CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che ha parzialmente rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, subita in ordine il reato di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4 e 61, n. 1, cod. pen. - per il quale era stato arrestato in data 08/12/2017 -, per avere tentato di uccidere con un coltello, avente lama lunga 41 cm., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenuto a difendere il primo, riportando un'ampia ferita al gomito del braccio, usato come scudo. 1.2. Nell'interrogatorio per la convalida dell'arresto, l'istante, nel negare gli addebiti, aveva riferito che il suo datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva iniziato a picchiarlo perché egli non aveva acconsentito a che Zhao trattenesse la somma di 500 euro sulla paga; che ai primi si era aggiunto un terzo aggressore, [OSCURATO:PERSONA]; che egli era riuscito a scappare dopo essere caduto per terra, rifugiandosi nella cucina del ristorante dove lavorava come cuoco, ed afferrando, per difesa, un coltello da sushi. Ne era nata una colluttazione - ai tre aggressori associandosi nel frattempo una quarta persona, Liao -, nella quale He aveva, per difesa íferito qualcuno di loro. 1.3. Il 28/12/2017, il Tribunale del riesame aveva confermato l'ordinanza di custodia cautelare, pur indicando la necessità di precisare meglio i termini della colluttazione mediante l'accertamento del numero di persone che vi avevano preso parte. Il 22/05/2018, la Corte di cassazione rigettava il ricorso avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame. 1.4. Con sentenza del 25/03/2019 (divenuta irrevocabile il 30/07/2019), il Tribunale di Torino ha assolto l'imputato, ritenendolo non punibile per avere egli agito in stato di legittima difesa, confermando la ricostruzione dei fatti da lui resa sin nell'immediatezza, evidenziando che il prevenuto era stato costretto ad agire per la necessità di difendersi e sottolineando la linearità della versione da lui fornita, ampiamente confermata dai testi escussi. Era emerso che l'uomo non era mosso da alcun animus necandi e che aveva agito in quel modo perché non aveva più vie di fuga ed era già stato violentemente malmenato dai suoi aggressori. 2. Il ricorso consta di cinque motivi. 2.1. Con i primi due, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte di appello escluso l'accoglimento della domanda di riparazione per l'intero periodo di detenzione patito dall'imputato, avendo ravvisato nella sua condotta processuale un profilo di colpa, sinergico all'applicazione ed al mantenimento della custodia cautelare. In particolare, la Corte territoriale ha attribuito valenza significativa, ai fini del rigetto della domanda, al fatto che,„ solo nell'udienza dibattimentale del 16/01/2019, e non prima, l'imputato abbia riferito della sua impossibilità di allontanarsi dal luogo del pestaggio dirigendosi non verso la cucina del ristorante ma guadagnando la via pubblica, essendo tale ultima soluzione non praticabile in quel frangente, atteso che il cancello elettrico del cortile del ristorante era in quel momento chiuso e impediva di fuggire all'esterno e raggiungere la via pubblica. Non corrisponde poi al vero quanto affermato nell'ordinanza impugnata laddove si sostiene che il dettaglio relativo al cancello elettrico del cortile del ristorante «è stato quello che ha consentito di inquadrare il fatto nella legittima difesa con la conseguente assoluzione», poiché il Tribunale di Torino ha spiegato di aver tratto il proprio convincimento da tutte le testimonianze assunte, non solo dall'esame dell'imputato, analizzando gli eventi sulla base degli stessi elementi e fonti di prova che avevano già a disposizione la Procura, il Gip e gli altri giudici della fase cautelare. Significativa appare la circostanza che i testimoni oculari, escussi dal Tribunale prima dell'esame dell'imputato, siano stati tutti quelli indicati soltanto nella lista testi del Pubblico ministero, di cui già si erano raccolte le sommarie informazioni nella fase delle indagini. In sostanza, la decisione del Tribunale sulla sussistenza della scriminante è stata adottata non sulla scorta di quanto dichiarato dall'imputato nell'udienza del 16 gennaio 2019, ma dall'analisi in chiave logica di tutte le prove dichiarative assunte sin dall'inizio dell'istruzione dibattimentale le quali erano, in massima parte, confermative delle risultanze delle indagini preliminari e di quanto sostenuto dall'imputato sin dall'interrogatorio reso all'udienza di convalida, in cui ha riferito di essere stato costretto ad agire per difendersi. La Procura ha preferito dare credito alle versioni fornite da soggetti rivelatOsi inattendibili e, in vario modo, interessati senza mai aver voluto approfondire la versione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione, peraltro, non ha neppure specificato le ragioni per cui la colpa da esso ravvisata sarebbe da qualificarsi come "grave", conseguendone carenza di motivazione sul punto. Nel negare all'istante l'indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione anche per tutto il periodo antecedente il 16 gennaio 2019, la Corte sabauda non ha fatto buon governo dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in quanto H% né prima né successivamente alla perdita della libertà, ha mai determinato, con la propria condotta (anche processuale), la formazione di un quadro indiziario idoneo indurre all'adozione o alla conferma del provvedimento restrittivo, avendo egli, sin da subito, dichiarato di essersi limitato a difendersi dall'aggressione che stava subendo ad opera di altri. 2.2. Con il terzo e il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte territoriale limitato l'accoglimento della domanda ai soli 58 giorni trascorsi agli arresti domiciliari e con esclusione di ogni ulteriore danno che non fosse quello dell'ingiusta detenzione. È, peraltro, la stessa ordinanza impugnata a richiamare l'orientamento giurisprudenzialeva mente del quale la liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione va disancorata da criteri o parametri rigidi, dovendosi, al riguardo, procedere con equità valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che siano derivate dalla i le7, I privazione l libertà. Nel caso in esame, la Corte distrettuale non ha tenuto in considerazione che la discussione all'origine della vicenda era dovuta alla decisione di He di lasciare l'occupazione alle dipendenze dei datori di lavoro dell'epoca per iniziare l'indomani stesso un nuovo, maggiormente remunerativo, lavoro presso un altro ristorante: è dunque dimostrato il danno economico derivante dalla perdita dell'opportunità lavorativa. Né sono state tenute in alcun conto le allegazioni di parte sul clamore mediatico suscitato dall'arresto del cittadino cinese, in specie presso la comunità di appartenenza. 2.3. Con il quinto motivo, infine, si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per essere stato disatteso l'obbligo di inserire nel provvedimento, a fronte dell'avvenuta, specifica, formulazione di una domanda sul riconoscimento degli interessi sulla somma capitale liquidata a titolo di indennizzo, un'espressa pronuncia giudiziale, conformemente agli insegnamenti della Corte Suprema. 3. Con memoria tempestivamente depositata, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che il ricorso sia rigettato. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che, in parziale accoglimento del ricorso, questa Corte annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui non riconosce gli interessi sulla somma liquidata e disponga che gli stessi sulla somma complessiva di euro 6.844 decorrano dal passaggio in giudicato dell'ordinanza; rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento, con specifico riguardo ai primi due motivi di impugnazione, restando in essi assorbiti gli altri motivi, per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). Si tratta di una valutazione ex ante - che avviene secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -, volta ad accertare non se tale condotta integri gli estremi di reato j( ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 -01). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti: ciò, sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell' al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tale autonomia, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01). 3. Nel caso in disamina, la Corte di appello di Torino ha ritenuto di accogliere la domanda di riparazione limitatamente al periodo decorrente dal 16/01/2019 al 15/03/2019 (data della scarcerazione), in ragione della circostanza che soltanto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non prima, il prevenuto avrebbe fatto esplicito riferimento all'impossibilità di allontanarsi dal luogo del pestaggio, dirigendosi non verso la cucina del ristorante ma guadagnando la pubblica via. Tale omissione, si legge nel provvedimento impugnato, «ha sicuramente incarnato un profilo di colpa che oggi impedisce, almeno fino a quella datai di accogliere la domanda di riparazione». Si tratta di motivazione del tutto carente, perché non illustra in quali termini l'anzidetta omissione possa aver ingenerato nell'Autorità giudiziaria procedente la falsa apparenza della configurabilità del reato contestato, in termini di condotta causalmente collegata alla detenzione sofferta. Né può farsi carico all'istante del silenzio su una situazione che, comunque, rispetto al complessivo compendio indiziario, appare di ben scarsa rilevanza, essendo emersa, sin dalle indagini preliminari, la dinamica dell'evento e la situazione necessitata in cui l'indagato si era trovato costretto ad agire. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al