. , apprendo p eraltro nel caso l’inventario «formalità inutile ai suoi effetti, anche sotto il profilo pragmatico procedere ad inventariare la esigua ed irrilevante somma certa di euro 1.200 sarebbe stato ultroneo». r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ultimo, si evidenzia che la ricorrente non ha mai posseduto «l’area della ex [OSCURATO:PERSONA]» e non ha alcun legame con l’edificio di Mugnano di Napoli, luogo di edificazione delle opere abusive. 2.1. Il complesso motivo, testé riassunto, è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.2. È inammissibile laddove nega l ’avvenuta prova in giudizio del prelievo di somme, presupposto dell’operatività degli artt. 485 e 527 cod. civ. ritenuta dal giudice territoriale per affermare la qualità di erede della intimata qui ricorrente: la doglianza si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad un nuovo apprezzamento sulla ricostruzione degli accadimenti fattuali operata dalla gravata sentenza, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. Del pari inammissibili gli argomenti spesi a suffragio della non configurabilità nella specie di un’accettazione tacita dell’eredità: il giudice di merito ha infatti ravvisato nella vicenda la diversa fattispecie dell’acquisizione della qualità di erede per condotta concludente, reputando integrati gli elementi integrativi della mancata redazione dell’inventario ad opera del chiamato in possesso dei beni ereditari (art.485 cod. civ.) e della sottrazione, per effetto del prelievo di somme, di beni spettanti all’eredità (art. 527 cod. civ.). 2.3. È invece infondato in relazione agli altri profili di censura. In primo luogo, laddove si prospetta la riferibilità del prelievo all’esercizio delle facoltà di cointestatario delle somme: la deduzione, formulata peraltro nei trascritti te rmini ipotetici o dubitativi ( « ben sarebbe potuto»), è contraddetta dalla stessa ricorrente, quando (in prosieguo di esposizione) asseriscela propria qualità di amministratrice del conto dell’anziano genitore [OSCURATO:PERSONA] : circostanza, quest’ultima, che, al fondo, finisce per confermare la qualificazione data dalla sentenza (anch’essa non validamente criticata) di [OSCURATO:PERSONA] quale mero gestore del conto del defunto genitore. r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pari, eguale valutazione di infondatezza merita la tesi dell’inesistenza di un obbligo di inventario a carico dell’intimata: espressamente riconosciuta l’appartenenza soltanto al de cuius delle somme giacenti sul conto (pag. 21 del ricorso), queste ultime configuravano massa relitta, in ordine quanto meno alla quale, nei tre mesi successivi, [OSCURATO:PERSONA], in possesso d i esse, avrebbe dovuto rendere il conto agli altri chiamati all’eredità mediante la redazione del prescritto inventario, obbligo da cui non era certo esonerata in ragione della modestia degli importi. Da ultimo, inconferenti le osservazioni circa il possesso dei beni immobili, al qual e la trama argomentativa della impugnata sentenza non fa alcun riferimentoe che restano quindi estranee alle ragioni poste a base della qui gravata sentenza. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. 5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 30741/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovu
Sentenza Cassazione n. 06783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris