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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11079/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso nel reato di furto consumato pluriaggravato di un'opera d'arte realizzata da un allievo di Leonardo da Vinci, in conseguenza condannando ciascuno, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola la pena; con conferma nel resto.

2. I ricorsi denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. 3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Premesso che all'udienza in appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunziato a tutti i motivi, fatta eccezione per quelli in materia di pena (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le censure, peraltro, non risultano scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata ed il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso nel reato di furto consumato pluriaggravato di un'opera d'arte realizzata da un allievo di Leonardo da Vinci, in conseguenza condannando ciascuno, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola la pena; con conferma nel resto. 2. I ricorsi denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo. 3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Premesso che all'udienza in appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunziato a tutti i motivi, fatta eccezione per quelli in materia di pena (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le censure, peraltro, non risultano scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata ed il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C
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