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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 17370/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e e sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOROISII9 122.2_11ceasnlif re) s C LA,<3,\AA,iA\ Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente ai motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nei termini richiesti dalle parti.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RUSU VtIceslav.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'articolo 129 del codice di rito, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 11/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e e sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOROISII9 122.2_11ceasnlif re) s C LA,<3,\AA,iA\ Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Bologna, all'esito della rinuncia da parte dell'odierno ricorrente ai motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha determinato la pena nei termini richiesti dalle parti. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, RUSU VtIceslav. 3. Il ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'articolo 129 del codice di rito, è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione, stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01). 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 11/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris