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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03603/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della settima sezione penale di questa Corte di cui si chiede la correzione dell'errore ex art. 625-bis cod. proc. pen. nonché le memorie tempestivamente depositate.

1. Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248).

Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione.

In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.

2. Rilevato che l'unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore di percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento del giudice ma un errore di valutazione da parte dell'ufficio spoglio della quinta sezione penale di questa Corte condiviso dalla sentenza di cui si chiede la correzione laddove non ha condiviso il giudizio incidentale sull'ammissibilità dei ricorsi contenuta nella pronuncia emessa dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 13 gennaio 2023.

A quest'ultimo proposito va tenuto presente che l'attuale sistema non prevede alcuna preclusione o vincolo di conformazione alle valutazioni di ammissibilità / inammissibilità espresse dall'ufficio spoglio o da altra sezione della Corte di cassazione in via meramente incidentale nell'ambito di un giudizio nei confronti dei coimputati.

2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro mn favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrentc; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della settima sezione penale di questa Corte di cui si chiede la correzione dell'errore ex art. 625-bis cod. proc. pen. nonché le memorie tempestivamente depositate. 1. Premesso che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione. In ordine al secondo dei caratteri del rimedio straordinario attivato, giova ribadire che tale vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. 2. Rilevato che l'unico motivo dedotto dai ricorrenti non lamenta un errore di percezione che avrebbe influito sulla formazione del libero convincimento del giudice ma un errore di valutazione da parte dell'ufficio spoglio della quinta sezione penale di questa Corte condiviso dalla sentenza di cui si chiede la correzione laddove non ha condiviso il giudizio incidentale sull'ammissibilità dei ricorsi contenuta nella pronuncia emessa dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione in data 13 gennaio 2023. A quest'ultimo proposito va tenuto presente che l'attuale sistema non prevede alcuna preclusione o vincolo di conformazione alle valutazioni di ammissibilità / inammissibilità espresse dall'ufficio spoglio o da altra sezione della Corte di cassazione in via meramente incidentale nell'ambito di un giudizio nei confronti dei coimputati. 2. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro mn favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrentc; al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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