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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23051/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza resa/ ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pe dal Tribunale di n/.

Ancona nei confrontedinelli 3acopo, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con cui veniva applicata la pena finale (mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda), poi sostituita ex art. 54 ss.

Legge 689/81 in complessivi 190 giorni di lavoro di pubblica utilità.

1.2. Il ricorrente deduce l'illegalità della pena per violazione dell'anzidetto art. 186 commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies e 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 15 cod. pen., rispetto ai seguenti profili: a) Erronea determinazione della pena base, all'esito del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede il raddoppio della pena; b) Applicazione di una pena illegale poiché l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, prevede l'aumento della sola pena pecuniaria, laddove l'aumento ha riguardato anche la pena detentiva; c) Erronea applicazione della pena sostitutiva, perché in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada che non consente la sostituzione in presenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis, essendo irrilevante il giudizio di bilanciamento a rimuovere il divieto; d) Omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, obbligatoria ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, nel caso in cui al conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), irrilevante essendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e alla sostituzione della pena, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona.

3. Il ricorso è fondato limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente di guida (punto d del ricorso), essendo inammissibile nel resto.

Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pg ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282794).

I restanti motivi del ricorso sono inammissibili, perché afferenti a profili di illegittimità ma non di illegalità della pena, per > quale l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. bt, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena.

Deve, sul punto, richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886) secondo cui "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena).

In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità.

In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto).

Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge.

Nel caso di specie, la pena (determinata in mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda) non è illegale, risultando rispettosa dei limiti astrattamente previsti per l'arresto dall'art. 25 cod. pen. (da cinque giorni a tre anni) e per l'ammenda dall'art. 26 cod. pen. (da venti a diecimila euro), e rientrando nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro).

Il vizio dedotto riguarda unicamente l'effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell'art. 69 cod. pen. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata, poiché il giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strada, con prevalenza delle prime, non ha comportato la determinazione di una pena illegale, risultando corretto il calcolo effettuato (una volta valutata la subvalenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, la diminuzione va effettuata sulla pena della fattispecie base e non sulla cornice edittale della fattispecie aggravata).

Analoghe considerazioni si impongono per Vaggravante di cui all'art. 186, comma 2 -sexies, cod. strada (che prevede la sola pena pecuniaria, mentre l'aumento è stato effettuato in termini di pena detentiva oltre che pena pecuniaria), rispetto alla quale non rileva il fatto che i passaggi intermedi che portano alla determinazione della pena siano computati in violazione di legge.

Parimenti inammissibile, per le ragioni di cui sopra, il motivo sulla sostituzione della pena con lavoro socialmente utile, trattandosi di pena illegittima perché disposta in violazione di legge.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della revoca della patente di guida, che viene in questa sede disposta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza resa/ ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pe dal Tribunale di n/. Ancona nei confrontedinelli 3acopo, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con cui veniva applicata la pena finale (mesi sei di arresto ed euro 1500 di ammenda), poi sostituita ex art. 54 ss. Legge 689/81 in complessivi 190 giorni di lavoro di pubblica utilità. 1.2. Il ricorrente deduce l'illegalità della pena per violazione dell'anzidetto art. 186 commi 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies e 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 15 cod. pen., rispetto ai seguenti profili: a) Erronea determinazione della pena base, all'esito del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede il raddoppio della pena; b) Applicazione di una pena illegale poiché l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, prevede l'aumento della sola pena pecuniaria, laddove l'aumento ha riguardato anche la pena detentiva; c) Erronea applicazione della pena sostitutiva, perché in violazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada che non consente la sostituzione in presenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis, essendo irrilevante il giudizio di bilanciamento a rimuovere il divieto; d) Omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, obbligatoria ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, nel caso in cui al conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), irrilevante essendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale in sede chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e alla sostituzione della pena, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona. 3. Il ricorso è fondato limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente di guida (punto d del ricorso), essendo inammissibile nel resto. Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pg ci [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282794). I restanti motivi del ricorso sono inammissibili, perché afferenti a profili di illegittimità ma non di illegalità della pena, per > quale l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. bt, consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena. Deve, sul punto, richiamarsi il principio affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283886) secondo cui "La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Fattispecie relativa a procedimento di applicazione della pena). In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la nozione di pena illegale non può estendersi «sino al punto da includere profili incidenti sul regime applicativo della sanzione, a meno che ciò non comporti la determinazione di una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità. In altri termini, la pena è illegale (...) non quando consegua ad una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore»: la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, «è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore» (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, non mass. sul punto). Con la sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Savini, le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che vi è diversità tra i concetti di pena "illegale" (in presenza della quale è consentito il ricorso contro le sentenze di patteggiamento) e di pena meramente "illegittima", perché determinata in violazione di legge. Nel caso di specie, la pena (determinata in mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda) non è illegale, risultando rispettosa dei limiti astrattamente previsti per l'arresto dall'art. 25 cod. pen. (da cinque giorni a tre anni) e per l'ammenda dall'art. 26 cod. pen. (da venti a diecimila euro), e rientrando nell'ambito della cornice edittale prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro). Il vizio dedotto riguarda unicamente l'effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell'art. 69 cod. pen. (per la mancata, simultanea comparazione di tutte le circostanze eterogenee concorrenti), come detto irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata, poiché il giudizio di bilanciamento operato tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 186, comma 2 -bis, cod. strada, con prevalenza delle prime, non ha comportato la determinazione di una pena illegale, risultando corretto il calcolo effettuato (una volta valutata la subvalenza della circostanza aggravante ad effetto speciale, la diminuzione va effettuata sulla pena della fattispecie base e non sulla cornice edittale della fattispecie aggravata). Analoghe considerazioni si impongono per Vaggravante di cui all'art. 186, comma 2 -sexies, cod. strada (che prevede la sola pena pecuniaria, mentre l'aumento è stato effettuato in termini di pena detentiva oltre che pena pecuniaria), rispetto alla quale non rileva il fatto che i passaggi intermedi che portano alla determinazione della pena siano computati in violazione di legge. Parimenti inammissibile, per le ragioni di cui sopra, il motivo sulla sostituzione della pena con lavoro socialmente utile, trattandosi di pena illegittima perché disposta in violazione di legge. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa applicazione della revoca della patente di guida, che viene in questa sede disposta. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che applica. Dichiara inammissibile il ricorso nel res
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