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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1990

Cassazione n. 24458/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'01/01/1990, avverso la sentenza del 10/05/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno emessa il 20 aprile 2016 che aveva condannato il ricorrente ed il coimputato non impugnante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata in concorso commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], al quale, con violenza e minaccia, sottraevano una somma di danaro pari a 20 euro, un telefono cellulare e le scarpe da ginnastica.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'esame della persona offesa, della quale era stata acquisita la denuncia ex art. 512 cod. proc. pen. in quanto resasi irreperibile e sulla cui sola base è stato fondato il giudizio di legittimità in spregio ai principi anche di rango comunitario volti alla tutela delle prerogative difensive e del contraddittorio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe condannato il ricorrente nonostante le incertezze insite nel racconto della persona offesa cristallizzato nella denuncia a proposito della minaccia subita dal ricorrente, non confermata dagli altri testimoni escussi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, deve, in primo luogo, chiarirsi che nell'atto di appello non era stata chiesta alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione della persona offesa.

Le dichiarazioni di quest'ultima, contenute nella denuncia, erano state acquisite dal Tribunale ex art. 512 cod. proc. pen., essendosi la vittima resa irreperibile dopo il fatto.

Nel ricorso non si contesta la sussistenza dei presupposti che hanno consentito l'acquisizione agli atti della denuncia ai sensi della norma richiamata che, pertanto, deve ritenersi legittima.

Si censura, invece, la decisione di condanna emessa senza un adeguato contraddittorio rispetto alla prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e, dunque, in violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen..

In proposito, occorre ricordare il principio di diritto secondo il quale, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione "de relato", quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. peri.) (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C. Rv. 279148; Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, dep. 2022, Poppi, Rv. 282509).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato diversi dati di contesto idonei a rendere attendibile il resoconto della vittima - così adeguatamente valutato nella prospettiva di tutelare le garanzie difensive - costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria che avevano incontrato la persona offesa subito dopo il fatto ancora priva delle scarpe, circostanza confermata dal teste Sadik che era intervenuto dopo la consumazione del delitto e dallo stesso coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato conferma anche alla tesi sostenuta dalla Corte e dal Tribunale senza vizi logici, che vi era stato un alterco con la vittima, così confermando parte del racconto di quest'ultima.

Ne consegue che il giudizio di responsabilità si è basato sulla valutazione di una serie di elementi probatori che prescindono dalle dichiarazioni della persona offesa e sulla cui rilevanza il ricorso tace, dimostrando anche la sua genericità.

2. Del pari, la mancata valutazione efficace di tutti gli elementi prima indicati - soprattutto di quelli indicativi del fatto che alla vittima fossero state sottratte le scarpe a dimostrazione di una inevitabile violenza subita - rende generico anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si tenta una alternativa ricostruzione di merito senza un adeguato confronto con i dati probatori.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

F-- 0 O el, ~io 0 M M o n 00 li P.Q.M.

" C jr- -T1 2 (I) tti Z -n O tt < .....

C> rp = ....

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o p) M ..n ,.., 2).

G-4•1Z processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Z =3 n Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023.

P.... c - G') t...2 O i =rn z c_ e c- CO , rs...2,,,, 13 m ..... r Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'01/01/1990, avverso la sentenza del 10/05/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno emessa il 20 aprile 2016 che aveva condannato il ricorrente ed il coimputato non impugnante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata in concorso commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], al quale, con violenza e minaccia, sottraevano una somma di danaro pari a 20 euro, un telefono cellulare e le scarpe da ginnastica. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'esame della persona offesa, della quale era stata acquisita la denuncia ex art. 512 cod. proc. pen. in quanto resasi irreperibile e sulla cui sola base è stato fondato il giudizio di legittimità in spregio ai principi anche di rango comunitario volti alla tutela delle prerogative difensive e del contraddittorio; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe condannato il ricorrente nonostante le incertezze insite nel racconto della persona offesa cristallizzato nella denuncia a proposito della minaccia subita dal ricorrente, non confermata dagli altri testimoni escussi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Quanto al primo motivo, deve, in primo luogo, chiarirsi che nell'atto di appello non era stata chiesta alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla escussione della persona offesa. Le dichiarazioni di quest'ultima, contenute nella denuncia, erano state acquisite dal Tribunale ex art. 512 cod. proc. pen., essendosi la vittima resa irreperibile dopo il fatto. Nel ricorso non si contesta la sussistenza dei presupposti che hanno consentito l'acquisizione agli atti della denuncia ai sensi della norma richiamata che, pertanto, deve ritenersi legittima. Si censura, invece, la decisione di condanna emessa senza un adeguato contraddittorio rispetto alla prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e, dunque, in violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.. In proposito, occorre ricordare il principio di diritto secondo il quale, le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. (In motivazione la Corte ha precisato che ciò che rafforza la credibilità della dichiarazione predibattimentale non è il contenuto omologo e derivato della dichiarazione "de relato", quanto la circostanza che il dichiarante assente abbia riferito ad altri i contenuti accusatori introdotti nel fascicolo del dibattimento attraverso l'art. 512 cod. proc. peri.) (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C. Rv. 279148; Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, dep. 2022, Poppi, Rv. 282509). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato diversi dati di contesto idonei a rendere attendibile il resoconto della vittima - così adeguatamente valutato nella prospettiva di tutelare le garanzie difensive - costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria che avevano incontrato la persona offesa subito dopo il fatto ancora priva delle scarpe, circostanza confermata dal teste Sadik che era intervenuto dopo la consumazione del delitto e dallo stesso coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che aveva dato conferma anche alla tesi sostenuta dalla Corte e dal Tribunale senza vizi logici, che vi era stato un alterco con la vittima, così confermando parte del racconto di quest'ultima. Ne consegue che il giudizio di responsabilità si è basato sulla valutazione di una serie di elementi probatori che prescindono dalle dichiarazioni della persona offesa e sulla cui rilevanza il ricorso tace, dimostrando anche la sua genericità. 2. Del pari, la mancata valutazione efficace di tutti gli elementi prima indicati - soprattutto di quelli indicativi del fatto che alla vittima fossero state sottratte le scarpe a dimostrazione di una inevitabile violenza subita - rende generico anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si tenta una alternativa ricostruzione di merito senza un adeguato confronto con i dati probatori. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. F-- 0 O el, ~io 0 M M o n 00 li P.Q.M. " C jr- -T1 2 (I) tti Z -n O tt < ..... C> rp = .... Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese o p) M ..n ,.., 2). G-4•1Z processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Z =3 n Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 05.04.2023. P.... c - G') t...2 O i =rn z c_ e c- CO , rs...2,,,, 13 m ..... r Il Consigliere estensore
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