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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 41285/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza, legato alla configurabilità del dolo, si sostanzia in una mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette indicazioni fattuali e correlati argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha puntualmente messo in evidenza la scelta del ricorrente di voler partecipare comunque al corso di formazione descritto in sentenza pur avendo già acquisito la certezza di non poter rispettare l'orario di rientro presso la sua abitazione, fissato dal provvedimento autorizzativo, alla luce del guasto occorso alla sua vettura, in precedenza constatato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Benedett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico profilo di doglianza, legato alla configurabilità del dolo, si sostanzia in una mera reiterazione di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette indicazioni fattuali e correlati argomenti giuridici dal giudice di merito (che ha puntualmente messo in evidenza la scelta del ricorrente di voler partecipare comunque al corso di formazione descritto in sentenza pur avendo già acquisito la certezza di non poter rispettare l'orario di rientro presso la sua abitazione, fissato dal provvedimento autorizzativo, alla luce del guasto occorso alla sua vettura, in precedenza constatato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Benedett