Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CO0066_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite C-66/91 e C-66/91 R,
[OSCURATO:PERSONA], società di diritto irlandese, con sede in Dublino, rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], barrister of the [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], barrister of the Inn of Court of [OSCURATO:PERSONA], membri dello studio Stanbrook and Hooper, Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue [OSCURATO:PERSONA]-Edison,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] della Comunità europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa C-66/91, un ricorso diretto ad ottenere:
- l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 1991, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito:
- di attribuire il contingente GATT 1991 di cui trattasi senza garantire che la [OSCURATO:PERSONA] ottenga ciò cui ha diritto nel 1990 e nel 1991,
- di ritardare il rilascio dei relativi titoli d' importazione sino alla conclusione di un procedimento pendente dinanzi ai giudici nazionali,
- di negare il rilascio di titoli d' importazione sino all' esito finale di detto procedimento, fatta salva la prestazione di una garanzia equivalente al dazio maggiorato del 20%,
- la condanna della Comunità europea a risarcire la [OSCURATO:PERSONA] per le perdite da essa subite o che subirà a seguito dell' omissione della [OSCURATO:PERSONA] di amministrare e gestire la ripartizione per il 1991 di detto contingente tariffario comunitario conformemente al diritto comunitario,
- la condanna al pagamento degli interessi sulla somma assegnata come risarcimento del danno,
- la condanna della [OSCURATO:PERSONA] all spese,
e, nella causa C-66/91 R, un ricorso volto ad ottenere:
- la sospensione dell' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 1991,
- la concessione di un provvedimento provvisorio che vieti alla [OSCURATO:PERSONA] di attuare la suddetta decisione mediante un' ulteriore decisione e/o una politica basata su tale decisione,
- la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, e degli artt. 178 e 215 del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 1991 e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni causatile da tale decisione.
2 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma dell' art. 186 del Trattato CEE, un' istanza intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione oggetto del ricorso di annullamento e la declaratoria del divieto per la [OSCURATO:PERSONA] dell' attuazione di tale decisione.
3 L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3838, relativo all' apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1991) (GU L 367, pag. 3), consente l' importazione di carni nell' ambito di un contingente tariffario per il 1991 ammontante complessivamente a 53 000 tonnellate.
4 Tale quantitativo, ai sensi dell' art. 2 del precitato regolamento n. 3838/90, è suddiviso in due parti: la prima parte corrispondente all' 85% del contingente, viene ripartita tra gli importatori che possono provare di aver importato carni congelate delle voci doganali di cui trattasi durante gli ultimi tre anni; la seconda parte, pari al 15% di detto contingente, viene ripartita tra gli operatori che possono provare di svolgere un' attività relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d' importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.
5 L' art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del [OSCURATO:PERSONA] 27 dicembre 1990, n. 3885, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3838/90 per quanto riguarda le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 26 91 (GU L 367, pag. 136), riproduce i criteri di assegnazione delle due parti del contingente tariffario. Ai termini dell' art. 1, n. 3, la prova di aver importato negli ultimi tre anni carni congelate classificate nelle voci doganali di cui trattasi è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica o il documento d' esportazione. Tale disposizione precisa che per gli anni di riferimento 1988 e 1989 gli Stati membri possono disporre che la prova dell' avvenuta importazione sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo d' importazione.
6 L' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 3885/90 stabilisce che ghli importatori presentano alle autorità competenti la domanda d' importazione, corredata della prova di cui all' art. 1, n. 3, entro e non oltre il 25 gennaio 1991, e che gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA], entro e non oltre il 7 febbraio 1991, l' elenco degli importatori.
7 In base all' art. 6, n. 1, la [OSCURATO:PERSONA] è competente a stabilire i limiti entro i quali possono essere accolte le domande.
8 [OSCURATO:PERSONA] è un' impresa, con sede in Irlanda, che importa nella Comunità prodotti a base di carne.
9 Per l' esercizio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato una domanda d' importazione alle autorità irlandesi producendo, a sostegno della domanda, taluni documenti come prova delle importazioni effettuate negli anni 1987, 1988 e 1989.
10 Essendosi rifiutato di riconoscere la natura probatoria di taluni di detti documenti, il ministero dell' Agricoltura irlandese inviava alla [OSCURATO:PERSONA], per l' anno 1990 e in base alla normativa in vigore per tale anno, un elenco di importatori sul quale la [OSCURATO:PERSONA] non compariva con il quantitativo che dichiarava di aver importato.
11 L' 8 febbraio 1990 la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento (CEE) n. 337/90, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere accolte le domande di rilascio di titoli d' importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 4024/89 nel settore delle carni bovine (GU L 37, pag. 11).
12 [OSCURATO:PERSONA] proponeva dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso d' annullamento del regolamento n. 337/90, ed un ricorso per responsabilità extracontrattuale (causa C-106/90, attualmente pendente dinanzi alla Corte). Una domanda di provvedimenti urgenti, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la sospensione dell' esecuzione del citato regolamento n. 337/90 veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 agosto 1990, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa C-106/90 R, Racc. pag. I-3377).
13 Già prima di adire la Corte, la [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnazto dinanzi ai giudici irlandesi il provvedimento con cui il ministero dell' Agricoltura irlandesi non l' aveva considerata importatrice di tutti i quantitativi dichiarati durante gli anni 1987-1989.
14 Per il 1991 la [OSCURATO:PERSONA] depositava presso le autorità del [OSCURATO:PERSONA] una domanda d' importazione producendo, a sostegno della stessa, i documenti relativi alle importazioni che essa sosteneva di aver effettuato in Irlanda nel 1988 e nel 1989, e riguardanti il quantitativo delle importazioni cui, a suo avviso, avrebbe avuto diritto nel 1990.
15 Il 6 febbraio 1991 il direttore generale della direzione generale Agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] inviava alle autorità competenti dell' Irlanda e del [OSCURATO:PERSONA] un telex relativo al rilascio dei titoli d' importazione nell' ambito del contingente tariffario GATT per il 1991.
16 Detto telex invitava i due Stati membri a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], entro e non oltre il 7 febbraio 1991, l' elenco dei richiedenti con, in particolare, i quantitativi richiesti. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler stabilire, sulla base di tali informazioni, i limiti entro i quali potessero essere accolte dette domande. [OSCURATO:PERSONA] ricordava inoltre che non erano state ancora definite talune cause intentate in Irlanda dalla [OSCURATO:PERSONA], dirette ad ottenere il riconoscimento del suo diritto ai titoli d' importazione, e che per l' anno 1991 la società medesima aveva già depositato nel [OSCURATO:PERSONA] le richieste di titoli. Tenuto conto di tali circostanze, secondo la [OSCURATO:PERSONA] le domande presentate nel [OSCURATO:PERSONA] e in Irlanda ai sensi del citato regolamento n.? 3885/90 andavano esaminate in modo da evitare che ci si avvalesse per due volte dello stesso quantitativo di riferimento. Anche le autorità irlandesi e britanniche venivano invitate a identificare tutte le domande corrispondenti alle soprammenzionate azioni giudiziarie e a trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], prima del 7 febbraio 1991, una copia di ciascuna di dette domande nonché di tutti i documenti probatori ad esse allegati. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava anche di avere intenzione di stabilire, in base al regolamento che determina i limiti entro i quali possono essere accolte le domande, che i titoli basati sulle domande di cui trattasi potessero essere rilasciati solo dietro costituzione di una garanzia. Tale garanzia sarebbe stata svincolata solo per i titoli che, una volta esperite le azioni giudiziarie in Irlanda, potessero essere considerati veri e propri certificati GATT.
17 Avverso detto telex, da essa qualificato decisione, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il ricorso di annullamento e l' istanza di provvedimenti urgenti e, sostenendo l' illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che si sarebbe manifestata in detto testo, presentava un ricorso per responsabilità extracontrattuale.
18 Il 21 febbraio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] inviava un telex alle autorità di tutti gli Stati membri con cui autorizzava a rilasciare, a partire dal 25 febbraio, i titoli d' importazione conformemente ai citati regolamenti nn. 3838/90 e 3885/90 e al progetto di regolamento in materia di contingenti fissati per gli "importatori tradizionali" e, rispettivamente, per i "nuovi importatori". In detto telex la [OSCURATO:PERSONA] precisava che per le importazioni effettuate prima dell' approvazione formale da parte della [OSCURATO:PERSONA] di detto progetto di regolamento si sarebbe dovuto costituire una garanzia pari al prelievo normale.
19 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte il 22 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva formalmente alla Corte di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] la revoca di detto telex, almeno fino al momùento in cui la Corte stessa non avesse statuito sull' istanza di provvedimenti urgenti.
20 Con due atti depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell' art. 91 del regolamento di procedura, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità dei ricorsi di annullamento e per responsabilità extracontrattuale (causa C-66/91) nonché della domanda di provvedimenti urgenti (causa C-66/91 R).
21 Quanto al ricorso di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] (causa C-66/91), la [OSCURATO:PERSONA] osserva in sostanza che il telex 6 febbraio 1991, firmato dal direttore della direzione generale Agricoltura, non può esszere considerato una decisione. Lungi dal costituire un atto giuridico vincolante, esso costituirebbe solo una dichiarazione d' intenti. Il telex non produrrebbe quindi un effetto giuridico nei confronti della ricorrente, ma si inserirebbe nell' ambito di una cooperazione tra i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e le autorità degli Stati membri. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che soltanto un regolamento che concretizzasse le sue intenzioni potrebbe, se del caso, incidere sulla posizione della ricorrente.
22 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche il ricorso per risarcimento (causa C-66/91) è irricevibile, poiché la posizione espressa nel suo telex non può costituire un atto o un' omissione che possano far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti della ricorrente.
23 Di conseguenza, l' istanza di provvedimenti urgenti, in quanto basata sul ricorso di annullamento, è del pari irricevibile.
24 Con un altro atto separato, anch' esso depositato nella cancelleria della Corte il 25 febbraio 1991, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, riguardo al problema delle domande doppie deposiutato in Irlanda e nel [OSCURATO:PERSONA], le è risultato impossibile adottare il regolamento sulla base dell' art. 6 del citato regolamento n. 3885/90, e ha dovuto sottoporre il progetto di regolamento al comitato di gestione. Poiché le autorità di vari Stati membri hanno espresso la loro preoccupazione di fronte ai ritardi dovuti a detto procedimenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato una soluzione provvisoria che comunque non lederebbe affatto i diritto degli operatori economici interessati.
25 Invitata a pronunciarsi sull' eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha sostenuto, in un atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1991, che il telex 6 febbraio 1991 costituiva una decisione. Essa deduce infatti che detto telex, collocato nel contesto degli avvenimenti successivi e di taluni elementi relativi alla politica della [OSCURATO:PERSONA], non può essere considerato un atto preparatorio di una decisione futura, e contiene già la decisione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale vi sono domande doppie per quanto riguarda la ripartizione del contingente tariffario per il 1991. Pertanto detta decisione inciderebbe direttamente e individualmente sulla ricorrente. La ricorrente nega inoltre che la sua azione sia prematura. Essa fa valere che, almeno a prima vista, taluni elementi permettono di considerare il telex una decisione, e che vi è un interesse evidente a garantire la legittimità del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla ripartizione di questo contingente tariffario.
26 Per statuire sulla fondatezza dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili mediante ricorso per annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE soltanto i provvedimenti che abbiano effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente (v. sentenza 11 novembre 1981, IBM / [OSCURATO:PERSONA], causa 60/81, Racc. pag. 2639; ordinanza 17 ottobre 1984, F.B. / [OSCURATO:PERSONA], causa 135/84, Racc. pag. 3577; sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex, causa 133/79, Racc. pag. 1299).
27 A tale riguardo è opportuno constatare che il telex 6 febbraio 1991 si limita a invitare gli Stati membri a fornire taluni dati, i quali consentano alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire una gestione legittima del contingente comunitario GATT e di evitare, in particolare, una doppia utilizzazione dei quantitativi di riferimento. Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a comunicare che dovrà adottare in seguito una decisione sulla ripartizione del contingente tariffario, e che ha l' intenzione di subordinare il rilascio dei titoli d' importazione alla costituzione di una garanzia.
28 Siffatta comunicazione la quale, emessa da un responsabile di un servizio della [OSCURATO:PERSONA], mostra soltanto il modo di procedere volto a garantire una gestione corretta del sistema di cui trattasi, e annuncia, per il resto, l' intenzione dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] di adottare taluni provvedimenti, non può essere considerata una decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti della ricorrente.
29 Ne consegue che il telex 6 febbraio 1991 non presenta le caratteristiche di un atto della [OSCURATO:PERSONA] che possa costituire oggetto di un ricorso di annullamento, e pertanto il ricorso proposto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato deve essere dichiarato irricevibile.
30 Per quanto riguarda il ricorso per responsabilità extracontrattuale, va rilevato che il telex e l' intenzione della [OSCURATO:PERSONA] con esso manifestata non possono considerarsi un atto o un comportamento che possano recare pregiudizio a un terzo. Detto telex, infatti, come del resto il complessivo comportamento di cui si fa carico alla [OSCURATO:PERSONA], si colloca nell' ambito della cooperazione interna fra i suoi servizi e gli organi nazionali incaricati di applicare la normativa comunitaria in questo settore, cooperazione che, di regola, non può far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti dei singoli (v. sentenza 27 marzo 1980, Sucrimex, già citata).
31 Da quanto precede discende che il ricorso per responsabilità extracontrattuale dev' essere del pari dichiarato irricevibile, in quanto basato sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato.
32 L' istanza di provvedimenti urgenti, poiché si basa sul ricorso di annullamento della [OSCURATO:PERSONA], dev' essere pertanto del pari dichiarato irricevibile.
33 La domanda supplementare diretta alla concessione di un provvedimento provvisorio che ingiunge alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l' esecuzione del telex 21 febbraio 1991, nell' attesa che la Corte statuisca sulla domanda di provvedimenti urgenti nella causa C-66/91 R dev' essere del pari dichiarata irricevibile, poiché detta domanda supplementare è legata all' istanza di provvedimenti urgenti. Tuttavia, poiché detta domanda di provvedimenti urgenti si basa sull' asserita illegittimità del telex 21 febbraio 1991, è sufficiente constatare che tale atto non ha costituito oggetto di un ricorso di annullamento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
34 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso nella causa C-66/91 e irricevibile.
2) Il ricorso nella causa C-66/92 R è irricevibile, ivi compresa la domanda diretta alla concessione della sospensione dell' esecuzione del telex 21 febbraio 1991.
3) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 8 marzo 1991.