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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04031/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha ampiamente evidenziato le ragioni a fondamento della responsabilità dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che ha depositato memoria e nota spese e che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida n complessivi euro 3510,oltre accessori di legge.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]-..' cente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 febbraio 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha ampiamente evidenziato le ragioni a fondamento della responsabilità dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che ha depositato memoria e nota spese e che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida n complessivi euro 3510,oltre accessori di legge. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]-..' cente
Sentenza Cassazione n. 04031/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris