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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49927/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che XIE Guangyn e WANG Mengshun hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale è stata loro applicata, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 603 bis, cod. pen. e 12, comma 5, d.

Igs. n. 286/1998; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata), rilevato, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincubile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q..M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , ,/ [OSCURATO:PERSONA] S4Ivo r-G L, p D E POSUFATA. [OSCURATO:PERSONA]., '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che XIE Guangyn e WANG Mengshun hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto e stesso difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Mantova con la quale è stata loro applicata, su accordo delle parti, una pena per i reati di cui all'art. 603 bis, cod. pen. e 12, comma 5, d. Igs. n. 286/1998; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorsi avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposti per motivi non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, legge 103/2017 citata), rilevato, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincubile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023-01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q..M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , ,/ [OSCURATO:PERSONA] S4Ivo r-G L, p D E POSUFATA. [OSCURATO:PERSONA]., '
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