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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37869/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette la memoria difensiva e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rifusione delle ulteriori spese legali del presente grado nella misura che verrà ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 13 ottobre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 11, 81, secondo comma, e 646 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato, con conferma del resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce illogicità della motivazione, con riferimento a specifici documenti prodotti in giudizio.

I giudici di merito avrebbero infatti basato la propria decisione sulle copie degli assegni e dei bonifici in favore dell'imputato fornite dalle persone offese e poi riscontrati dalle loro dichiarazioni.

Entrambe le sentenze fanno però poi cenno ad assegni bancari consegnati in bianco all'imputato, e da costui abusivamente riempiti, ma di questi effetti non vi è cenno agli atti, né risultano, a detta della difesa, averne mai parlato le persone offese durante la loro deposizione.

D'altronde, poiché i bonifici e gli assegni effettivamente sussistenti sono tutti in favore di Artioli, difetterebbe, perché possa affermarsene la penale responsabilità, il prerequisito dell'altruità della cosa.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di legge - la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale liquidata in favore delle parti civili.

Questa statuizione risulterebbe illegittima, perché i giudici non avrebbero proceduto preliminarmente a valutare le capacità economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di adempiere.

Data l'occupazione attuale del ricorrente, saltuaria e poco redditizia, sarebbe stato più opportuno disporre a suo carico, quale condizione ex art. 165 cod. pen., lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen., dal momento che, i fatti, avuto riguardo alla mancanza di qualsiasi interversione del possesso, avrebbero al più dovuto essere qualificati come truffa.

3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

1. La Corte di appello, ripercorrendo la analoga ricostruzione in fatto del Tribunale, nel rigettare i motivi di gravame sul punto, ha chiarito che, da un certo momento in poi, nell'ambito del rapporto sviluppatosi tra Artino, quale subagente di [OSCURATO:PERSONA], e le persone offese Ghisellini e Migliari, quali assicurati con la medesima società assicurativa, il versamento dei premi delle polizze cominciò ad essere effettuato con assegni non compilati nella parte riservata al beneficiario, su richiesta dell'imputato, che avrebbe poi provveduto alle successive formalità.

Questa nuova modalità era innovativa rispetto ai criteri utilizzati precedentemente, quando tutti i campi degli effetti erano riempiti dagli emittenti ovvero costoro provvedevano mediante bonifico (cfr. amplius, sentenza di primo grado, p. 1).

Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno poi verificato che queste somme non sono mai state versate all'agenzia competente, ma erano finite pressoché integralmente sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA].

La possibilità che sussistessero altri rapporti negoziali tra le parti, sottesi ai pagamenti de quíbus, è stata recisamente smentita dai giudici felsinei, nella totale assenza di emergenze in tal senso e tenuto altresì conto della mancanza di indicazioni da parte dell'imputato, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere.

Con questa lineare e congrua motivazione, il ricorrente evita di confrontarsi, adducendo - del tutto genericamente e in violazione del principio di autosufficienza - che di tali dichiarazioni non vi sia traccia negli atti del processo, senza ulteriore precisazione.

Le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, non sono dunque state in alcun modo sottoposte ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Analogamente, la Corte territoriale ha già adeguatamente illustrato come, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; nonché, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.La subordinazione del beneficio alla prestazione di attività non retribuita, in primo luogo, era preclusa dalla mancata esplicitazione da parte dell'imputato della propria mancata opposizione rispetto a tale opzione.

D'altronde, il Collegio aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290).

Sarebbe stato, in ogni caso, onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui ricavare elementi specifici e concreti che consentissero, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591); nel caso di specie, l'imputato - per quanto consta ex actis - si è limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche solo nel ricorso per cassazione, senza fornire in vista della decisione i suddetti elementi (elementi che non emergevano aliunde, risultando al contrario la distrazione di somme consistenti ai danni delle odierne persone offese e ulteriori delitti contro il patrimonio perpetrati nei primi mesi del 2018.

Cfr. Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609).

Il motivo è dunque infondato.

3. Quanto alla censura relativa alla asseritamente incorretta qualificazione giuridica della vicenda (da sussumere, secondo la difesa, nella fattispecie di truffa), occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello ed è pertanto inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Ad ogni buon conto, risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da questi ultimi nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette la memoria difensiva e le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con rifusione delle ulteriori spese legali del presente grado nella misura che verrà ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 13 ottobre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 61, n. 11, 81, secondo comma, e 646 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato, con conferma del resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce illogicità della motivazione, con riferimento a specifici documenti prodotti in giudizio. I giudici di merito avrebbero infatti basato la propria decisione sulle copie degli assegni e dei bonifici in favore dell'imputato fornite dalle persone offese e poi riscontrati dalle loro dichiarazioni. Entrambe le sentenze fanno però poi cenno ad assegni bancari consegnati in bianco all'imputato, e da costui abusivamente riempiti, ma di questi effetti non vi è cenno agli atti, né risultano, a detta della difesa, averne mai parlato le persone offese durante la loro deposizione. D'altronde, poiché i bonifici e gli assegni effettivamente sussistenti sono tutti in favore di Artioli, difetterebbe, perché possa affermarsene la penale responsabilità, il prerequisito dell'altruità della cosa. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di legge - la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale liquidata in favore delle parti civili. Questa statuizione risulterebbe illegittima, perché i giudici non avrebbero proceduto preliminarmente a valutare le capacità economiche dell'imputato e la sua concreta possibilità di adempiere. Data l'occupazione attuale del ricorrente, saltuaria e poco redditizia, sarebbe stato più opportuno disporre a suo carico, quale condizione ex art. 165 cod. pen., lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 646 cod. pen., dal momento che, i fatti, avuto riguardo alla mancanza di qualsiasi interversione del possesso, avrebbero al più dovuto essere qualificati come truffa. 3. Si è proceduto con trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. La Corte di appello, ripercorrendo la analoga ricostruzione in fatto del Tribunale, nel rigettare i motivi di gravame sul punto, ha chiarito che, da un certo momento in poi, nell'ambito del rapporto sviluppatosi tra Artino, quale subagente di [OSCURATO:PERSONA], e le persone offese Ghisellini e Migliari, quali assicurati con la medesima società assicurativa, il versamento dei premi delle polizze cominciò ad essere effettuato con assegni non compilati nella parte riservata al beneficiario, su richiesta dell'imputato, che avrebbe poi provveduto alle successive formalità. Questa nuova modalità era innovativa rispetto ai criteri utilizzati precedentemente, quando tutti i campi degli effetti erano riempiti dagli emittenti ovvero costoro provvedevano mediante bonifico (cfr. amplius, sentenza di primo grado, p. 1). Gli accertamenti della Guardia di finanza hanno poi verificato che queste somme non sono mai state versate all'agenzia competente, ma erano finite pressoché integralmente sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA]. La possibilità che sussistessero altri rapporti negoziali tra le parti, sottesi ai pagamenti de quíbus, è stata recisamente smentita dai giudici felsinei, nella totale assenza di emergenze in tal senso e tenuto altresì conto della mancanza di indicazioni da parte dell'imputato, legittimamente avvalsosi della facoltà di non rispondere. Con questa lineare e congrua motivazione, il ricorrente evita di confrontarsi, adducendo - del tutto genericamente e in violazione del principio di autosufficienza - che di tali dichiarazioni non vi sia traccia negli atti del processo, senza ulteriore precisazione. Le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata, non sono dunque state in alcun modo sottoposte ad autonoma e argomentata confutazione. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Analogamente, la Corte territoriale ha già adeguatamente illustrato come, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni o al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; nonché, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa.La subordinazione del beneficio alla prestazione di attività non retribuita, in primo luogo, era preclusa dalla mancata esplicitazione da parte dell'imputato della propria mancata opposizione rispetto a tale opzione. D'altronde, il Collegio aderisce all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290). Sarebbe stato, in ogni caso, onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui ricavare elementi specifici e concreti che consentissero, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591); nel caso di specie, l'imputato - per quanto consta ex actis - si è limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche solo nel ricorso per cassazione, senza fornire in vista della decisione i suddetti elementi (elementi che non emergevano aliunde, risultando al contrario la distrazione di somme consistenti ai danni delle odierne persone offese e ulteriori delitti contro il patrimonio perpetrati nei primi mesi del 2018. Cfr. Sez. 6, n. 11142 del 07/02/2023, E., Rv. 284609). Il motivo è dunque infondato. 3. Quanto alla censura relativa alla asseritamente incorretta qualificazione giuridica della vicenda (da sussumere, secondo la difesa, nella fattispecie di truffa), occorre rilevare come una simile doglianza non risulti - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotta come motivo di appello ed è pertanto inammissibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Ad ogni buon conto, risponde del delitto di cui all'art. 646 cod. pen. il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione, violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da questi ultimi nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris