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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 settembre 2021

Cassazione n. 38091/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica di Brindisi nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Is [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 29 marzo 2021 con il quale, oltre a fissarsi l'udienza ex art. 666 comma 3 cod. proc. pen., a seguito dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero il 17 settembre 2018 per la durata del procedimento.

Si deduce che la decisione sia stata assunta senza alcun contraddittorio, non dopo la celebrazione dell'udienza camerale, senza alcuna motivazione e rispetto ad un'istanza inammissibile.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Brindisi ritenendo trattarsi di provvedimento non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, avendo il giudice dell'esecuzione adottato un provvedimento inaudita altera parte e non previsto dalla legge.

1.1. Va ribadito il principio per cui il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D, Rv. 279452 - 01).

1.2. Va poi affermato che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sospendere, con provvedimento de plano, l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, non sussistendo alcuna norma giuridica che preveda tale potere.

La possibilità di adottare provvedimenti de plano, senza fissazione di udienza, è eccezionale ed è prevista esclusivamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (dubbio sull'identità fisica della persona detenuta), per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto (art. 672 cod. proc. pen.) e per i provvedimenti elencati dall'art. 676 cod. proc. pen. (così in motivazione Sez. 1, sentenza n. 4933 del 15/01/2020, Tridici, Rv. 278074 - 01, per cui il giudice dell'esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo può disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., solo dopo la celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., contestualmente alla dichiarazione di non esecutività del titolo, non essendo previsto che il medesimo possa adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare prima di detta udienza).

Le argomentazioni della memoria difensiva sono pertanto manifestamente infondate.

2. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del decreto del giudice dell'esecuzione del 29 marzo 2021 limitatamente alla parte in cui ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero il 17 settembre 2018 per la durata del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi.

Così deciso il 07/09/2021.

Il C nIgliete estensore Il Presidente me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica di Brindisi nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Is [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 29 marzo 2021 con il quale, oltre a fissarsi l'udienza ex art. 666 comma 3 cod. proc. pen., a seguito dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero il 17 settembre 2018 per la durata del procedimento. Si deduce che la decisione sia stata assunta senza alcun contraddittorio, non dopo la celebrazione dell'udienza camerale, senza alcuna motivazione e rispetto ad un'istanza inammissibile. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Brindisi ritenendo trattarsi di provvedimento non impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, avendo il giudice dell'esecuzione adottato un provvedimento inaudita altera parte e non previsto dalla legge. 1.1. Va ribadito il principio per cui il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D, Rv. 279452 - 01). 1.2. Va poi affermato che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di sospendere, con provvedimento de plano, l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, non sussistendo alcuna norma giuridica che preveda tale potere. La possibilità di adottare provvedimenti de plano, senza fissazione di udienza, è eccezionale ed è prevista esclusivamente nell'ipotesi contemplata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (dubbio sull'identità fisica della persona detenuta), per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto (art. 672 cod. proc. pen.) e per i provvedimenti elencati dall'art. 676 cod. proc. pen. (così in motivazione Sez. 1, sentenza n. 4933 del 15/01/2020, Tridici, Rv. 278074 - 01, per cui il giudice dell'esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo può disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., solo dopo la celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., contestualmente alla dichiarazione di non esecutività del titolo, non essendo previsto che il medesimo possa adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare prima di detta udienza). Le argomentazioni della memoria difensiva sono pertanto manifestamente infondate. 2. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio del decreto del giudice dell'esecuzione del 29 marzo 2021 limitatamente alla parte in cui ha disposto, inaudita altera parte, la sospensione del decreto di esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero il 17 settembre 2018 per la durata del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 07/09/2021. Il C nIgliete estensore Il Presidente me